Per cabotaggio stradale si intende la possibilità per un vettore comunitario di effettuare servizio di trasporto merci nazionale in un altro Paese dell'Ue.
Il Regolamento comunitario 3118/93 prevede che il cabotaggio stradale di merci possa essere eseguito solo a titolo temporaneo.
In Italia, infatti, ogni veicolo straniero autorizzato può effettuare un'attività massima di 30 giorni in un arco di tempo di 60 giorni consecutivi.
La normativa prescrive, inoltre, che l'impresa ha l'obbligo di tenere a bordo di ogni veicolo, durante il trasporto di cabotaggio, il libretto dei resoconti, dove annotare i veicoli impiegati nel servizio e le date dei trasporti effettuati.
| Decorrenza della copertura assicurativa R.C.A. Min. Interno - Circ. 15/05/2013 n. 300/A/3885/13/101/20/21/7 |
| Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione professionale di tipo CQC – legalizzazione di... M.I.T. - Circ. 15/05/2013 n. 12278 |
| Invio versione 3.0 del Testo Unico sulle agevolazioni fiscali per i disabili nel settore auto ACI - Circ. 21/03/2013 n. 3216 |
| Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili Ag. Entrate - Marzo 2013 |
| Contributo unificato per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Pref. Vibo-Valentia - Circ. 17/04/2013 n. 12387/AREA II/2013 |
| SLOVENIA. Nuovi facsimile di patente di guida M.I.T. - Circ. 19/04/2013 n. 10244/23.18.07 |
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