Circolari dai Comandi
REGIONE PIEMONTE - COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA
ORDINE DI SERVIZIO n. 34/2010
Oggetto: art. 180 / 8° comma del codice della strada - disposizioni operative in caso di omessa produzione documentale.
La materia, oggetto da sempre di difficoltà operative, necessita di un momento di approfondimento per consentire all’operatore la valutazione sulle modalità applicative della stessa.
La norma, modificata in ultimo dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, contiene un ultimo periodo di questo comma che ha inasprito la sanzione per chi non ottempera all’invito reso in calce al verbale all’atto della contestazione per la mancanza al seguito di un documento necessario per circolare alla guida di un veicolo.
L’analisi non può che partire dalla lettura del comma che prevede:
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'art.32 della legge 24 dicembre 1969, n.990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Quindi il significato da attribuire alla volontà del Legislatore è che chi non esibisce i documenti richiesti in caso di mancanza momentanea dei documenti durante la guida, è soggetto alla stessa sanzione di chi non li ha mai conseguiti.
L'omissione, nella originaria formulazione, aveva già un'autonoma sanzione, che viene comunque conservata ma alla quale è stata aggiunta una ben più grave sanzione amministrativa.
Il Ministero dell’Interno – cui lo ricordo, spetta ai sensi del 3° comma dell’art. 11 del codice della strada il coordinamento delle attività di polizia stradale ed ha pertanto valore vincolante - con circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 ha proposto la propria interpretazione secondo cui “chi non esibisce i documenti richiesti in caso di momentanea mancanza durante la guida, è soggetto alla stessa sanzione di chi non li ha mai conseguiti”. Ma ha precisato che “ la disposizione deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative alla autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi se il documento esista o meno.”
Non si applica perciò per patente di guida nazionale, documenti dei veicoli italiani ed assicurazione obbligatoria per le quali è possibile accertare l’esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti telematici.
Sempre il Ministero ha chiarito con Circolare n. 300/A/33547/106/15 del 18 giugno 2001 che l’interessato può presentare anche una fotocopia autentica, invece dell’originale, anche tramite fax purché accompagnato da un altro documento in corso di validità ( D.P.R. 445/2000 sull’autocertificazione).
Inoltre va ricordato che deve essere applicata un’unica sanzione indipendentemente dal numero dei documenti che dovevano essere portati in visione, perché unica è la violazione e riguarda l’inosservanza all’ordine di presentarsi per la loro esibizione e che la violazione sussiste anche in caso di parziale esibizione, cioè quando non vengono esibiti tutti i documenti indicati nell’invito.
L’intimazione si considera ottemperata anche senza la mancata esibizione dei documenti se nei termini assegnati vengono fornite precise notizie circa l’impossibilità a mostrarli (ad esempio perché non più nella disponibilità dell’intimato).
Non può essere estesa al proprietario del veicolo la responsabilità per la violazione all’obbligo sancito dall’art. 180, comma 8, commessa dal conducente, non sussistendo, in relazione a tale fattispecie, i presupposti per l’applicazione del principio di solidarietà previsto dall’art. 196 del codice.
Pertanto ne consegue che se al momento del controllo su strada il conducente non esibisce certificato e contrassegno assicurativo e non sorgano fondati sospetti che il veicolo circoli privo di assicurazione, vengono applicate due distinte sanzioni: quella prevista dall'art. 180 del codice della strada ( perché il conducente non è in grado di esibire il certificato di assicurazione) e quella prevista dall'art.181 del codice della strada (che impone l'esposizione del contrassegno di assicurazione).
Gli agenti accertatori inviteranno formalmente il conducente a portare in visione i documenti in corso di validità al momento del controllo, entro 30 giorni presso un ufficio di polizia; se dai documenti esibiti in visione emerge che al momento del controllo il veicolo non era coperto da assicurazione (ad es. perchè il contratto è stato disdetto, oppure il pagamento del premio è avvenuto dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza), sarà contestato al trasgressore la violazione dell'art. 193 del codice della strada per aver fatto circolare il veicolo senza copertura assicurativa. Non si procede in questo caso al sequestro perchè il veicolo è assicurato. Se, viceversa, il conducente non esibisce alcun documento, egli viene sanzionato ai sensi dell'art.180, comma 8 del codice della strada. Se viene accertato che è ancora privo di assicurazione ed ancora circolante il veicolo viene sequestrato.
Ed analogamente si procederà nei casi di accertamento di violazione all’art. 181 per veicolo lasciato in sosta ( ma in tal caso non avendo identificato il conducente non si procederà alla contestazione della violazione all’art. 180 ) come già disposto in precedenza con ordine di servizio sulla specifica materia.
IL COMANDANTE
COMMISSARIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Ezio Bassani
| Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione professionale di tipo CQC – legalizzazione di... M.I.T. - Circ. 15/05/2013 n. 12278 |
| Invio versione 3.0 del Testo Unico sulle agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto ACI - Circ. 21/03/2013 n. 3216 |
| Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili Ag. Entrate - Marzo 2013 |
| Contributo unificato per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Pref. Vibo-Valentia - Circ. 17/04/2013 n. 12387/AREA II/2013 |
| SLOVENIA. Nuovi facsimile di patente di guida M.I.T. - Circ. 19/04/2013 n. 10244/23.18.07 |
| Se il genitore del minore è anche proprietario del veicolo non può essere considerato persona estranea alla violazione Cass. civ. sez. VI - Ord. 13/02/2013 n. 3613 |
Tutti i testi di qualsiasi natura presenti nel presente portale non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono in alcun modo quelli pubblicati sugli organi ufficiali dei rispettivi Enti emittenti, che ne costituiscono la pubblicazione ufficiale.