Art. 123 - AutoscuoleRSS

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123. Autoscuole.

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province (573).

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (574), nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento (575).

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica (576).

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante (577).

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 (578).

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (579), che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (580) secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (581), le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando (582):

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (583);

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (584) ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando (585):

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione (586).

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (587) stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida (588) (589).

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (590).

11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo (591).

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 (592).

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264 (593) .


 

(573) Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(574) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(575) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(576) Comma così modificato dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunti dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(577) Comma così modificato dai commi 5-bis, 5-quater e 5-quinquies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunti dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(578) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(579) La denominazione del Ministero è stata così sotituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(580) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(581) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(582) Alinea così modificato dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(583) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(584) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(585) Alinea così modificato dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(586) Comma aggiunto dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(587) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(588) Comma così modificato dal comma 5-septies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 5-septies.

(589) Vedi il D.M. 17 maggio 1995, n. 317.

(590) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La sanzione prevista dal presente comma è esclusa dall'adeguamento previsto dal D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

(591) Comma aggiunto dal comma 5-octies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La sanzione prevista dal presente comma è esclusa dall'adeguamento previsto dal D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

(592) Con D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(593) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

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