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E' giusto quanto affermato da De Min, circa la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 (norma specifica per il personale dipendente a tempo determinato) che stabilisce che il contratto individuale di lavoro deve contenere puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario di servizio con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Detto questo, un altro elemento da rimarcare è che è l'ufficio di polizia municipale che funziona in regime di turnazione, e non le persone che vi lavorano, le cui attività lavorative devono certamente e in ogni caso essere distribuite in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno.
Per una contrattazione collettiva nazionale che non è la nostra è chiaramente specificato che la turnazione:
« ... Non costituisce un sistema a libera partecipazione degli agenti, ma un sistema rigidamente programmato per consentire la copertura dell'orario di servizio ... » .
Per gli enti locali, si desume dall' l'art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000, quando stabilisce che essa riguarda:
« ... Strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore ... » .
Strutture operative dunque.
Se l'ufficio di polizia municipale nel quale lavori adotta questo sistema di articolazione dell'orario di lavoro, è naturale che come ha detto dacey1951 ti debbano pagare le ore di effettivo lavoro prestato, qualunque sia il numero dei turni nei quali sei stato presente.
Dal fatto di avere posto il problema, si capisce che questo evidentemente non succede per qualche ragione che resta ancora da comprendere.
L'art. 22 sopra citato, in ogni caso specifica che:
« L’indennità ... ... è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno » .
Questa norma focalizza sulla contabilizzazione del lavoro effettivamente prestato ogni volta in turno. Vale a dire che per i giorni di assenza o per quelli nei quali per qualsiasi motivo il lavoratore è stato costretto a interrompere o a prolungare il servizio prestato, è da conteggiare l'effettivo tempo di presenza in lavoro.
E il Dipartimento della funzione pubblica, in parere del 5 febbraio 2008, si è espresso in questo senso. |