Con riferimento alla richiesta di parere in ordine all’applicabilità del principio della responsabilità solidale in caso di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 172 e 173 del C.d.s., si rappresenta quanto segue.
Gli artt. 172 e 173 del Nuovo Codice della Strada disciplinano le fattispecie di illeciti amministrativi consistenti, rispettivamente, nella mancata osservanza dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza e nel divieto di utilizzare durante la marcia del veicolo apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore.
Al riguardo, questo Ufficio ritiene che nelle fattispecie in esame sussiste quel rapporto di strumentalità tra la circolazione del veicolo e la estensione della responsabilità solidale al suo proprietario che è posto a fondamento dell’art. 196 c.d.s. e che, non sussistendo viceversa nella fattispecie dell’art. 180, giustifica la esclusione, in questa ultima fattispecie, della applicabilità del principio di responsabilità solidale.
Ed infatti, il suddetto principio si fonda sul presupposto che il proprietario, nel momento in cui consente l’uso del veicolo da parte di un terzo (“se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”), assume automaticamente i rischi che dalla circolazione derivano, ivi compresi quelli relativi alla applicazione delle sanzioni pecuniarie. In altri termini, il proprietario deve valutare l’affidabilità del soggetto al quale consente di circolare con il proprio veicolo e non può, quindi, sottrarsi alla conseguenza di questo giudizio se lo stesso si riveli errato.
Diversa, ovviamente, è l’ipotesi in cui la circolazione abbia luogo fuori da un concorso attivo del proprietario (“contro la sua volontà”). In tale fattispecie, sarebbe iniquo (e, quindi, inammissibile) l’imputazione della responsabilità solidale, tenuto conto che al proprietario non potrebbe essere riferita nemmeno quella imprudenza nell’affidamento del veicolo che – integrando una fattispecie colposa – giustifica la applicazione del principio di solidarietà.
Da quanto detto, risulta evidente l’inapplicabilità della responsabilità solidale del proprietario del veicolo nella fattispecie di cui all’art. 180, comma 8 c.d.s., stante che detta fattispecie, riguardando la mancata ottemperanza all’invito degli organi di polizia di esibizione dei documenti di circolazione e di guida, prescinde dalla circolazione del veicolo e, quindi, sfugge a qualsiasi possibilità di coinvolgimento del proprietario per l’aver consentito detta circolazione.
Viceversa, le fattispecie di cui agli artt.172 e 173 c.d.s. presuppongono, come elemento integrativo essenziale, la circolazione del veicolo e, quindi, consentono l’attivazione dei quel meccanismo di estensione della responsabilità che è contenuto nell’art. 196 dello stesso codice.
| Decorrenza della copertura assicurativa R.C.A. Min. Interno - Circ. 15/05/2013 n. 300/A/3885/13/101/20/21/7 |
| Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione professionale di tipo CQC – legalizzazione di... M.I.T. - Circ. 15/05/2013 n. 12278 |
| Invio versione 3.0 del Testo Unico sulle agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto ACI - Circ. 21/03/2013 n. 3216 |
| Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili Ag. Entrate - Marzo 2013 |
| Contributo unificato per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Pref. Vibo-Valentia - Circ. 17/04/2013 n. 12387/AREA II/2013 |
| SLOVENIA. Nuovi facsimile di patente di guida M.I.T. - Circ. 19/04/2013 n. 10244/23.18.07 |
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