Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 - Quesito in materia di requisiti di accesso alle attività di commercio in relazione alle norme di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010.
La circolare esplicativa n.3635/C, emanata da questo Ministero, a seguito del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, contiene ai punti 11.1, 11.2, 11.3,11.4 e 11.5, alcune indicazioni relative ai requisiti di accesso alle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
Con riferimento ai predetti punti si precisa ulteriormente quanto segue.
1. Riguardo agli ambiti di applicazione delle disposizioni sui requisiti, si rinvia a quanto già sostenuto nella circolare relativamente alla competenza statale in materia di professioni sulla base di quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale (cfr. premessa).
La Corte Costituzione, infatti, ha affermato che, in materia di professioni, è riservata allo Stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita dall’art. 117, comma 3, della Costituzione, l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all’esercizio professionale (cfr. sentenze nn. 153/2006; 423/2006;
424/2006;179/2008; 222/2008).
In conseguenza la circolare precisa che:
“Fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo riconducibili a tale competenza statale riservata, non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore, si evidenzia che a parere della scrivente Direzione - fatte salve le ulteriori e più precise indicazioni che potranno essere fornite a seguito del necessario approfondimento delle singole questioni con le amministrazioni regionali interessate -, per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo, necessarie per consentire il completo adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all’adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento. Ciò anche per effetto della clausola di cedevolezza contenuta all’articolo 84, comma 1, del citato decreto legislativo, secondo cui “in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto”.
2. E’ da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, l’esercizio in proprio dell’attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.
Il soggetto che ha esercitato legittimamente l’attività nel periodo prescritto, infatti, non poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità, considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce quale requisito valido l’avere esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore.
3. Riguardo al quesito relativo alla validità dell’iscrizione al Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle disposizioni nazionali, si fa rinvio a quanto precisato ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 della circolare 28 settembre 2006, n.3603, emanata dopo l’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248 che ha soppresso il Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a far data dal 4 luglio 2006.
IL DIRETTORE GENERALE
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