Guida in stato di ebbrezza: nel caso di violazione del codice della strada costituente reato, il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile, in quanto privo di natura sanzionatoria

Data documento
22/02/2010
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Corte di Cassazione Civile sez. II - Sentenza 22/2/2010 n. 4171
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Considerato che, con ricorso in data 24 giugno 2003, Xxxxxxx ha proposto opposizione avverso il verbale n. 00000 del 15 giugno 2003 con cui i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Meldola gli avevano contestato la violazione dell'articolo 186, comma 2, del codice della strada, per avere circolato in stato di ebbrezza;

che, a sostegno del ricorso, l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti di fatto dell'illecito;

che, nella resistenza della Prefettura, il Giudice di pace di Forlì, con sentenza depositata in data 22 novembre 2005, ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo da tre mesi a trenta giorni la durata della sospensione della patente di guida irrogata dal Tribunale penale di Forlì con la sentenza n. 65 del 2005, passata in giudicato, che aveva condannato il predetto alla pena di Euro 1.500 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero dell'interno, la Prefettura di Forlì-Cesena e il Ministero della difesa hanno proposto ricorso, con atto notificato l'8 gennaio 2007, sulla base di un motivo;

che l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che con l'unico mezzo (difetto di giurisdizione del giudice di pace; violazione degli articoli 648 e 649 cod. proc. civ. e degli articoli 204-bis, 220 e 224 del codice della strada) le Amministrazioni ricorrenti si dolgono che il primo giudice, in violazione dei limiti connessi alla propria giurisdizione e competenza, nonchè di quelli derivanti dal giudicato, abbia ridotto la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida disposta dal Tribunale penale;

che il motivo - che in realtà non pone una questione di giurisdizione sulla quale debbano pronunciarsi le Sezioni Unite della Corte di cassazione, posto che il giudice civile e quello penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l'identico potere giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 24 giugno 2005, n. 13559) - è manifestamente fondato;

che l'opposizione è stata proposta avverso un verbale di accertamento di una violazione del codice della strada costituente reato (articolo 186 del codice della strada);

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. II, 23 maggio 2008, n. 13388), nel caso di violazione del codice della strada costituente reato, il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile, in quanto privo di natura sanzionatoria, avendo esclusivamente funzione di atto interno diretto a portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria la notitia criminis e a sottoporre al prefetto la situazione di pericolo ai fini della adozione della misura cautelare della sospensione della patente;

che, pertanto, nella specie l'opposizione non poteva essere proposta;

che, a fortiori, al primo giudice era precluso ridurre la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida irrogata dal giudice penale con sentenza passata in cosa giudicata;

che, accolto il ricorso, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, in relazione al principio di diritto sopra espresso, l'opposizione al verbale deve essere dichiarata inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quale occorre provvedere, non constando che l'Amministrazione si sia costituita dinanzi al giudice del merito con il patrocinio dell'Avvocatura) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di Xxxxxx. Condanna l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalle Amministrazioni ricorrenti, che liquida in complessivi Euro 800 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

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