Piemmenews Forum :: Codice della strada
Benvenuto Ospite   
 Oggetto :Scooter elettrico... 26/04/12 15:06 
Giunone
Novizio
Iscritto: 15/03/11 14:53
Post: 32
Localita'

in caso di incidente causato da un invalido che  con il suoi scooter elettrico circola sulla carreggiata, come bisogna comportarsi oltre a contestargli l'art. 190 c.8 e 10?

Grazie a tutti...

IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 26/04/12 15:47 
occhio vigile
Gran Maestro
Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita'
Se ha pazienza e vuole prendersi la briga di andarsi a rileggere un post di qualche mese fa troverà utili indicazioni sulla fattispecie da lei prospettata...intanto per cominciare considero una cannatura la contestazione dell'art. 190 c.8 e c.10...poichè la figura sopra postata non rientra tra gli acceleratori di andatura...siccome la mobilità delle persone è un diritto sancito dalla nostra Costituzione(art.16), un disabile che EFFETTIVAMENTE ha accertata capacità di deambulazione...il mezzo sopra rientra negli ausigli medici. Sebbene qualche collega non condivida, quando un disabile circola con tale mezzo è da considerarsi alla stregua di un pedone...NON CONFONDA CIO' CHE VIENE USATO PER NECESSITA' E NON PER SCELTA(come può essere un pattino o uno skateboard)!!!.
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 26/04/12 17:54 
Giunone
Novizio
Iscritto: 15/03/11 14:53
Post: 32
Localita'
chiedo scusa per la cantonata, ho rivisto bene l'art. 190, ha perfettamente ragione, ma mi chiedo se alla guida del mezzo in figura ( ausilio medico) si urta contro un' autovettura regolarmente in sosta e a seguito dell'urto si provoca un danno ( ammaccatura della carrozzeria , rottura del fanalino etc..) come si deve procedere?
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 26/04/12 20:21 
DIABOLIK
Maestro
Iscritto: 08/07/11 20:02
Post: 416
Localita'
E' ovvio che il proprietario dell'autovettura in sosta potrà esercitare un'azione civile nei confronti del diversamente abile, volta ad ottenere il risarcimento del danno causato al mezzo.
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 27/04/12 08:10 
mancio
Maestro
Iscritto: 13/02/11 15:01
Post: 407
Localita'
premesso che è una situazione che non mi è mai capitata ora vi posto la mia interpretazione a voi l'ardua sentenza...........tenuto conto che come detto da Occhio Vigile il disabile alla guida dello scooter elettrico è assimilabile al pedone, come peraltro specificato dalla legge 120/2010, io contesterei l'art 190 c.1 e c.10--------> Quale pedone, disabile dotato di ausilio elettrico favorente la deambulazione, circolava sulla sulla carreggiata nonostante la presenza di marciapiede o di banchina o di viale causando sinistro stradale. Nella fattispecie il pedone dotato di tali ausili non facendo uno del marciapiede collideva con un veicolo regolamente in sosta causando sinistro stradale. (se il veicolo fosse in divieto: collideva con un veicolo irregolamente in sosta come sanzionato da separato verbale nr. ____ del____ )
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 27/04/12 14:24 
Giunone
Novizio
Iscritto: 15/03/11 14:53
Post: 32
Localita'
Gentilissimo mancio, mai dire mai nel nostro lavoro, questa situzaione mi è capitata, il disabile si è distratto per salutare un suo conoscente ed ha urtato contro l'autovettura, io ero nelle vicinanze ed il proprietario del veicolo ha chiesto il mio intervento per l'accertamento del sinistro.
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 27/04/12 14:38 
occhio vigile
Gran Maestro
Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita'
Non è indicato nel post iniziale se vi fosse o meno la presenza di marciapiede o banchina...è da chiedersi se tali mezzi possano circolare nella carreggiata in condizione di sicurezza...e se si con quale senso di marcia rispetto ai veicoli che impegnano la medesima corsia?.Non v'è dubbio che si va a creare in strada un'ingombro maggiore rispetto ad un pedone!!!Questione che merita quindi un'ulteriore approfondimento. Se provocano un sinistro(ma più che sinistro direi danneggiamento) non vedo altre strade che intentare un'azione civile nei confronti del disabile.
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 27/04/12 14:55 
Giunone
Novizio
Iscritto: 15/03/11 14:53
Post: 32
Localita'
l'art. 190 c. 1 del cds recita: i pedoni( ausilio elettrico) devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti, qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.Quindi nel caso il cui un disabile dotato di ausilio elettrico, non rispetti quando descritto dall'art.190 e si rende responsabile di un sinistro /o danneggiamneto puo/o deve essere sanzionato?
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 27/04/12 15:57 
mancio
Maestro
Iscritto: 13/02/11 15:01
Post: 407
Localita'
a mio avviso, si
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 27/04/12 20:27 
occhio vigile
Gran Maestro
Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita'
Aderisco alla corrente di pensiero appena espressa...con presenza marciapiede(banchina...ecc. ecc.) obbligo di utilizzo...in mancanza obbligo circolazione con l'opposto senso di marcia...sanzione di 24€. Resta inteso che andrebbe verificata anche la reale necessità ad utilizzare un simile mezzo...onde evitare un abuso da parte di soggetti più pigri che invalidi!!!.
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 27/04/12 21:51 
Giunone
Novizio
Iscritto: 15/03/11 14:53
Post: 32
Localita'
nel momento in cui si scopre che il soggetto che utilizza tale mezzo si tratta di un pigro e non di un invalido come si procede?puo utilizzare il mezzo solo chi ha problemi di deambulazione o anche chi ha altri tipi di patologie?
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 28/04/12 15:54 
occhio vigile
Gran Maestro
Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita'
Se un soggetto utilizza impropriamente(senza l'esistenza di riconoscimento documentale che attesti una limitazione fisica che ne giustifichi il suo utilizzo) un mezzo come da figura in alto, ritengo ricorrano gli estremi per considerarlo un acceleratore di andatura. Io lo sanzionerei ai sensi dell'art. 190 c.8 e c.10 oppure c.9 e c.10(a seconda del caso che ricorra)....mega cazziatona e con il preavviso che alla prossima ci potrebbe scappare anche un sonoro calcio nel deretano!!!.
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 28/04/12 20:36 
mancio
Maestro
Iscritto: 13/02/11 15:01
Post: 407
Localita'
concordo, comunque in tanti anni non ho mai visto un quarantenne sprizzante di salute usare quel tipo di motocarrozzetta o 15enni a fare i bulli con quel robo li :-D di norma lo usano i nonnini ed essendo nonnini ovviamente un minimo di limitazione fisica la avranno pure vista l'età :D
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 28/04/12 20:37 
mancio
Maestro
Iscritto: 13/02/11 15:01
Post: 407
Localita'
è piu sovente incontrare un vecchietto su una ferrari che un giovane su una carrozzina motorizzata di quel tipo
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 30/04/12 17:41 
Vanessa
Novizio
Iscritto: 13/04/12 08:30
Post: 99
Localita'
Semlice curiosità femminile. Per GIUNONE. Perché si rappresenta con l'effigie di GIANO? Che come saprà era di sesso maschile e bifronte. Mentre GIUNONE, sempre secondo la mitologia, era di sesso femminile e moglie di Giove o Zeus (in greco)? Non ha alcun obbligo di rispondermi. Grazie, comunque.
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 30/04/12 23:29 
Giunone
Novizio
Iscritto: 15/03/11 14:53
Post: 32
Localita'
Giunone per distrazione. Ianus per scelta.curiosità femmnile soddisfatta.
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 01/05/12 10:13 
Aldo
Araldo
Iscritto: 25/06/09 07:34
Post: 1,701
Localita': Brindisi

Ritengo valida la risposta di DIABOLIX

IP già iscritto
Aldo Indini
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 01/05/12 20:02 
occhio vigile
Gran Maestro
Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita'
Aldo, scusa ma qual'ora l'invalido impegni la carreggiata senza utilizzare il marciapiede o un pigrone(es. un pò sovrappeso) che utilizzi tale "coso"(mezzo)senza che esso costituisca per lui un ausilio medico non ravvedi nessuna violazione del CdS???
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 01/05/12 22:45 
mancio
Maestro
Iscritto: 13/02/11 15:01
Post: 407
Localita'
fonte. Disabili.com Relativamente all'articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 (Codice della Strada), modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, che classifica come NON VEICOLI le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore, va chiarito cosa si intende per ausili medici. E’ necessario che la ditta costruttrice dichiari che il prodotto è costruito secondo le norme comunitarie vigenti. Nello specifico, le dichiarazioni del costruttore dovrebbero attestare che il mezzo è stato concepito per persone con difficoltà di deambulazione e persone con incapacità di deambulazione che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico, e che lo stesso è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184). Meglio se il veicolo è stato sottoposto con successo a verifiche relative alla sua sicurezza secondo norme tedesche e internazionali. Deve essere iscritto al Repertorio secondo quanto previsto da decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46” e successiva Ordinanza del 23 dicembre 2008 e la dichiarazione secondo cui il prodotto ha una sua iscrizione in qualità di DM (Dispositivo Medico), su una tabella riepilogativa riportante Tipologia, Marca, Modello e Numero di iscrizione al Repertorio. Bookmark and Share REGOLE DI CIRCOLAZIONE DI CARROZZINE ELETTRICHE E SCOOTER PER DISABILI SCOOTER ELETTRICO disabili DOVE POSSONO CIRCOLARE CARROZZINE ELETTRICHE E SCOOTER PER DISABILI Poiché il Codice della Strada definisce le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili NON veicoli, ne deriva che a questi è consentito circolare nelle zone riservate ai pedoni. Il Codice della Strada regolamenta il Comportamento dei pedoni all’articolo 190; di particolare interesse per la questione, il punto 7: 1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. 6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. 7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1) 8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. 9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. ------------------------------------------------------ (1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 01/05/12 22:53 
mancio
Maestro
Iscritto: 13/02/11 15:01
Post: 407
Localita'
ora... dopo aver fatto quello "breve" excursus... tenendo conto che gli scooter elettrici asservite ai disabili sono EQUIPARATE AI PEDONI l'art. 190 c.7 consente e consiglia ai suddetti scooter di circolare nelle aree riservate ai pedoni (es. marciapiede) qualora il marciapiede sia assente... l'art 190 c.1 prescrive che i pedoni e dunque anche i suddetti scooter debbano circolare sulla carreggiata sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Al di la della disabilità o meno qualora lo scooter circoli secondo il senso di marcia io ravviserei la violazione A buon intenditor....
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 01/05/12 23:57 
occhio vigile
Gran Maestro
Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita'
Ok Mancio, mi sembra che già sopra si viaggiava abbastanza sulla stessa frequenza d'onda. Ah, giusto per la cronaca la sanzione dell'art. 190 va da 24 a 94€...sarebbe interessante sentire il parere anche di altri, visto che poi qualcuno di tanto in tanto si arroga depositario del sapere universale...dando dell'incompetente o dell'arrangiatore alla bene meglio a chi senza timore esprime il prorio umile parere!!!.
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 02/05/12 17:08 
Aldo
Araldo
Iscritto: 25/06/09 07:34
Post: 1,701
Localita': Brindisi
Per l'incidente sono sempre fermo ai suggerimenti di DIABOLIK mentre, come norma di comportamento, ovviamente nulla in più di quanto riportato da MANCIO ivi comprese le violazioni.Penso che anche OCCHIO VIGILE rientri con questo mio punto di vista.
IP già iscritto
Aldo Indini
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 05/05/12 20:48 
Aldo
Araldo
Iscritto: 25/06/09 07:34
Post: 1,701
Localita': Brindisi

Questa sera in chiesa, in coda con gli altri devoti due scooter conducevono due disabili per la Comunione. Migliore prova del comportamento dei pedoni poichè in chiesa è viertato l'ingresso ai veicoli.

IP già iscritto
Aldo Indini
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 06/05/12 00:55 
mancio
Maestro
Iscritto: 13/02/11 15:01
Post: 407
Localita'
in che senso scooter?
IP già iscritto
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 06/05/12 10:09 
Aldo
Araldo
Iscritto: 25/06/09 07:34
Post: 1,701
Localita': Brindisi

Le dimensioni sono come quelli riportati inizialmente, però non ha il volante, ma i braccioli sono lunghi e su di essi sono portati tutti i comandi. Per entrare in chiesa vi è uno scivolo di buona pendenza. Giornalmente li vedo in giro a fare la spesa od altro ed uno l'ho incontrato anche in un supermercato. Probabilmente avranno un'altro nome?

IP già iscritto
Aldo Indini
 Oggetto :Re:Scooter elettrico... 07/05/12 20:41 
occhio vigile
Gran Maestro
Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita'
Scusate l'ulteriore ingrediente che aggiungo ad un già nutriente minestrone...oltre ai già citati ausili medici per invalidi segnalo per i normodotati i "SEGWAY" che per il Ministero dell'Interno in un suo parere 300/A/4344/11/106/34 del 10/05/2011 astrattamente ritiene possibile assimilare i veicoli denominati SEGWAY ai velocipedi. Però poi, ragioni tecniche e motivi di tutela della sicurezza degli utenti che li utilizzanoe degli altri utenti della strada, impongono di limitare al massimo l'impiego sulle strade di siffatti veicoli. Infatti, la loro velocità e l'assenza di efficaci dispositivi di segnalazione visiva inducono a ritenere che la loro circolazione sulle strade, ed in speciale modo su quelle extraurbane o sulle strade urbane di scorrimento, sia assolutamente da evitare. Per tali ragioni, ai fini della disciplina della circolazione su strada, si ritiene che i veicoli di cui trattasi non possono essere nemmeno assimilabili ai "velocipedi" di cui all'art. 51 CdS. Da ultimo, sorgono perplessità circa la possibilità di consentire l'uso dei predetti dispositivi sui marciapiedi per eventuali interferenze con i flussi pedonali. Insomma...velocipedì...anzi no...meglio non utilizzarli in area pubblica...formidabile la conclusione del suddetto parere...Atteso quanto esposto, ritenendo che le questioni sopraindicate richiedano cmq un maggiore approfondimento....richiedendo poi a sua volta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un parere chiarificatore sulla disciplina applicabile ai citati dispositivi. Alcuni di questi "cosi" ho visto immagini in cui figurano in dotazione anche alla Polizia di Stato!!!!.
IP già iscritto
Pagina # 


Powered by ccBoard


Siamo online

1 utente e 419 ospiti online

Utenti iscritti

Utenti iscritti alla newsletter di piemmenews: 15.546

Login/Logout