Complimenti sinceri all’Autore Massimo Ancillotti per l’approfondita analisi esposta nella relazione suddetta, che è da condividere integralmente.
A seguito di tali precisazioni, è da chiedere se alla data della sentenza del 21.09.2011 n. 3085 del GDP di Taranto, sia fondata o meno la sostenuta inapplicabilità dell’ingiunzione fiscale per il recupero delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada.
Si riporta la motivazione di tale sentenza:
“ Va anzitutto dichiarata ammissibile l’opposizione per essere stata presentata nei termini.
In via preliminare si osserva che il 2° comma dell’art. 130 del DPR 28.01.1988 n. 43 ha espressamente stabilito:
“ 1. Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio (entrato in funzione dal 1° gennaio 1990), le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 119, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e 29 settembre 1973, n. 603.
2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra, scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910 , l'ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2. “
Il DPR 28.01.1988 n. 43 è stato successivamente abrogato dall’art. 68 del D.Lgs.vo 13.04.1999 n. 112.
Il 3° comma dell’art. 203 del CDS prevede: “ Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” .
Da quanto sopra è evidente: 1) che il R.D. 14.04.1910 nr. 689 risulta inapplicabile per il recupero delle sanzioni amministrative a partire dal 1° gennaio 1990; 2) che la maggiorazione del 10 % semestrale di cui all’art. 27 della legge 689/81 è applicabile solo alle ordinanze-ingiunzioni a partire dallo loro notifica; 3) la sanzione del verbale non impugnato di cui al 3° comma dell’art. 203 del CDS va determinata pari alla metà del massimo edittale, oltre le spese di procedimento.
Di conseguenza illegittima risulta l’ingiunzione notificata all’opponente, non potendo la stessa che essere annullata.”
Quid juris ?