PREMESSA
Il 29 luglio 2010 è stata pubblicata la legge n.120 che ha apportato numerose modifiche al Codice della Strada.
Alcune disposizioni sono entrate in vigore fin dal successivo giorno 30 luglio; altre sono entrate regolarmente in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione ( il 13 agosto2010); altre ancora entreranno in vigore dopo l’approvazione di ulteriori disposizioni applicative.
Nella presente disposizione vengono fornite indicazioni relative alcune delle norme entrate in vigore il 30 luglio e che riguardano articoli : 186 e 186bis CDS.
Il presente appunto, partendo dalle differenti fasce di tasso alcolemico previste dalla norma, esamina tutte le ipotesi possibili.
ATTENZIONE - Il nuovo articolo 186-bis individua quattro gruppi di conducenti che se guidano in stato di ebbrezza, sono sottoposti alle seguenti sanzioni:
a) viene applicata una nuova sanzione amministrativa se risultano avere un tasso alcolemico da 0,01 a 0,50;
b) se il tasso è superiore (da 0,51 in poi), si applicano le sanzioni previste dall’art. 186, aggravate.
ATTENZIONE - Per sottoporre un conducente alla prova dell’etilometro occorre che sussista almeno uno dei noti tre presupposti: a) incidente stradale;b) presenza di sintomatologia idonea; c) prova positiva con il precursore.
In questa ultima ipotesi( prova con precursore), in attesa che siano disponibili precursori in grado di accertare tassi alcolemici inferiori allo 0,5 gr/l, quando si deve procedere al controllo di un conducente compreso in uno dei quattro gruppi indicati all’art. 186- bis, la prova preliminare non deve essere effettuata con il precursore, ma con lo stesso etilometro; qualora il risultato sia superiore allo 0,0 si procederà subito alle rituali due prove a distanza di almeno cinque minuti tra di loro.
Copia dei tre scontrini deve essere allegate al verbale.
Conducenti indicati nell’art.186-bis, comma1:
a) I conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) I conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85 (servizio di noleggio con conducente), 86 (servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi), e 87 (servizio di linea per trasporto di persone);
c) I conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88 (conto terzi), 89(servizio linea trasporto di cose), e90 ( trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza);
d) I conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
TASSO ALCOLEMICO DA 0,01 A 0,5 gr/l
E’ una nuova ipotesi di violazione amministrativa e si applica solo nei confronti dei conducenti che appartengono a uno dei quattro gruppi indicati nell’art.186-bis.
PRIMA IPOTESI - ART. 186-BIS, COMMA 1 E 2
Conducente indicato nell’art. 186bis, con tasso compreso tra 0,01 e 0,5
SANZIONE AMMINISTRATIVA: da euro 155 a 624
Pagamento dopo 60 giorni: da euro 312
SANZIONI ACCESSORIE: NESSUNA
DECURTAZIONE PUNTI: 5
Formula sintetica da riportare nel verbale:
“Conducente ( specificare) circolava alla guida del veicolo sopra indicato sotto l’influenza di sostanza alcolica; la violazione è stata accertata con apparecchiatura omologata ( tipo , modello , numero) che evidenziava un tasso alcolemico di XX g/l nella prima prova effettuata alle oreXX e XX gr/l nella seconda effettuata alle ore XX. La documentazione è allegata.
Si procedeva all’accertamento in quanto il conducente ( indicare una o più delle seguenti tre ipotesi) ● presentava la seguente sintomatologia… ● era positivo all’accertamento qualitativo preliminare effettuato con lo stesso etilometro ● era coinvolto in un incidente stradale.
Copia del verbale e dello scontrino dell’etilometro vengono consegnati al conducente.”
Note
1. Non si applica maggiorazione se la violazione è commessa in ore notturne.
2. Nessun provvedimento per veicolo che può essere guidato da conducente.
3. In mancanza di precursori idonei, occorre procedere come indicato in PREMESSA.
4. In caso di incidente, applicare questa ipotesi se il conducente è coinvolto, ma non ha provocato il sinistro.
SECONDA IPOTESI- ART. 186-BIS, COMMA 1 E 2 .
Il conducente appartiene a uno dei quattro gruppi indicati nel’art.186-bis (vedi Premessa) e provoca un incidente stradale. –
SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA EURO 310 A EURO 1248
Pagamento dopo 60 giorni: euro 624
SANZIONE ACCESSORIA: NESSUNA
DECURTAZIONE PUNTI: 5
1° - Formula sintetica da riportare nel verbale (accertamento con etilometro)
“Conducente ( specificare) circolava alla guida del veicolo sopra indicato sotto l’influenza di sostanza alcolica e provocava un incidente stradale, sottoposto ad accertamento con apparecchiatura etilometro omologata ( tipo , modello , numero) evidenziava un tasso alcolemico di XX g/l nella prima prova effettuata alle oreXX e XX gr/l nella seconda effettuata alle ore XX .Documentazione allegata.
Copia del verbale e dello scontrino dell’etilometro vengono consegnati al conducente.”
2°-Formula sintetica da riportare nel verbale( accertamento c/o struttura sanitaria)
“Conducente ( specificare) circolava alla guida del veicolo sopra indicato sotto l’influenza di sostanza alcolica e provocava un incidente stradale; veniva sottoposto a cure mediche presso la struttura sanitaria … (specificare)che su richiesta di questo Ufficio, previo consenso interessato, effettuava l’accertamento del tasso alcolemico. Come da documentazione allegata, evidenziava un tasso alcolemicoXXXXX.
Copia del verbale viene consegnata al conducente.”
Note
1. Non si applica la maggiorazione se la violazione è commessa in ore notturne.
2. Nessun provvedimento per il veicolo che può essere guidato dal conducente
3.Per l’accertamento con etilometro, in mancanza di precursori idonei, occorre procedere come indicato in PREMESSA.
4. Per applicare questa ipotesi, l’operatore deve essere ragionevolmente certo che il conducente abbia provocato il sinistro, anche se in concorso con altri conducenti o anche in caso di incidente autonomo.
TASSO ALCOLEMICO DA 0,51 A 0,80 gr/l
La violazione è divenuta di natura amministrativa
PRIMA IPOTESI - ART. 186, 2 comma lett.a)
Conducente diverso da quelli indicati nell’art. 186-bis, con tasso da 0,51 a 0,80
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: da 500 a 2000 euro
Pagamento dopo 60 gg : 1000 euro
SANZIONE ACCESSORIA: sospensione della patente di guida o CIG ( da tre a sei mesi)
DECURTAZIONE PUNTI : 10
NOTE:
- La violazione è divenuta di natura amministrativa
- le modalità di accertamento della violazione restano le stesse
- cambiano le modalità di contestazione, infatti in caso di accertamento della violazione, occorre compilare il mod. 352.;
- non deve essere più compilato il verbale di accertamenti urgenti né quello l’elezione di domicilio
- il veicolo deve essere affidato ad altro conducente idoneo ovvero fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa.
- Prima della prova con etilometro occorre sempre avvisare della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia se immediatamente disponibile, in quanto non sappiamo con anticipo se il tasso sarà o meno superiore a 0,81. Solo nel caso che il tasso risulti superiore a 0,81, poiché si è in presenza di reato, bisognerà riportare tale preavviso nel verbale di accertamento urgente.
- In caso di incidente, applicare questa ipotesi se il conducente è coinvolto, ma non ha provocato il sinistro.
Formula sintetica da riportare nel verbale:
“Circolava alla guida del veicolo sopra indicato in stato di ebbrezza alcolica accertata con apparecchiatura omologata ( tipo , modello , numero) che evidenziava un tasso alcolemico di XX g/l nella prima prova effettuata alle oreXX e XX gr/l nella seconda effettuata alle ore XX. Documentazione allegata.
Si procedeva all’accertamento in quanto il conducente ( indicare una o più delle tre ipotesi) ●presentava la seguente sintomatologia… ●era positivo alla prova effettuata con precursore ● era coinvolto in un incidente stradale.
La patente viene ritirata e inviata alla prefettura competente.
Il veicolo viene affidato a xxxx
Copia del verbale e dello scontrino dell’etilometro vengono consegnati al conducente.
SECONDA IPOTESI – ART.186, commi 2 lett.a) e 2bis
conducente diverso da quelli 186-bis, tasso da 0,51 a 0,80, che provoca incidente stradale.
SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA 1000 A 4000 EURO
Pagamento dopo 60gg. : 2000 Euro
SANZIONE ACCESSORIA: SOSPENSIONE DELLA PATENTE o CIG da 6 a 12 mesi
SANZIONE ACCESSORIA: FERMO AMMINISTRATIVO, salvo che il veicolo appartenga persona estranea al reato( seguire procedura art.214 CDS)
DECURTAZIONE PUNTI: 10
1° - Formula sintetica da riportare nel verbale (accertamento con etilometro)
“Conducente circolava alla guida del veicolo sopra indicato in stato di ebbrezza alcolica e provocava un incidente stradale, sottoposto ad accertamento con apparecchiatura etilometro omologata ( tipo , modello , numero) evidenziava un tasso alcolemico di XX g/l nella prima prova effettuata alle oreXX e XX gr/l nella seconda effettuata alle ore XX.Documentazione allegata.
Copia del verbale e dello scontrino dell’etilometro vengono consegnati al conducente.”
2°-Formula sintetica da riportare nel verbale, accertamento c/o struttura sanitaria)
“Conducente circolava alla guida del veicolo sopra indicato e provocava un incidente stradale; veniva sottoposto a cure mediche presso la struttura sanitaria … (specificare)che su richiesta di questo Ufficio, previo consenso interessato, effettuava l’accertamento del tasso alcolemico. Come da documentazione allegata, evidenziava un tasso alcolemicoXXXXX.
Copia del verbale viene consegnata al conducente.”
Note:
1. copia certificazione medica deve essere tempestivamente al prefetto competente.
2. Qualora non si proceda al fermo del veicolo (proprietario estraneo violazione), provvedere secondo le regole generali: il veicolo deve essere affidato ad altro conducente idoneo ovvero fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa.
Qualora si applichi il fermo , il veicolo non può essere affidato al trasgressore perché inidoneo ad assumere gli obblighi, pertanto va affidato all’obbligato in solido se presente o immediatamente reperibile, in mancanza al custode acquirente.
3. Per applicare questa ipotesi, l’operatore deve essere ragionevolmente certo che il conducente abbia provocato il sinistro, anche se in concorso con altri conducenti o anche in caso di incidente autonomo.
TERZA IPOTESI – ART. 186-bis e ART.186, comma 2 lett.a)
Conducente compreso gruppi previsti dall’art. 186 bis, con tasso da 0,51 a 0,8. –(Vedi Premessa)
SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA EURO 666,67 A 2.666,67
Pagamento dopo 60gg : euro 1.333,34
SANZIONE ACCESSORIA: SOSPENSIONE DELLA PATENTE o CIGda tre a sei mesi
DECURTAZIONE PUNTI: 10
Formula sintetica da riportare nel verbale:
“Conducente ( specificare) circolava alla guida del veicolo sopra indicato in stato di ebbrezza alcolica accertata con apparecchiatura omologata ( tipo , modello , numero) che evidenziava un tasso alcolemico di XX g/l nella prima prova effettuata alle oreXX e XX gr/l nella seconda effettuata alle ore XX. Documentazione allegata.
Si procedeva all’accertamento in quanto il conducente(indicare una o più tre ipotesi): ●presentava la seguente sintomatologia…●era positivo alla prova effettuata con precursore● era coinvolto in un incidente stradale.La patente viene ritirata e inviata alla prefettura.
Il veicolo viene affidato a xxxx
Copia del verbale e dello scontrino dell’etilometro vengono consegnati al conducente.
NOTA.
1) Se la prova preliminare è effettuata con l’etilometro occorre allegare al verbale tre scontrini- Vedi quanto indicato in premessa
2) In caso di incidente, applicare questa ipotesi se il conducente è coinvolto, ma non ha provocato il sinistro.
QUARTA IPOTESI – art.186-bis e art.186, commi 2 lett.a) e 2bis
CONDUCENTE COMPRESO NEI QUATTRO GRUPPI DELL’ART. 186 BIS, con tasso da 0,51 a 0,8 (VEDI PREMESSA )- CHE PROVOCA INCIDENTE STRADALE
SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA EURO 1.333,34 A 5.333,34
Pagamento dopo 60gg. : euro 2.666,67
SANZIONE ACCESSORIA. SOSPENSIONE DELLA PATENTE da 6 a 12 mesi
SANZIONE ACCESSORIA: FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO (procedure art.214), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
DECURTAZIONE PUNTI: 10
1° - Formula sintetica da riportare nel verbale (accertamento con etilometro)
“Conducente ( specificare) circolava alla guida del veicolo sopra indicato, in stato di ebbrezza alcolica e provocava un incidente stradale,sottoposto ad accertamento con apparecchiatura etilometro omologata ( tipo , modello , numero) evidenziava un tasso alcolemico di XX g/l nella prima prova effettuata alle oreXX e XX gr/l nella seconda effettuata alle ore XX. Documentazione allegata.
Copia del verbale e dello scontrino dell’etilometro vengono consegnati al conducente.”
2°-Formula sintetica da riportare nel verbale, accertamento c/o struttura sanitaria)
“Conducente (specificare) circolava alla guida del veicolo sopra indicato e provocava un incidente stradale; veniva sottoposto a cure mediche presso la struttura sanitaria … (specificare)che su richiesta di questo Ufficio, previo consenso interessato, effettuava l’accertamento del tasso alcolemico. Come da documentazione allegata, evidenziava un tasso alcolemico XXXXX. Copia del verbale viene consegnata al conducente.
Note.
1. Qualora non si proceda al fermo del veicolo, provvedere secondo le regole generali: il veicolo deve essere affidato ad altro conducente idoneo ovvero fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa.
Qualora si applichi il fermo ( art. 214) , il veicolo può essere affidato al proprietario, all’obbligato in solido, anche al conducente se ritenuto idoneo, altrimenti a depositeria autorizzata; se trattasi di ciclomotore o motoveicolo, per i primi trenta giorni, il veicolo va affidato a depositeria autorizzata.
2. Per applicare questa ipotesi, l’operatore deve essere ragionevolmente certo che il conducente abbia provocato il sinistro, anche se in concorso con altri conducenti o anche in caso di incidente autonomo.
TASSO ALCOLEMICO DA 0,81 A 1,5
Questa violazione rimane di natura penale, per cui non vi è alcun cambiamento nell’attività di accertamento che devono svolgere gli operatori di polizia stradale che continueranno a redigere:
- il verbale di accertamento urgente;
- il verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore;
- annotazione.
PRIMA IPOTESI - ART. 186/ 2 comma lett. b)
Conducente, diverso da quelli indicati nell’art.186 bis, che ha un tasso alcolemico da 0,81 a 1,5.
Per l’accertamento del reato procedere come in passato
SANZIONE ACCESSORIA: sospensione patente o CIG
DECURTAZIONE PUNTI: 10
ATTENZIONE
- il veicolo deve essere affidato ad altro conducente idoneo ovvero fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa.
- Qualora si tratti di ciclomotore o motoveicolo occorre procedere al sequestro amministrativo ai sensi dell’art.213, comma 2-sexies.
- Applicare questa ipotesi se il conducente è coinvolto, ma non ha provocato il sinistro.
-
SECONDA IPOTESI – ART.186, commi 2 lett.b) e 2bis
Conducente diverso da quelli indicati nell’art. 186-bis, con tasso da 0.81 a 1,5, che provoca incidente stradale. - Per l’accertamento procedere come in passato -
SANZIONE ACCESSORIA : sospensione patente o CIG
Fermo amministrativo del veicolo( ART. 224-TER)
DECURTAZIONE PUNTI: 10
ATTENZIONE
- E’ prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, se il conducente ha provocato il sinistro e il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Occorre seguire la nuova procedura prevista dal’art. art.224-ter, che in caso di fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato, dispone che, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, l’organo di polizia proceda al fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30gg., seguendo la procedura prevista dall’art.214 del CDS. (i restanti 150 saranno scontati a seguito della eventuale sentenza di condanna).
- Qualora si tratti di ciclomotore o motoveicolo occorre procedere al sequestro amministrativo ai sensi dell’art.213, comma 2-sexies.
- Qualora non si proceda al fermo del veicolo, provvedere secondo le regole generali: il veicolo deve essere affidato ad altro conducente idoneo ovvero fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa.
Qualora si applichi il fermo , il veicolo non può essere affidato al trasgressore perché inidoneo ad assumere gli obblighi, pertanto va affidato all’obbligato in solido se presente o immediatamente reperibile, in mancanza al custode acquirente.
- copia della certificazione medica deve essere tempestivamente trasmessa al prefetto
- Per applicare questa ipotesi, l’operatore deve essere ragionevolmente certo che il conducente abbia provocato il sinistro, anche se in concorso con altri conducenti o anche in caso di incidente autonomo.
TERZA IPOTESI – ART. 186-bis e ART.186, commi 2 lett.b)
Conducente compreso nei quattro gruppi indicati nell’art.186-bis, con tasso da 0,81 a 1,5
Per l’accertamento procedere come in passato
SANZIONE ACCESSORIA : sospensione patente o CIG
PUNTI: 10
ATTENZIONE
- il veicolo deve essere affidato ad altro conducente idoneo ovvero fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa.
- Qualora si tratti di ciclomotore o motoveicolo occorre procedere al sequestro amministrativo ai sensi dell’art.213, comma 2-sexies.
- In caso di incidente, applicare questa ipotesi se il conducente è coinvolto, ma non ha provocato il sinistro.
QUARTA IPOTESI – ART. 186-bis e ART.186, commi 2 lett.b) e 2 bis
Conducenti compresi nei quattro gruppi indicati nell’art.186-bis, con tasso da 0,51 a 1,5.
Per l’accertamento procedere come in passato
SANZIONE ACCESSORIA : sospensione patente o CIG
Fermo amministrativo del veicolo, se il conducente ha provocato il sinistro e il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.(ART. 224-TER)
DECURTAZIONE PUNTI: 10
ATTENZIONE: Per le sanzioni accessorie riguardanti il veicolo e per le note: vedi la precedente seconda ipotesi
TASSO ALCOLEMICO OLTRE 1,5 GR/L
Questa violazione rimane di natura penale, per cui non vi è alcun cambiamento nell’attività di accertamento che devono svolgere gli operatori di polizia stradale che continueranno a redigere:
- il verbale di accertamento urgente;
- il verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore;
- annotazione.
PRIMA IPOTESI - ART. 186/ 2 comma lett. c)
Conducente diverso da quelli indicati nell’art. 186-bis, con tasso superiore a 1,5
Per l’accertamento procedere come in passato - SANZIONI ACCESSORIE:
- Sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni
- Sanzione accessoria della CONFISCA del veicolo salvo il caso che appartenga a persona estranea al reato.- ( procedura art. ART.224-ter). – Veicolo al custode acquirente
Non si applica più la procedura del sequestro penale del veicolo (art. 240 C.P.)
DECURTAZIONE PUNTI: 10
Caso di incidente, applicare questa ipotesi se conducente coinvolto, non ha provocato il sinistro.
SECONDA IPOTESI – ART.186, commi 2 lett.c) e 2bis
Conducente diverso da quelli indicati in 186-bis, con tasso superiore a 1,5 che provoca incidente stradale. - Per l’accertamento procedere come in passato
Sanzioni accessorie:
- Revoca della patente
- CONFISCA veicolo salvo appartenga persona estranea reato.- ( art.224-ter). - Non si applica più il sequestro penale del veicolo (art. 240 C.P.)- Veicolo al custode acquirente
Decurtazione punti: 10
ATTENZIONE: - copia certificazione medica deve essere tempestivamente trasmessa al prefetto
TERZA IPOTESI – ART. 186-bis e ART.186, commi 2 lett.c)
- Conducenti compresi nei quattro gruppi indicati nell’art.186-bis, con tasso superiore a 1,5
- Per l’accertamento procedere come in passato
SANZIONI ACCESSORIE:
- Sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni; della revoca per conducenti mezzi pesanti.
- Sanzione accessoria della CONFISCA del veicolo salvo il caso che appartenga a persona estranea al reato.- Seguire la procedura indicata nell’art. ART.224-ter- Veicolo al custode acquirente
Non si applica più il sequestro penale del veicolo (art. 240 C.P.)
Decurtazione punti: 10
QUARTA IPOTESI – art. 186-bis e art.186commi 2 lett.c) e 2bis
- Conducenti compresi nei quattro gruppi indicati nell’art.186-bis, con tasso superiore a 1,5 che ha provocato incidente stradale
- Per l’accertamento procedere come in passato
SANZIONI ACCESSORIE
- REVOCA della patente
- CONFISCA del veicolo salvo il caso che appartenga a persona estranea al reato.- Seguire la procedura art. ART.224-ter )-Veicolo al custode acquirente
Non si applica più il sequestro penale del veicolo (art. 240 C.P.)
Decurtazione punti: 10
ATTENZIONE: Per applicare questa ipotesi, l’operatore deve essere ragionevolmente certo che il conducente abbia provocato il sinistro, anche se in concorso con altri conducenti o anche in caso di incidente autonomo.
RIFIUTO DELL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA
PRIMA IPOTESI – art. 186, comma 7
- Conducente diverso da quelli indicati nell’art. 186-bis
- Per l’accertamento procedere come in passato
SANZIONI ACCESSORIE:
- Sanzione accessoria della sospensione della patente
- Sanzione accessoria della CONFISCA del veicolo salvo il caso che appartenga a persona estranea al reato.- Seguire la procedura indicata nell’art. ART.224-ter (veicolo al custode acquirente)
Non si applica più il sequestro penale del veicolo (art. 240 C.P.)
Decurtazione punti: 10
SECONDA IPOTESI – art. 186-bis, comma 6
- Conducente compreso tra quelli indicati nell’art. 186-bis
- Per l’accertamento procedere come in passato
SANZIONI ACCESSORIE:
- Sanzione accessoria della sospensione della patente
- Sanzione accessoria della CONFISCA del veicolo salvo il caso che appartenga a persona estranea al reato.- Seguire la procedura indicata nell’art. ART.224-ter. – ( Veicolo al custode- acquirente).
Non si applica più il sequestro penale del veicolo (art. 240 C.P.)
Decurtazione punti: 0
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE DELLA CONFISCA AMMIN.VA E DEL FERMO IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO (art. 224-ter)
PREMESSA
Fino all’entrata in vigore della nuova legge, gli articoli art. 213 e 214 dettavano le procedure per l’applicazione del fermo e sequestro amministrativo a seguito di sanzioni amministrative, nulla era previsto se dette sanzioni accessorie dovevano essere applicate a seguito di ipotesi di reato, pertanto: nei casi in cui era prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, venivano seguiti i principi generali ricorrendo all’art. 240 del C.P.; nei casi in cui era previsto il fermo amministrativo del veicolo, la sanzione accessoria era comminata dal giudice con la sentenza di condanna. Con l’approvazione del nuovo art. 224-ter tale lacuna è stata colmata.
CONFISCA DEL VEICOLO
- L’operatore procede al sequestro ai sensi dell’art.213.
- Copia del verbale viene trasmesso entro dieci giorni alla prefettura
- Il veicolo deve essere affidato ai soggetti di cui all’art.214-bis (custodi-acquirenti)
FERMO DEL VEICOLO
- l’operatore procede al fermo ai sensi e nelle modalità previste dall’art. 214, per 30 gg.
- L’eventuale restante periodo verrà disposto dall’organo di polizia dopo la sentenza di condanna.
- FERMO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE provocato da conducente in stato di ebbrezza alcolica (Tasso superiore a 0,5). L’operatore procederà al fermo amministrativo provvisorio di 30gg, se ritiene CON RAGIONEVOLE CERTEZZA che il trasgressore abbia provocato il sinistro, anche in concorso con altri; tale principio è valido anche nei casi di incidente autonomo.
Qualora al momento dei rilievi le responsabilità non siano chiare, l’applicazione del fermo sarà valutata successivamente dall’ufficio di appartenenza dell’operatore.
ATTENZIONE
Avverso il predetto provvedimento di sequestro e fermo è ammessa opposizione anche innanzi al giudice di pace (art.205).
REATI PREVISTI ATTUALMENTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE PREVEDONO SANZIONE ACCESSORIA DEL FERMO O SEQUESTRO DEL VEICOLO
- ART. 9 BIS ( ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE NON AUTORIZZATE)
Sanzione accessoria :confisca del veicolo
- ART. 9 TER (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore)
Sanzione accessoria : confisca del veicolo
- Art, 116 (guida senza patente)
Sanzione accessoria: fermo amministrativo
- ART.186 E 187
Sanzione accessoria del fermo o confisca del veicolo secondo i casi
Bari 31 marzo 2011
Dr. L. Rufini Mastropasqua
| Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione professionale di tipo CQC – legalizzazione di... M.I.T. - Circ. 15/05/2013 n. 12278 |
| Invio versione 3.0 del Testo Unico sulle agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto ACI - Circ. 21/03/2013 n. 3216 |
| Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili Ag. Entrate - Marzo 2013 |
| Contributo unificato per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Pref. Vibo-Valentia - Circ. 17/04/2013 n. 12387/AREA II/2013 |
| SLOVENIA. Nuovi facsimile di patente di guida M.I.T. - Circ. 19/04/2013 n. 10244/23.18.07 |
| Se il genitore del minore è anche proprietario del veicolo non può essere considerato persona estranea alla violazione Cass. civ. sez. VI - Ord. 13/02/2013 n. 3613 |
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