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Piemmenews Forum :: Codice della strada |
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Oggetto :Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubb..
22/05/12 09:32
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| WalterTex |
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| Novizio |
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Iscritto: 12/04/11 08:07
Post: 24
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Oggetto :Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
buongiorno a tutti...
Volevo chiedervi un parere...
Riassumendo brevemente i fatti: motociclista trasgredisce il limite di velocità e viene immortalato da autovelox; non viene eseguita contestazione immediata, ma viene inviato verbale di contestazione al proprietario del veicolo. Lo stesso presenta ricorso (perso) al Gdp; nel documento, depositato presso la cancelleria, ricostruisce l'accaduto citando alcune frasi tipo "... il ricorrente effettuava il sorpasso di altro veicolo etc... " sottofirmando il ricorso...
Lo scrivente effettuava decurtazione punti desumendo l'identità del guidatore da quanto scritto nel ricorso...
Secondo il vostro parere è corretto desumere i dati del conducente da un atto pubblico ufficialmente depositato? e se si avete info su qualche pezza d'appoggio giurisprudenziale?
grazie |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
22/05/12 16:20
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| DIABOLIK |
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| Maestro |
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Iscritto: 08/07/11 20:02
Post: 416
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Sebbene mi piacerebbe applicare la prassi da TE attuata, sono costretto a dissentire sulla legittimità della stessa. La responsabilità nella violazione amministrativa, ai sensi della Legge 689/81, è personale e presuppone un nesso di causalità tra la condotta del trasgressore e l'evento (violazione) verificatosi ed accertato. La medesima Legge prevede altresì la responsabilità solidale, soprattutto nel caso in cui non sia stato possibile accertare l'identità del trasgressore, sebbene si abbia la certezza concreta, ictu oculi, dell'avvenuta violazione. In tale ultima ipotesi è SI possibile determinare un nesso di causalità tra la condotta e l'evento ma non è invece possibile imputare la condotta ad un soggetto noto. Ne consegue,pertanto, nel caso di specie da te prospettato, che ti saresti dovuto attenere al dettato dell'art. 126 bis c.d.s. nonchè alla pronuncia n.27/2005 della Corte Costituzionale, provvedendo soltanto a sanzionare la condotta di cui al comma 2 del citato art.126 bis, qualora il proprietario del veicolo non abbia ottemperato, entro i termini previsti, alla comunicazione dei dati del conducente/trasgressore. La responsabilità personale del ricorrente/proprietario in qualità di soggetto attivo/trasgressore/conducente, sebbene desumibile dalla sintassi utilizzata nell'atto di impugnazione, tale da poter lasciare intendere una chiara ammissione di responsabilità, non può essere sancita da TE secondo tali modalità e, pertanto, non è legittima la decurtazione dei punti APPLICATA NEI SUOI CONFRONTI, qualora NON siano stati comunicati ufficialmente i dati del conducente, nonostante sia stata confermata la legittimità dell'accertamento mediante una sentenza del Giudice Amm.vo. Ovviamente è solo il mio parere. Saluti. |
IP già iscritto
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Ultima modifica: 22/05/12 16:29 Da DIABOLIK Motivo: |
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
22/05/12 17:09
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| occhio vigile |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Neanche se proprio Valentino rossi ti sfreccia davanti a 200 km/h senza casco(e la foto lo immortata) puoi procedere a decurtazione punti(d'ufficio).
Pensa te se fosse così, nel mio Comune c'è un uomo sui cinquant'anni che peserà(170/180 Kg)che conduce abitualmente un ciclomotore di sua proprietà...lo si avvista a centinaia di metri di distanza(e si ode un'inconfodibile suono di sofferenza emesso da quel povero veicolo), ma se dovesse commettere una violazione del CdS...lo devo fermare e contestargliela in strada. Altrimenti dalla targa risalirò a lui e lui stesso mi dovrà dire chi era alla guida, il giorno xxx alle ore xxx in località xxx....di sicuro la velocità non è il suo forte, infatti parto già da un presupposto: non è un tipo che può darsi alla fuga...persino i mezzi agricoli gli strombazzano dietro perchè si fermi a lato e gli ceda la strada... |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
22/05/12 17:20
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| WalterTex |
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| Novizio |
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Iscritto: 12/04/11 08:07
Post: 24
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Grazie per le vostre risposte... ma non è che il sottoscritto abbia visto il veicolo (o in questo caso la foto del velox) e pertanto facendo la visura abbia "appioppato" la decurtazione al proprietario...
Il fatto è che in un atto ufficiale qual'è un ricorso al Gdp il proprietario ammetteva la propria responsabilita' descrivendo azioni eseguite in prima persona dal trasgressore al momento dell'infrazione e sottoscrivendo tale dichiarazioni con la propria firma...
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IP già iscritto
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
23/05/12 09:33
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| DIABOLIK |
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| Maestro |
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Iscritto: 08/07/11 20:02
Post: 416
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Mio caro Walter, potresti procedere alla decurtazione dei punti nei confronti di un soggetto, soltanto se lo stesso sia stato personalmente da te riconosciuto quale conducente del veicolo e trasgressore. Facciamo l'esempio del personaggio "testina" che sia già noto a Te ed all'ufficio, che a bordo di un motoveicolo, peraltro a capo scoperto, ti bruci un semaforo senza che Tu possa procedere a contestazione immediata. In tal caso dovrai redigere s.p.v. indicando le generalità del trasgressore da TE riconosciuto nonchè quelle dell'eventuale obbligato in solido, indicando i motivi che non hanno consentito la contestazione diretta ed immediata e procedere poi alla notificazione nelle previste ritualità. Non a caso l'art. 201 del c.d.s., al comma 1, recita testualmente che:"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196....". Come vedi, qualora il trasgressore è noto ed identificato, la notificazione deve essere operata nei suoi confronti. Le sue generalità complete, nel caso in cui non ti siano note in modo esatto, potranno ovviamente essere reperite dalla documentazione presente agli atti dell'ufficio o tramite l'anagrafe comunale (accertamenti ai sensi dell'art.13 legge 689/81). Ovviamente, sarebbe cosa buona e giusta redigere anche un'annotazione di servizio, a corredo degli atti del procedimento, che descriva la condotta del trasgressore da TE riconosciuto con l'indicazione anche, ad esempio, del modo in cui era vestito. Al riguardo ti ricordo che l'annotazione di servizio da TE redatta sarà atto fidefacente ai sensi dell'art.2700 del codice civile (cfr.Cass. pen. sez. V, sent. n. 2249 del 23.1.2008). Purtroppo, nel caso di specie da TE prospettato in apertura del topic, sono costretto a ribadire che il conducente-trasgressore non è noto e non è stato identificato. Ne consegue, pertanto, che il suo ruolo di conducente/trasgressore non può essere desunto dalla sintassi utilizzata nel ricorso peraltro da egli stesso sottoscritto e che lasciano intendere palesemente una sorta di ammissione di responsabilità. Ribadisco quindi che avresti dovuto solo verificare se il proprietario-obbligato in solido avesse ottemperato o meno alle prescrizioni di cui all'art.126 bis comma 2 alinea IV c.d.s. e regolarti di conseguenza. La tua prassi, sebbene da me condivisa nel merito ma NON nel diritto, potrebbe essere oggetto di un contenzioso non indifferente sul quale ritengo che sarebbe interessante focalizzare l'attenzione nel caso in cui si presenti l'opportunità. Magari potrebbe essereci una interessante sentenza che Ti dia ragione proprio in virtù degli elementi deducibili dalla sintassi del ricorso ma, a mio avviso, dovrebbe ssere per l'appunto un Giudice a pronunciarsi in merito. Ancora saluti. |
IP già iscritto
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Ultima modifica: 23/05/12 09:45 Da DIABOLIK Motivo: |
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
25/05/12 15:36
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| occhio vigile |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Pur considerando ottimo l'ultimo intervento, rimango dell'avviso che qual'ora ci fosse uno scambio di persona...oltre ad un atto falso si farebbe una pessima figura...conosco episodi dove son state attribuite violazioni a soggetti che se stavano comodamente spaparanzati su una sedia di un bar.
A mio avviso considero molto avventata la procedura di riconoscere al volo un trasgressore senza averlo fermato...ad un colega è capitato di "scoprire" in seguito dell'esistenza di un gemello!!!.
Dobbiamo accertare non tirare ad indovinare...pur considerando che in molte occasioni la certezza sarebbe molto vicina al 100% di individuare correttamente il trasgressore. |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
26/05/12 03:46
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| mancio |
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| Maestro |
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Iscritto: 13/02/11 15:01
Post: 407
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Waltertex chiede se è possibile qualora un soggetto si sia identificato quale trasgressore dinanzi all'autorità competente (gdp) decurtare i punti come se lo stesso si fosse presentato ai sensi dell'art. 126 bis |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
26/05/12 03:58
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| mancio |
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| Maestro |
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Iscritto: 13/02/11 15:01
Post: 407
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
la risposta comunque a mio avviso è NO. Per il semplice fatto che l'art 126 bis che regolamenta il punteggio patente specifica che: ..."La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione." Il Giudice di Pace o comunque il Prefetto non essendo propriamente un ORGANO di Polizia la pur ammissione dinanzi a loro di essere il trasgressore non comporta il decurtamento automatico del punteggio. |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
26/05/12 16:15
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| occhio vigile |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Non ci piove...quindi nel caso di WalterTex, conti alla mano...se nei 60 gg dalla notifica del verbale non son stati comunicati tali dati, seguirà anche la contestazione della violazione dell'art. 126bis...ponendo così defitivamente una pietra tombale sull'identità del trasgressore...MA STA PIETRA C'HA UN COSTO...NEANCHE FOSSE NA PEPITA D'ORO!!!. |
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
31/05/12 17:57
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| sirio |
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| Maestro |
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Iscritto: 14/11/09 19:14
Post: 404
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Condivido le vostre tesi vi è però la circolare del M.I. nr. 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011 la quale mi pare dica il contrario affermando: << L'obbligo di comunicazione si deve ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, con la decurtazione dei punti dalla patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali>>.
Peraltro ed inoltre lo stesso ministero ha precisato che per poter applicare le sanzioni di cui all'art. 126bis co.2 del cds, dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amm.vi con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve procedere a redigere nuovo invito a carico dell'obbligato in solido, dalla cui data di notifica decorre il termine di sessanta giorni per adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo. |
IP già iscritto
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Ultima modifica: 31/05/12 18:02 Da sirio Motivo: |
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
31/05/12 21:52
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| occhio vigile |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Hai ragione, mi ero scordato di questa recente circolare...bisogna però che vengano chiaramente indicate le generalità di chi era alla guida al momento dell'illecito. |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
01/06/12 08:44
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| DIABOLIK |
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| Maestro |
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Iscritto: 08/07/11 20:02
Post: 416
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Mio caro Sirio, fermo restando il contenuto della circolare da te citata, Io sono sempre del parere che il Ministro non è annoverato tra le fonti di diritto del nostro ordinamento e non vi sono (almeno per quanto mi risulta) pronunce giurisprudenziali in merito all'argomento del topic che confermino tale orientamento. Ribadisco pertanto che sarebbe utile ed interessante leggerne una se mai ci sarà. Inoltre desidererei richiamare l'attenzione sul fatto che proprio in tema di decurtazione dei punti il M.I. ha emanato delle circolari contrastanti con alcune massime della Giurisprudenza reperibili anche su tale forum. Non a caso tale materia è ancora alquanto controversa ed oggetto di diversi contenziosi. Condivido appieno la nostra subordinazione al Ministero in tema di coordinamento delle attività di polizia e codice della strada, ma sono sempre del parere di adottare, nel caso di specie, la prassi di attendere la comunicazione dei dati personali da parte del proprietario e regolarmi di conseguenza in caso di omissione. Ovviamente è sempre e solo il mio parere. |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
01/06/12 15:15
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| sirio |
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| Maestro |
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Iscritto: 14/11/09 19:14
Post: 404
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Caro Diabolik hai assolutamente ragione. Più volte e non solo del M.I. ma anche delle M. dell' Infrastrutture mi sono imbattuto in circolari che oggi affermano un concetto, una procedura e domani per lo stesso argomento asseriscono l'esatto contrario.
Del Resto proprio la circolare da me citata contrasta in modo stridente con le sentenze della Cassazione nr. 22881/2010, nr. 11811/2010 e nr. 17348/2007 che a sua volta hanno un orientamento diverso da quello della corte costituzionale (sent. nr. 27/2005).
Non parliamo poi dei giudici di pace...... |
IP già iscritto
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Ultima modifica: 01/06/12 15:34 Da sirio Motivo: |
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto p..
01/06/12 20:55
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| occhio vigile |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
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Oggetto :Re:Identità guidatore scoperta per dati oggettivi contenuti in atto pubblico
Nella Circolare richiamata da Sirio già si evidenziano le posizioni distinte della Corte Costituzionale e di Cassazione sulla corretta interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati, quindi il Ministero consapevolmente aderisce ad una chiara posizione(anche se discutibile)...l'art. 126bis dice:"il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 gg dalla data della notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione"...or bene, tra un'eventuale massimale giurisprudenziale e una Circolare del Ministero dell'Interno non credo ci siano margini discrezionali se optare per la scelta A oppure la scelta B...si seguono senza dubbio le indicazioni Ministeriali!!!.
Colgo l'occasione per evidenziare un'altra casistica: e se tale ricorso fosse stato presentato in Comando dell'Organo procedente al fine della trasmissione alla competente Prefettura????(Leggendo il 126bis...trovo pienamente assolto senza bisogno di ulteriori supporti giurisprudenziali l'obbligo del proprietario o dei vari soggetti del 196 di comunicare tali dati!!!).
L'allegato modulo al verbale originario non necessariamente costituisce l'unica modalità con cui venire a conoscenza dei dati del reale trasgressore quindi se tali informazioni vengono inserite nel ricorso alla Prefettura entro i 60 gg...la questione è definita secondo me...poi rimane da vedere se il ricorso verrà o meno accolto!!!.
Sopra si è un pò divagato fantasticando sul fatto che l'organo accertatore possa riconoscere de visu senza aver fermato in strada l'autore della violazione...in questo caso ovviamente il 126bis è ben lontano dalla corretta applicazione(mancando una qualsiasi comunicazione dati a carico di qualcuno)!!!. |
IP già iscritto
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