Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Dipartimento pubblica sicurezza
Servizio polizia stradale
30/09/2011
Prot. 300/A/7799/11/101/3/3/9
OGGETTO: Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, " Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69".
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 220, del 21 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto (allegato 1), la cui entrata in vigore è prevista per il 6 ottobre 2011.
Il testo legislativo in esame mira a realizzare la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.
Vengono, tra l'altro, ricondotti al rito del lavoro [1], ove non diversamente stabilito dagli articoli 6 e 7:
- le controversie previste dall'articolo 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
- le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada di cui all'articolo 204-bis.
Tra le numerose novità introdotte dai citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, in ordine alle quali si fa riserva di riferire dopo le debite intese con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, appare necessario fornire le seguenti direttive sul contenuto dell'articolo 7, comma 3, per i risvolti operativi che esso pone sin dalla sua entrata in vigore, ossia dal 6 ottobre 2011.
Il citato comma prevede che il ricorso al Giudice di Pace è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Pertanto, per tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011, le modalità di proposizione del ricorso al Giudice di Pace, ex articolo 204-bis del C.d.S., dovranno essere modificate alla luce della novella normativa, indicando il termine di 30 giorni, anziché gli attuali 60 giorni, entro cui presentarlo. Per le violazioni accertate prima di tale data e non ancora notificate il termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60 giorni.
In attesa di aggiornare il Mod. 352 Pol. Str., di cui alla circolare n. 300/A/1/34212/131/S/1/1 del 21 dicembre 2004 del Dipartimento della P.S., su tale modello dovranno essere apportate correzioni manuali nel senso previsto dalla norma.
Ferma restando la discrezionalità dei Sigg.ri Dirigenti di Ufficio di impartire proprie disposizioni al fine di assolvere al dettato normativo, si segnala la necessità di intervenire nella parte retrostante del citato modello, ove sono trascritte le modalità di proposizione dei ricorsi (artt. 203 e 204-bis C.d.S.) con riferimento alla voce 6 del verbale, sull'attuale frase "Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro) al Prefetto o al Giudice di Pace con le seguenti modalità:", integrandola con l'asserzione al Prefetto, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace.
La frase modificata sarà di conseguenza: "Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al Prefetto, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace, dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro) al Prefetto o al Giudice di Pace con le seguenti modalità".
Il Direttore centrale
Giuffrè
[1] Cioè al procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.
Allegato 1: D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
| Decorrenza della copertura assicurativa R.C.A. Min. Interno - Circ. 15/05/2013 n. 300/A/3885/13/101/20/21/7 |
| Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione professionale di tipo CQC – legalizzazione di... M.I.T. - Circ. 15/05/2013 n. 12278 |
| Invio versione 3.0 del Testo Unico sulle agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto ACI - Circ. 21/03/2013 n. 3216 |
| Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili Ag. Entrate - Marzo 2013 |
| Contributo unificato per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Pref. Vibo-Valentia - Circ. 17/04/2013 n. 12387/AREA II/2013 |
| SLOVENIA. Nuovi facsimile di patente di guida M.I.T. - Circ. 19/04/2013 n. 10244/23.18.07 |
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