Art.186 bis: prime possibili soluzioni operative (di Ezio Bassani) In primo piano

Data documento
4/08/2010
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di Ezio Bassani
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Art. 186 bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per neo patentati e conducenti professionali: prime possibili soluzioni operative

(di Ezio Bassani - Comandante P.M. Serravalle Scrivia)

Mi è stato richiesto da più parti il mio punto di vista (quale docente formatore iscritto ai vari albi professionali proprio per la materi del codice della strada) sul novello articolo 186 bis che - come è noto - disciplina la circolazione sotto l'influenza dell'alcool per i neopatentati e per talune categorie professionali.

La norma - lo ricordo - pubblicizzata dai media come " alcool zero " ha come titolo:

Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose


e stabilisce che:

E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

  • giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;
  • neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
  • conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
  • tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
  • conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di 3.500 chili. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.

La conduzione di un veicolo, da parte di una persona appartenente alla categorie indicate, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 155 euro a 624 euro. La sanzione è raddoppiata, se il conducente ha provocato un incidente stradale.

Di rilevante importanza, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo voluto dal Legislatore della riforma è il comma 7 del novellato articolo, comma che - lo ricordo - prevede una particolare punizione per i minorenni (e solo per loro):

Comma 7:

Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni
, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.


Conseguentemente, ed a sommesso parere di chi scrive, limitandoci ad approfondire la casistica di colui che - trovandosi in una delle categorie in argomento, cioè infraventunenne, neopatentato o conducente professionale - circola conducendo un veicolo ( anche la bicicletta per chi ha meno di ventuno anni , ndr )  dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste ( cioè con alcolemia positiva, con valore tra lo zero e lo 0,5 g/l)

E' punito con la sola sanzione pecuniaria da 155 euro a 624 euro, raddoppiata in caso di incidente stradale.

Quali sono allora le attività operative da svolgere in tale caso ?

Accertata e contestata la violazione ( ricordo che ai minorenni non è contestabile alcunché, della violazione risponde colui che esercita la potestà genitoriale o il tutore ) il conducente non verrà privato del veicolo, CHE RESTA NELLA SUA DISPONIBILITA'.

Ciò non significa che potrà riprendere la marcia SINO A QUANDO NON SARANNO CESSATI GLI EFFETTI DELLA ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE,
ma il veicolo non sarà  sottoposto ad alcuna misura cautelare.

Consiglio di indicare in calce al verbale che il veicolo viene affidato ad altra persona ( in tal caso occorre indicare chi è costui, se disponibile) oppure, in caso negativo, che  SI DIFFIDA A RIPRENDERE LA MARCIA sino alla cessazione degli effetti infuenzali dell'assunzione delle sostanze alcoliche oggetto di contestazione.
Nel caso costui riprendesse la marcia sarà nuovamente sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis, senza nessun altro provvedimento particolare ( così ha voluto il Legislatore ).

Nel caso di conducente minorenne - a prescindere dalle modalità  di contestazione della violazione ( che, lo ricordo e ribadisco, NON POSSONO MAI ESSERE MOSSE AD UN MINORENNE ! ) il fatto va segnalato alla Prefettura della Provincia in cui è stata accertata la violazione per la conseguente inibizione al conseguimento della patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'.

Segnalo tra l'altro la necessità  di procedere al sequestro cautelare del veicolo ex art. 321 del codice di procedura penale per la violazione all'art. 186 comma 2 lett. c ( alcolemia superiore a 1,5 g/l) sino alla data del 13 agosto prossimo, data in cui entrerà  in vigore a pieno titolo la legge 120/2010.

Preciso questo fatto perché molti Comandi hanno erroneamente ritenuto di procedere immediatamente al sequestro ex art. 213 del codice della strada, ma tale norma, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 224 ter ( Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato ), entrerà  in vigore appunto il 13 agosto.

Ezio Bassani

 

 

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