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Codice della Strada , agg. al 21.11.2011 : L’ultima parte del comma 3 bis dell’art. 204 bis del nuovo Codice della Strada L. 120/2010 dispone che il giudice debba fissare udienza nel termine di venti giorni dal deposito del ricorso con istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Il decreto di fissazione dell’udienza avanti al Giudice di Pace quanto le sentenze sono notificate alle parti anche a mezzo fax od indirizzo di posta elettronica ex art. 7, D.P.R. 123/2001 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti). |