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 Oggetto :Re:ancora sui festivi infrasettimanali.. 04/05/13 19:22 
CC
Esperto
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Argomento : ancora sui festivi infrasettimanali

http://www.ailanto.it/speciali/dubbiturnazioni.htm

 

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CC
 Oggetto :Re:LA “NORMA UNI 11472/2013 - I RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI.. 04/05/13 12:35 
kinus
Moderatore
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Argomento : LA “NORMA UNI 11472/2013 - I RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI". QUALI NOVITA' PER LA POLIZIA LOCALE

L'argomento era già stato introdotto precedentemente. Credo che sia il caso di approfondirne gli aspetti. Eventualmente potrebbe essere interessante portarlo in qualche convegno.
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Un fraterno saluto
 Oggetto :Re:incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!.. 03/05/13 13:47 
andremor
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Argomento : incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!

Un'ultima doverosa precisazione per l'amico Fornaro. Ti ricordo che, qualora l'interessato nutra dubbi circa la legittimità dell'effettuato (e convalidato) sequestro penale, ha sempre la possibilità di di proporre richiesta di riesame del decreto di convalida, anche nel merito, ai sensi dell'art. 324 c.p.p.... La suddetta richiesta può essere proposta dall'indagato, dal suo difensore, dalla persona alla quale la cosa sia stata sequestrata e dalla persona che avrebbe diritto alla sua restituzione. Peraltro la richiesta di riesame non sospende l'esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 355 c.p.p.
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 Oggetto :Re:incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!.. 03/05/13 08:52 
andremor
Gran Maestro
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Forum: Infortunistica
Argomento : incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!

chi lo dice sa di esserlo ("eccellente")... Un inchino a Te, magister!
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 Oggetto :Re:incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!.. 03/05/13 08:34 
DIABOLIK
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Forum: Infortunistica
Argomento : incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!

Concordo pienamente !!!! Colgo l'occasione per porgere i miei saluti agli intervenuti, con particolare affetto all'egregio ed eccellente Mister ANDRE'. Ciao.
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 Oggetto :Re:Le barzellette di Aldo.. 02/05/13 18:50 
Aldo
Araldo
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Localita': Brindisi
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Argomento : Le barzellette di Aldo

Un marziano è sulla terra. Vede una bellissima donna, si ferma e comincia con la mano a dare dei colpetti sulla spalla. Incuriosito chiede ma voi come fate l’amore. La donna cerca di spiegare le varie posizioni. Mamma che fatica disse il marziano. Ma perché voi come fate ? Dando dei colpetti sulla spalla.

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Aldo Indini
 Oggetto :Re:incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!.. 02/05/13 13:12 
andremor
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Forum: Infortunistica
Argomento : incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!

come dicevo sopra, da prassi operativa si procede al sequestro dei veicoli solamente in caso di decesso (omicidio colposo) o prognosi riservata. Non credo che si sia trattato di "errore" poiché, anche se ciò fosse accaduto, la Procura non avrebbe convalidato, right? Ergo posso solo presumere che, ad esempio, nell'immediatezza la prognosi fosse appunto riservata e ciò avrebbe pienamente giustificato l'adozione della misura del sequestro giudiziario... Oppure, sempre come dicevo, ci sono elementi che non sono noti (a noi) ma lo sono a chi ha proceduto...
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 Oggetto :Re:Stalli di sosta per Car Sharing.. 01/05/13 18:35 
Fabio Ferrini
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Localita': Zena
Forum: Codice della strada
Argomento : Stalli di sosta per Car Sharing

noi abbiamo tracciato stalli di sosta in colore giallo con disegnato all'interno dello stallo il simbolo del car sharing e il logo (IO Guido). Abbiamo posizionato cartelli come da fig. 79/c art. 120 dove nel riquadro vuoto abbiamo messo degli adesivi con il simbolo del car sharing. Il tutto è regolamento dal regolamento di Polizia Urbana che prevede:

Art. 13 – Occupazione suolo di Car Sharing, alberghi ed altre attività imprenditoriali 1. Il Comune, con specifica deliberazione della Giunta, può concedere speciali tipologie di occupazioni suolo, in genere ricavate ai lati delle strade, destinate allo stazionamento dei veicoli di proprietà o comunque utilizzati dai concessionari o dai clienti di essi, per scopi e finalità così autorizzati. Dette aree, rese note al pubblico da appositi segnalazioni e cartelli, in quanto non soggette alla disciplina della sosta e della fermata ai sensi e per gli effetti del C.d.S., devono essere diversamente tutelate e, pertanto, l’occupazione delle stesse, anche temporanea ovvero occasionale, da parte di veicoli non autorizzati costituisce violazione del presente articolo del Reg.. In queste stesse aree, salvo il previo esplicito consenso dell’avente titolo, non possono stazionare anche i veicoli al servizio delle persone invalide munite di speciale contrassegno di cui all’art. 188 C.d.s..

2. Nei casi contemplati dal c.1, qualora non sia possibile contestare direttamente l’illecito all’effettivo trasgressore in quanto assente al momento della commessa violazione, il responsabile solidalmente obbligato, al quale sarà poi notificato il relativo rapporto di violazione, è il proprietario del veicolo, persona fisica o giuridica, o l’usufruttuario, ex art. 6 L. 689/1981. Non è possibile procedere alla rimozione o blocco del veicolo inottemperante, ma il danneggiato può adire a vie legali con richiesta di risarcimento ex art. 2043 e ss. del c.c.. Sanzione amm.va da 25 a 500 euro pagamento in misura ridotta €100

se vuoi meglio capire:   http://www.genovacarsharing.it/privati/parcheggi.aspx

clic su cerca per zona (sopra la mappa) - clic su Centro - metti su satellite la mappa - cerca piazza Matteotti - ingrandisci - poi sposta l'omino giallo del cursore ingrandimento dove c'è l'indicatore della piazza e quando sei nella foto della zona gira fino a trovare la libreria S. Paolo, davanti ci sono i posteggi car sharing. Zooma e vedi

http://www.genovacarsharing.it/img/logo.jpg

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Ultima modifica: 01/05/13 18:39 Da Fabio Ferrini Motivo:
giacinto
 Oggetto :Re:incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!.. 30/04/13 22:17 
fornaro
Matricola
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Argomento : incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!

Grazie per l'intervento.

Il fatto e' che ad oggi ancora permane il sequestro.

Ci vedo un grosso errore ad applicare questa restrizione. Ognuno se la suona a proprio piacere?

Chiederanno il dissequestro urgente proprio per carenze nell'applicazione della norma, sperando che la Procura ravvisi l'errore dei  C.C ( poiché altre forze di polizia non sono dello stesso avviso).

 

Ciao e grazie.

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 Oggetto :Re:Procedure per mancanza di permesso per costruire.. 30/04/13 13:04 
andremor
Gran Maestro
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Forum: Edilizia
Argomento : Procedure per mancanza di permesso per costruire

Come si fa? In che senso "come si fa"? Attraverso attività di indagine che devi porre in atto in qualità di agente / ufficiale di polizia giudiziaria (visto che presumibilmente stai indagando su un illecito penalmente rilevante)...
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 Oggetto :Re:Contrassegno di parcheggio per disabili – DPR n. 151/2012.. 30/04/13 09:56 
Aldo
Araldo
Iscritto: 25/06/09 07:34
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Localita': Brindisi
Forum: Codice della strada
Argomento : Contrassegno di parcheggio per disabili – DPR n. 151/2012

Le disposizioni dell’art. 7, c.1 del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012 che prevedono la scadenza  dei documenti di identità e di riconoscimento alla data del compleanno sono applicabili solo al contrassegno per disabili la cui validità è di 5 anni, salvo rinnovo. Ritengo impossibile detta scadenza per quelli annuali che diventerebbero mensili a meno che per annualità e da ritenere quella ricadente l’anno successivo. Ma ribadisco ritengo che trattasi di quello dei 5 anni ritenuto permanente.

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Aldo Indini
 Oggetto :Re:incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!.. 30/04/13 09:01 
andremor
Gran Maestro
Iscritto: 08/06/09 16:24
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Forum: Infortunistica
Argomento : incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!

Da quanto postato dall'amico Fornaro, mi soffermo su alcune considerazioni.

Innanzitutto dal racconto parrebbe che la Procura abbia convalidato il sequestro con la motivazione (sempre stando al post) che entro i 90 gg (ma è meglio riportare "entro tre mesi", come precisato dall'occhio vigile) le parti possono procedere a querela...

Ok, quindi secondo tale orientamento e ribaltando i termini, TUTTE LE VOLTE IN CUI LE PARTI PROCEDONO A QUERELA QUELLA PROCURA PRETENDEREBBE CHE SI EFFETTUI IL SEQUESTRO DEI VEICOLI ?!?

In secondo luogo, chiedo a me stesso la ratio che sottende l'applicazione del sequestro, in genere. Premesso che non si tratterà di un preventivo ex art. 321 c.p.p. bensì di un probatorio ex art. 354 c.p.p., quest'ultimo ha per l'appunto una finalità PROBATORIA cioè viene attuato per assicurare alla Procura il corpo o oggetto del reato ovvero il mezzo (come in questo caso) utilizzato per /connesso alla commissione del reato di lesioni colpose, per essere sottoposto eventualmente a perizia tecnica finalizzata all'accertamento di responsabilità penale. Può essere effettuato legittimamente? Sì. E la risposta la troviamo nell'art. 346 c.p.p. il quale dispone, infatti, che anche in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora intervenire (la proposizione di querela nei tre mesi), possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova ......

Visto che il sequestro era possibile, ai sensi della citata norma, occorre però interrogarsi sulla sua OPPORTUNITA'. Tornando a noi, la frase riportata sopra dall'amico Fornaro (la Procura ha convalidato il sequestro perché le parti avrebbero potuto ancora sporgere querela) NON E' UNA MOTIVAZIONE SUFFICIENTE a mio modestissimo avviso, in quanto è legittimante sì ma carente della ratio... Secondo me manca qualche pezzo...

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Ultima modifica: 30/04/13 09:08 Da andremor Motivo:
 Oggetto :Re:incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!.. 30/04/13 04:17 
occhio vigile
Gran Maestro
Iscritto: 06/04/11 19:53
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Argomento : incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!

Hmm...tanto per cominciare la tempistica per sporgere querela sono 3 mesi e non 90 giorni. Affidamento dei veicoli ai conducenti...gli stessi sono anche proprietari??? E se i veicoli venissero custoditi in una pertinenza di abitazione...gli agenti operanti andrebbero a svolgere indagini all'interno di privata dimora con o senza mandato??? Per accedere agli atti del sinistro bisogna attendere lo spirare del tempo utile per sporgere querela???
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 Oggetto :Re:Contrassegno di parcheggio per disabili – DPR n. 151/2012.. 30/04/13 03:52 
occhio vigile
Gran Maestro
Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
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Forum: Codice della strada
Argomento : Contrassegno di parcheggio per disabili – DPR n. 151/2012

Per caso qualcuno ha preso visione delle note del Viminale 14 marzo 2013 e ministero dei Trasporti del 8 aprile 2013 dove vi sarebbe un'allineamento con il Dipartimento della funzione pubblica sul far coincidere la data di scadenza dei contrassegni per disabili abbinata al compleanno?
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 Oggetto :incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!.. 29/04/13 20:58 
fornaro
Matricola
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Argomento : incidente con 30 gg sc: sequestro veicoli..!

Spett.li

come da oggetto a seguito di incidente stradale tra due veicoli, l'unico passeggero accompagnato in ospedale viene dimesso con 30 giorno di prognosi ( denti e labbro).

I carabinieri sottopongono a sequestro le due vetture affidandole ai conducenti,  per ulteriori indagini.

La procura convalida.

La motivazione: entro  i novanta giorni le parti possono procedere a querela.!!!!!!!!

Ora,  gentilmente mi potreste dare qualche delucidazione visto che mi sono perso qualcosa?????

P.S.  i fatti si sono svolti cosi come illustrati, non vi sono altri motivi.-

 

Grazie attendo la Vostra

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 Oggetto :Re:Procedure per mancanza di permesso per costruire.. 29/04/13 20:14 
mitsui87
Matricola
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Argomento : Procedure per mancanza di permesso per costruire

Ma nel caso in cui si stia procedendo a relazionare un abuso edilizio, come si fanno a identificare oltre al proprietario, anche il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice se non sono lì sul posto??

 

Grazie mille per le risposte

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 Oggetto :Re:Tempo di vestizione.. 29/04/13 14:38 
de min
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Argomento : Tempo di vestizione

e sopratutto che sanzione applicano? non essersi vestiti con la divisa fuori dallorario di lavoro non e una sanzione prevista dal contratto anzi sarebbe sanzionabile il contrari, in veneto comunque l utilizzo della divisa al di fuori del servizio e vietato dalla legge regionale quindi un eventuale ordine cozzerebbe pure con la legge.
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 Oggetto :Re:Tempo di vestizione.. 29/04/13 14:21 
de min
Praticante
Iscritto: 20/03/11 15:53
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Forum: Fornitura vestiario
Argomento : Tempo di vestizione

dici ordini: "ci si cambia dopo aver timbrato"...esatto dopo aver timbrato lordine di cambiarsi non puo essere mica data al di fuori dell'orario di lavoro se inizio alle 07.30 fini alle 7.29 sono libero di fare quello che voglio le disposizioni possono essere applicate solo nell ambito lavorativo.secondo te se ti fanno un richiamo perche non hai eseguito una disposizione che ti impegnava fuori dal l orario di lavoro?
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 Oggetto :Stalli di sosta per Car Sharing.. 29/04/13 11:38 
Golafresca
Novizio
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Forum: Codice della strada
Argomento : Stalli di sosta per Car Sharing

Il mio comune ha istituito un servizio di car sharing con auto in sosta nel centro cittadino.

1- Avete suggerimenti su come realizzare la segnaletica?

Fig. II 79/C Art. 120 ma che ci metto nel quadrello a destra?

2- Esattamente quale sanzione applicheresti?

158 equiparandoli a servizi pubblici?

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 Oggetto :LA “NORMA UNI 11472/2013 - I RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI". QU.. 28/04/13 20:31 
franco.n
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Forum: Infortunistica
Argomento : LA “NORMA UNI 11472/2013 - I RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI". QUALI NOVITA' PER LA POLIZIA LOCALE

Oggetto :LA “NORMA UNI 11472/2013 - I RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI". QUALI NOVITA' PER LA POLIZIA LOCALE

Circa un mese fa, a seguito della pubblicazione della Norma UNI 11472, avvenuta il 24 gennaio u.s., nel leggere su di un autorevole giornale a tiratura nazionale, il commento di un collega sui contenuti della stessa, sono rimasto molto perplesso, allorquando è stato annunciato che, nell'attività di rilevamento degli incidenti stradali, ci si trovava davanti a delle novità rivoluzionarie.

Nei giorni scorsi, dopo aver letto che detta Norma non si differenzia molto dall'originario “progetto U71001730 UNI”, riguardante il “rilievo degli incidenti stradali – metodi di esecuzione” (discusso nei diversi incontri che nel 2012 sono stati effettuati in giro per l'Italia, in fase di “indagini iniziale e finale”, anche dalle associazioni dei professionisti ricostruttori di incidenti stradali), se non per alcune piccole differenze nei primi due paragrafi e per la premessa che non compare nel citato progetto, ho anche avuto modo di appurare, nella sostanza, che la Norma pubblicata prevede l'utilizzo delle medesime tradizionali tecniche di rilevamento di incidente (che, rispetto al passato, sono rimaste invariate), salvo l'obbligo di rispettare alcuni aspetti procedurali e metodi, necessari ai fini della certificazione di qualità UNI 11472/2013.

Come già riferito precedentemente all'interno di una discussione apertasi sullo stesso argomento, in relazione a quanto letto e riletto nel progetto iniziale, e necessario ribadire che la Norma è diretta, in primo luogo, ai ricostruttori di incidenti stradali, che, in ambito giudiziario, ricevono l'incarico dall'Autorità giudiziaria, di ricostruire la dinamica di un incidente stradale, allo scopo di:

- determinare le modalità e le cause oggettive dell'evento;

- indagare anche sul comportamento dei conducenti, le condizioni della strada e le circostanze ambientali;

- uniformare a livello nazionale le modalità di rilievo dell'incidente e orientare la raccolta di dati per la sua corretta ricostruzione.

Il rispetto delle procedure previste dalla Norma UNI 11472, comporterà per i liberi professionisti ricostruttori di incidenti stradali il riconoscimento della certificazione di qualità dell'attività di rilevamento di detti eventi.

Devo precisare che, in generale, tutte le Norme tecniche UNI, sono finalizzate a: “contribuire al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del Sistema Italia, fornendo gli strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del commercio, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi.” Esse, inoltre, “assolvono anche un ruolo sociale che consente di colmare, con riferimenti certi e condivisi, i vuoti del sistema socioeconomico in aree prive di riferimenti ufficiali, facendo, tra l'altro, chiarezza e dando spazio (a garanzia di tutti) ai diritti e ai doveri degli utenti della strada”.

A questo punto, ritengo sia utile offrire a tutti la possibilità di intervenire ad un dibattito che attiene al vero problema che la pubblicazione di detta “Norma UNI 11472/2013”, invece, pone alla Polizia Locale, nello svolgimento delle funzioni e degli adempimenti di Polizia Stradale (ai sensi degli artt. 11, 12 e 189 del codice della strada) e di Polizia Giudiziaria (ai sensi degli artt. 55, 57, 348, 349, 350 e 351 del C.P.P.): L'opportunità di uniformarsi alle regole dettate dalla Norma.

Al verificarsi di un incidente stradale (con soli danni a cose, con feriti oppure con esito mortale), il personale della Polizia Locale, è chiamato ad intervenire e svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'artt. 11 del Codice della strada, che gli richiedono, per il disposto di cui all'art. 5, comma 1, lettera “b”, della L. n. 65/1986 e 12, comma 1 lettere “d-bis” ed “e” e 189, comma 3 (secondo periodo), del medesimo predetto Codice, di esercitare, in materia di infortunistica stradale, funzioni e compiti diversi.

Gli adempimenti richiesti sono riferiti alle molteplici e complesse attività, che sono, quindi, di natura:

a) tecnica, in quanto svolte mediante il rilevamento dell'incidente stradale, con lo scopo di raccogliere, nella maniera più accurata e completa possibile, gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’evento e, di conseguenza, all'accertamento delle cause che lo hanno prodotto, a risalire ai comportamenti dei protagonisti e stabilire se, e in quale misura, questi siano stati causa (o concausa) dello stesso, tenendo presente che l'esecuzione dei rilievi deve seguire, compatibilmente con le esigenze del soccorso ai feriti e alla messa in sicurezza dell'area dell'ncidente stradale;

b) amministrative, perchè rivolte anche all'accertamento e alla relativa ed eventuale repressione delle violazioni al Codice della strada;

c) preventive, perchè comprendono la rimozione dell'intralcio alla circolazione e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza stradale e ambientale, subito dopo il rilevamento dell'incidente stradale;

d) giudiziaria, in quanto danno inizio ad azioni civili e penali, nei confronti dei responsabili degli incidenti stradali, ai fini, nel primo caso, del risarcimento degli eventuali danni prodotti e, nel secondo caso, per l'applicazione della relative sanzioni penali.

Alla luce della pubblicazione dell Norma UNI 11472/2013, gli Organi di Polizia Stradale, al di la delle finalità di certificazione della qualità del rilevamento dell'incidente stradale (professionalmente rilevante per i privati professionisti autonomi csd.: Ricostruttori dell'incidente) e per non sminuire il lavoro svolto, nello svolgimento del rilevamento degli incidenti, in particolare, se gli stessi si sono verificati con esiti mortali o con lesioni gravi e invalidanti, ritengo che i rilievi vadano effettuati nel rispetto degli adempimenti tecnici e delle modalità imposte dalla Norma. Tra questi:

a) il rispetto dell'ordine cronologico delle attività delle diverse fasi dei rilievi (suddivisi in: descrittivi, metrici, planimetrici e fotografici) dell'incidente stradale, che nella “Norma” sono definite così come segue, di:

1) individuazione e marcatura di tutte le tracce riguardanti l’incidente;

2) rilievo fotografico;

3) rilievo della posizione di quiete dei veicoli e delle persone rimaste coinvolte nell’incidente;

4) rilievo delle tracce a terra;

5) rilievo delle infrastrutture;

6) raccolta dei dati relativi alle persone coinvolte;

7) raccolta dei dati dei veicoli coinvolti e descrizione dei danni subiti;

8) rilievo delle condizioni ambientali;

9) rilievo descrittivo.

b) l'utilizzo di un sistema tecnico di ricostruzione dell'incidente stradale (da riportare in scala, su pianta planimetrica e su carta) che, in determinate condizioni di luogo e di infrastrutture, preveda l'effettuazione di misurazioni dei diversi punti da rilevare, ricorrendo al metodo degli angoli retti, eventualmente riferite alla segnaletica stradale orizzontale longitudinale, unitamente (qualora lo richieda una necessaria maggiore precisione) al metodo della trilaterazione, procedendo alla necessaria individuazione di punti di base e di capisaldi, facilmente individuabili e durevoli nel tempo.

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Ultima modifica: 30/04/13 13:02 Da franco.n Motivo:
 Oggetto :Documento Ministero - Esempio di condotte che concretizzano il mobbing.. 28/04/13 12:38 
CC
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Argomento : Documento Ministero - Esempio di condotte che concretizzano il mobbing

Segnalo:



http://www.uil.it/uilmef/Codice%20di%20condotta%20Informativa.pdf

Vedere l'articolo 3


Meglio se lo avesse redatto la Funzione Pubblica anziché un singolo Ministero, ma mi sembra importante...

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CC
 Oggetto :Re:Privacy, no a riprese in posto di lavoro senza rispetto norme Statu.. 28/04/13 09:56 
CC
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Argomento : Privacy, no a riprese in posto di lavoro senza rispetto norme Statuto lavoratori

Oggetto :Re:Privacy, no a riprese in posto di lavoro senza rispetto norme Statuto lavoratori

Contro i lavoratori, nulle le prove raccolte con telecamere nascoste

Sono nulle le prove raccolte dalle "candid camera" montate sui posti di lavoro, anche se ritraggono i dipendenti in comportamenti illeciti. Lo sottolinea la Cassazione (8250) che mette al bando i mezzi probatori costituiti dai fotogrammi scattati da telecamere fatte montare dai datori di lavoro per sorvegliare i loro dipendenti.

Il caso in questione riguarda, in particolare, una barista di un frequentato locale sulle rive del Garda, dove venne licenziata per aver sottratto dalla cassa, ogni giorno, 10 euro. A fare la spia era stata una telecamera a circuito chiuso installata dalla proprietaria del locale. La padrona, con in mano il filmato della donna in flagrante, si era rivolta al Pretore di Verona e, non paga di aver messo alla porta la barista, voleva vederla condannata a risarcirle 18.000 euro per i danni subiti, patrimoniali e non. Ma il Pretore e poi il Tribunale di Verona hanno respinto la richiesta per inammissibilità della prova. E adesso la Cassazione rileva: "L'installazione della telecamera a circuito chiuso, nella misura in cui risulti finalizzata a controllare a distanza anche l'attività dei dipendenti, è da ritenersi illecita, inficiando lo stesso valore probatorio del fotogramma così conseguito".

A supporto della loro affermazione i supremi giudici ricordano che l'articolo quattro dello Statuto dei lavoratori - che disciplina l'uso di impianti audiovisivi - "fa parte di quella complessa normativa diretta in vario modo a contenere le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità incidenti nella sfera interna della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore". La norma - aggiungono - sancisce il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza sul presupposto che "la vigilanza, ancorché necessaria all'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione 'umana', e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro".

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CC
 Oggetto :Lavoratore ridicolizzato dal capo? Paga l'azienda.. 28/04/13 09:55 
CC
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Forum: Varie
Argomento : Lavoratore ridicolizzato dal capo? Paga l'azienda

http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/info-1965761485.htm


Il dipendente che venga preso in giro da un suo superiore davanti ai colleghi ha diritto al risarcimento del danno per mobbing da parte del datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 7382 del 26 marzo 2010, ha respinto il ricorso di un`azienda torinese che non aveva tutelato un dipendente dall`atteggiamento di un direttore che lo aveva preso di mira, spesso mettendolo in ridicolo davanti ai colleghi.

L'uomo, ad un certo punto, era anche stato licenziato. Così aveva citato in causa l`impresa. Il Tribunale di Pinerolo gli aveva dato ragione. Stessa sorte di fronte alla Corte d`Appello di Torino che aveva accordato all`uomo il risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro.

La società aveva quindi fatto ricorso in Cassazione, ma senza successo. La sezione lavoro lo ha respinto precisando ancora una volta quali sono i parametri per accordare un risarcimento per mobbing. In particolare si legge in sentenza che "per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'articolo 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o dei dirigenti, protratta nel tempo e consistente in reitera comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione
psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo".

(29 marzo 2010)

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 Oggetto :Al bagno col permesso dell'azienda? Violata la dignità del lavoratore.. 28/04/13 09:54 
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Argomento : Al bagno col permesso dell'azienda? Violata la dignità del lavoratore

Al bagno col permesso dell'azienda? Violata la dignità del lavoratore

http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/info-1110886610.htm


Per monitorare l'allontanamento di qualsiasi addetto alla catena di montaggio una società aveva imposto ai propri dipendenti di compilare appositi tagliandi di carta dove indicare il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l'orario e motivazione per cui ci si assentava. I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto. Ora il Garante della privacy ha giudicato illegittima tale pratica in quanto lesiva della dignità e della riservatezza delle persone. All'Authority, che aveva avviato accertamenti sul caso segnalato dalla stampa, la società aveva precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati. L'utilizzo di questi permessi era comunque stato conseguenza di una non corretta interpretazione delle disposizioni impartite dalla direzione dello stabilimento e l'azienda aveva già provveduto a eliminarlo e a richiamare i capi delle singole unità. L'Autorità ha invece stabilito che quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti. La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava peraltro lesiva della dignità dei lavoratori.

(8 aprile 2010)

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 Oggetto :Niente gradi a chi prende il part-time.. 28/04/13 09:51 
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Argomento : Niente gradi a chi prende il part-time

http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/info-1830434846.htm


Niente gradi a chi prende il part-time: accade a Roma dove, una quarantina di vigilesse che hanno partecipato a un concorso interno della polizia municipale per passare da agente a ufficiale di polizia giudiziaria, si sono viste sorpassare da colleghi che, a parità di anzianità di servizio e di voto di laurea, sono svettati in cima alla graduatoria.
Le vigilesse hanno deciso di rivolgersi al Tar, che ha dato loro ragione. Contro questa sentenza il Comune ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, che deciderà dopo l'estate. Ma intanto i giudici di Appello hanno sbloccato la graduatoria.
La vicenda risale all'estate del 2007 quando il Dipartimento I del Comune di Roma ha approvato una graduatoria "per la progressione nella categoria d - fascia D1 - del personale appartenente al Corpo della polizia municipale, inquadrato in categoria C". I criteri di preferenza, specificati nel bando, per i casi di parità di punteggio alla prova concorsuale stabilivano l'assegnazione di 1 punto per ogni anno di servizio, fino a un massimo di 15. A prova conclusa però si è scoperto che "la commissione disponeva che l'anzianità era valutata proporzionalmente all'effettiva prestazione lavorativa, sicché per i periodi di servizio prestati a tempo parziale, il punteggio era proporzionato in ragione dell'orario lavorativo espletato". Un criterio adottato in barba a una lunga legislazione - sia italiana (il decreto legislativo numero 61 del 2000 che regola il part time nella pubblica amministrazione) che europea (la direttiva è la 76/207/ della Comunità Europea) - a tutela del lavoro a tempo parziale. Cdl

(2 luglio 2010)

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 Oggetto :Privacy, no a riprese in posto di lavoro senza rispetto norme Statuto .. 28/04/13 09:50 
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Argomento : Privacy, no a riprese in posto di lavoro senza rispetto norme Statuto lavoratori

Oggetto :Privacy, no a riprese in posto di lavoro senza rispetto norme Statuto lavoratori

http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/info-610389355.htm


L'installazione di web cam all'interno dei negozi, anche se fatta a fini di sicurezza, deve essere compatibile con le norme previste per il controllo a distanza dei lavoratori. L'Autorità garante è intervenuta rispetto a questo problema a seguito della segnalazione di una ex addetta di un alcuni punti vendita, bloccando le videoriprese. L'Autorità - secondo quanto reso noto - ha accertato che il dispositivo era stato installato senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza e soprattutto senza rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori. Norme che obbligano il datore di lavoro - nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di installare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe - ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all'Ispettorato del lavoro. La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere. L'Autorità ha osservato, inoltre, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perchè esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente". Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) ha dunque disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all'autorità giudiziaria copia degli atti per l'accertamento di eventuali profili penali

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 Oggetto :Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa.. 28/04/13 09:47 
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Argomento : Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa deve essere compensato

Oggetto :Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa deve essere compensato

http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/info458019899.htm


Lo spostamento necessario per svolgere la propria attività lavorativa deve essere compensato

Buone notizie per tutti quei lavoratori che per svolgere la loro attività sono costretti a spostarsi, come ad esempio nel caso di insegnanti che abbiano più classi in scuole diverse e distanti tra loro: secondo una recente sentenza della Cassazione, (n. 17511 del 27 luglio 2010) il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione, e come tale deve essereconteggiato ai fini della determinazione dello stipendio.
Per la Suprema Corte, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale alla prestazione, occorrerà tenerne conto ai fini della quantificazione dello stipendio.
Non solo, ma tale prestazione dovrà essere qualificata come lavoro a tutti gli effetti, anche in relazione al limiti di durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro imposti dall'articolo 2107 del codice civile.
La questione era stata recentemente affrontata anche dal Ministero del Lavoro con interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010, che ha chiarito come il D. Lgs. n. 66/2003, superando la normativa contenuta nel RD 1955/1923, considera la prestazione lavorativa quale "messa a disposizione" e non più come lavoro effettivo.
Un principio che, del resto, corrisponde a quanto stabilito dalla Direttiva CE 1993/104, secondo cui per orario di lavoro deve intendersi "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Cdl

(6 settembre 2010)

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 Oggetto :Re:Tempo di vestizione.. 28/04/13 09:40 
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Argomento : Tempo di vestizione

La Cassazione riconosce il 'tempo tuta'. Plauso dei sindacati


http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/info458019899.htm

 

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 Oggetto :Re:Pareri in tema di personale.. 28/04/13 09:39 
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Argomento : Pareri in tema di personale

http://www.conquistedellavoro.it/cdl/it/Giurisprudenza/Sentenze_lavoro/index.htm

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 Oggetto :Re:Tempo di vestizione.. 28/04/13 09:38 
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Argomento : Tempo di vestizione

Cassazione: anche il tempo necessario per mettere la tuta di lavoro va retribuito

La Corte di Cassazione ha stabilito che il tempo necessario per indossare la divisa di lavoro deve essere retribuito dal datore di lavoro. Anche canbiarsi d'abito infatti comporta una "spesa di energie messe a disposizione del datore di lavoro". La decisione della Suprema Corte arriva dopo diversi anni di contrasti giurisprudenziali e chiarische che "al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva". Sulla scorta di tale principio Piazza Cavour ha respinto il ricorso di un'azienda della capitale, che non vleva riconoscere ai pripri dipendenti una paga aggiuntiva per il tempo che impiegavano a mettersi la tuta. Come si legge in sentenza (la n.19358/2010) i lavoratori per entrare in azienda dovevano usare un tesserino magnetico e poi percorrere cento metri per accedere allo spoiatoio dove dovevano indossare la tuta ed effettuare una seconda timbratura del tesserino prima dell'inizio del lavoro. In questo modo i lavoratori dovevano mettere a disposizione dell'azienda un tempo aggiuntivo di cui volevano essere retribuiti. Il Tribunale di Roma, aveva dato torto ai lavoratori, che chiedevano venti minuti giornalieri in più. La Corte d'Appello aveva poi ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha ora detto la parola definitiva respingendo le difese dell'azienda e stabilendo che "nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attivita' accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio puo' rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria". Di conseguenza, concludono gli 'ermellini', "al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva".

(Data: 17/09/2010 10.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)

Fonte:

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8987.asp


 


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