Richiesta informazioni e parere in merito al rilascio di un'ordinanza per Carico/Scarico merci e per apertura di accesso carraio

Data documento
11/10/2011
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M.I.T. - Parere 11/10/2011 n. 5014
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la sicurezza stradale
DIVISIONE 4

11/10/2011

Prot. 0005014

OGGETTO: Richiesta informazioni e parere in merito al rilascio di un'ordinanza per Carico/Scarico merci e per apertura di accesso carraio.

 

Nella missiva inviata (Vs. prot, n, 411/11-U) sono stati posti due distinti quesiti, richiamati in oggetto.

Relativamente al quesito inerente l'ordinanza per carico/scarico merci si evidenzia che l'art. 7 c. 1 del Codice della Strada consente nei centri abitati la possibilità che il sindaco emetta un'ordinanza per prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e scarico delle cose. A parere dello scrivente Ufficio relativamente al caso prospettato nella missiva, non è possibile istituire una zona di carico/scarico per "acquisti urgenti in farmacia". Si ritiene infatti che l'istituzione di un'area di carico/scarico di merci può essere consentito se sussiste una condizione preminente di interesse pubblico, che configuri il chiaro soddisfacimento di un pubblico interesse e non esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale.

Si evidenzia inoltre che l'area di carico/scarico rappresentata nella documentazione fotografica allegata alla missiva nel momento in cui sia utilizzata dall'utenza della farmacia, determina un intralcio alla circolazione, circostanza ancor più gravosa considerando che la strada è utilizzata per il passaggio di mezzi pubblici di linea.

Per le ragioni sopra riportate, a parere dello scrivente Ufficio, non si ritiene sia possibile, nella situazione prospettata, concedere l'area di carico/scarico indicata nella missiva.

Relativamente al quesito inerente l'accesso carraio, così descritto nella missiva, si evidenzia che l'accesso è posizionato in corrispondenza dell'intersezione a raso, definita all'art. 3 c. 1 n. 26 del Codice della Strada, come l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

L'art. 46 c. 2 lettera a) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione stabilisce in 12 metri dalle intersezioni la distanza minima del passo carrabile; ai sensi del successivo comma 6, distanze inferiori possono essere autorizzate dai comuni solo per i passi carrabili preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, nel caso sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 c. 2 del Codice.

Il senso delle citate disposizioni è quello di vietare l'apertura di accessi all'interno dell'area di intersezione e di consentirla solo ad una conveniente distanza da essa, per ovvie ragioni di sicurezza.

Si richiama inoltre il disposto dell'art. 18 c. 2 del Codice per il quale in corrispondenza di intersezioni stradali a raso, deve essere garantita "l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi".

Si evidenzia comunque che l'art. 22 c. 9 del Codice specifica che "nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione. l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati. intersezioni a livelli diversi e strade paralle/e, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per lo costruzione e la manutenzione delle opere stesse".

Relativamente alla segnaletica da posizionare in corrispondenza dell'accesso si evidenzia che l'art. 158 c. 1 lett. f) del Codice determina che è vietata la fermata e la sosta nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; inoltre il medesimo art. 158 c. 2 lett. a) prescrive che la sosta di un veicolo è vietata allo sbocco dei passi carrabili. L'art. 46 c. 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione determina la segnaletica da apporre per gli accessi nelle strade urbane; in tal senso si sottolinea che l'art. 45 c. 1 del Codice prescrive che "sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto".

Si evidenzia infine che ad oggi non è stata pubblicata una raccolta di pareri, considerato che ogni singolo parere viene rilasciato per il caso specifico, considerato che la sola risposta, estrapolata dal contesto della richiesta formulata (a volte oggetto di varie interlocuzioni), potrebbe generare travisamenti relativamente alla risposta stessa.

Si resta li disposizione per ogni ulteriore possibile chiarimento.

IL DIRIGENTE
(Dott. ing. Luciano MARASCO)

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