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Piemmenews Forum :: Codice della strada |
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Oggetto :temini notificazione violazione cds..
09/11/11 12:47
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| abaddon333 |
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| Matricola |
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Iscritto: 09/01/11 16:37
Post: 9
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Buongiorno. Gradirei sapere, entro quali termini deve essere notificata una sanzione amm.va per violazione cds.
in sintesi il trasgressore non io, fermato dalla polstrada ha ricevuto brevi manus il verbalale datato 18 marzo 2o11,a me come obbligato in solido, la notifica di detto verbale porta la data del 21 ottobre 2011,e ricevuto da me in data 8 novembre 2011
è corretto?
grazie |
IP già iscritto
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sono stanco |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
09/11/11 17:55
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| mandrake |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 26/04/10 18:00
Post: 711
Localita': valenzano |
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La norma ammette che la contestazione dell’illecito con notificazione “brevi manu” (direttamente, personalmente) se effettuata solo al conducente del veicolo, il Verbale de quo DEVE essere contestato con notificazione differita all'avente titolo del veicolo, entro e non oltre CENTO GIORNI dall’accadimento.
Tanto, a far data dal 13 agosto 2010, con la vigenza della Legge 120/2010.
Da questo si snoda una serie di interrogativi procedurali.
1) A partire dalle violazione accertate dopo il 13/8/2010, qualora al soggetto individuato dall’art. 196 C.d.S. non perviene notificazione alcuna, il Verbale è soggetto a nullità o ad annullamento?
- A mio parere, SI. E’ annullabile ex art. 21-octies Legge 241/1990.
1.1 Si concretizza una violazione di legge, riferita all’art. 201, comma 1, ultimo cpv. C.d.S.
Altro motivo che ne determina consequenzialmente la nullità o l’annullabilità:
1.2 Nel caso di omesso pagamento della sanzione da parte del conducente, il titolo esecutivo e/o la relativa cartella esattoriale, imporranno degli oneri all’avente titolo del veicolo, ignaro della vicenda. Es.: fermo del veicolo.
1.3 Identica situazione (solo § sub 1.2), si realizzerebbe, comunque, anche per i casi occorsi durante la previgente normativa. Dove l’avente titolo del veicolo, potrà impugnare il provvedimento sanzionatorio pecuniario ed accessorio, una volta posto secondo legge a conoscenza dei fatti attraverso l'atto prodromico e suoi allegati.
Questo è il mio parere.
Mandrake, 9 novembre 2011.
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IP già iscritto
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
12/11/11 15:17
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| occhio vigile |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita': |
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Mandrake posso farti una domanda?
In riferimento a quanto hai sopra scritto sul punto 1.1....
Se il trasgressore procedesse al pagamento del verbale entro i 60 gg, veramente ritieni che se il Comando non notificando la violazione ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196(se persona diversa)....viene violato l'art. 201 c.1 con la conseguenza dell'annullabilità del verbale??? O ritieni che con il pagamento da parte del trasgressore si estingua l'obbligazione???
Fermo il diritto di uno di quei soggetti indicati dal 196 di presentare ricorso, a prescindere dal pagamento o meno del trasgressore (se persona diversa).... |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:Re:temini notificazione violazione cds..
12/11/11 18:51
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| dacej1951 |
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| Maestro |
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Iscritto: 30/06/09 16:08
Post: 589
Localita': |
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Scusa PRATICANTE mandrake
ti voglio dire che la legge 241 in materia di cds non è assolutamente operante in materia sanzionatoria. sentenza della corte di cassazione ( anche perchè altrimenti dovresti fare un preavviso di rigetto del ricorso e trattare il ricorso entro 30 gg ) .
per la notifica in ogni caso all'obbligato, con l'attuale formulazione del cds CONFERMO IL TUO ORIENTAMENTO anche se pochi comuni lo fanno. il cds usa la parola DEVE ESSERE e quindi mi trovo concorde con te. Sarei curioso di conoscere quanti comuni lo fanno veramente però. Pensa ad esempio i preavvisi del divieto di sosta quanti se ne fanno e quanti soldi gli diamo alle poste con questo metodo.
Ho partecipato ad un corso, ed il relatore suggeriva appunto la notifica ritenendo che giuridicamente parlando all'obbligato gli viene riconosciuto il diritto di conoscere l'entità delle violazioni commesse con il suo veicolo.
che ne dici ci proviamo a sondaggiare sul forum??
[mandrake 09/11/11 17:55]:
La norma ammette che la contestazione dell’illecito con notificazione “brevi manu” (direttamente, personalmente) se effettuata solo al conducente del veicolo, il Verbale de quo DEVE essere contestato con notificazione differita all'avente titolo del veicolo, entro e non oltre CENTO GIORNI dall’accadimento.
Tanto, a far data dal 13 agosto 2010, con la vigenza della Legge 120/2010.
Da questo si snoda una serie di interrogativi procedurali.
1) A partire dalle violazione accertate dopo il 13/8/2010, qualora al soggetto individuato dall’art. 196 C.d.S. non perviene notificazione alcuna, il Verbale è soggetto a nullità o ad annullamento?
- A mio parere, SI. E’ annullabile ex art. 21-octies Legge 241/1990.
1.1 Si concretizza una violazione di legge, riferita all’art. 201, comma 1, ultimo cpv. C.d.S.
Altro motivo che ne determina consequenzialmente la nullità o l’annullabilità:
1.2 Nel caso di omesso pagamento della sanzione da parte del conducente, il titolo esecutivo e/o la relativa cartella esattoriale, imporranno degli oneri all’avente titolo del veicolo, ignaro della vicenda. Es.: fermo del veicolo.
1.3 Identica situazione (solo § sub 1.2), si realizzerebbe, comunque, anche per i casi occorsi durante la previgente normativa. Dove l’avente titolo del veicolo, potrà impugnare il provvedimento sanzionatorio pecuniario ed accessorio, una volta posto secondo legge a conoscenza dei fatti attraverso l'atto prodromico e suoi allegati.
Questo è il mio parere.
Mandrake, 9 novembre 2011.
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IP già iscritto
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Saluti a tutti i colleghi e non. |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
12/11/11 20:57
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| mandrake |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 26/04/10 18:00
Post: 711
Localita': valenzano |
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OCCHIO VIGILE, se per il Verbale è stato assolto il pagamento come richiesto, la commessa violazione e la consequenziale obbligazione è da ritenersi estinta. Non si scopre qui l’acqua calda!?
Quindi non vedo a cosa debba o possa appigliarsi l’avente titolo del veicolo, considerato nel caso in esame, ignaro di quanto accaduto. Oltre al fatto che a proprio carico null’altro risulti.
Diverso sarebbe con posizioni ribaltate. L’avente titolo del veicolo estingue la sanzione amministrativa pecuniaria, restando però in piedi la sanzione amministrativa co-accessoria della decurtazione dei punti alla patente. Il conducente, diverso dal “proprietario”, ed individuato attraverso la delazione o direttamente dall’organo accertatore, può procedere ad impugnare il provvedimento preservando un diritto soggettivo riveniente dalla titolarità dell’abilitazione alla guida e collegato segnatamente alla decurtazione del punteggio
Va da sé, ma non era questo il caso da me riferito, ma un tuo incuneamento a modifica, qualora il Verbale accedesse nella sfera cognitiva dell’avente titolo del veicolo, nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge 890/1982 e s.m.i.(notificazione a mezzo servizio postale), in capo allo stesso risiederebbe il diritto di impugnare l’atto per ogni motivazione ritenuta sussistente ed in contrasto con la norma.
Ripeto, questo non rientrava, comunque, nell’esempio da me postato.
Questa è la mia opinione.
Mandrake, 12/11/2011 |
IP già iscritto
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Ultima modifica: 12/11/11 21:02 Da mandrake Motivo: |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
12/11/11 21:00
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| mandrake |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 26/04/10 18:00
Post: 711
Localita': valenzano |
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Caro Maestro dacej1951,
Per quanto afferisce l’annullabilità del Verbale, nel nostro caso, è da richiedersi con inderogabile ricorso da proporre ex art. 205 C.d.S. e art 22 e segg. Legge 689/1981, alla competente autorità giurisdizionale, per palese violazione dell’art. 21-ocites Legge 241/1990 e s.m.i..
L’A.G. potrà pronunciarsi adottando quanto stabilito dall’Allegato “E” Legge 2248/1865.
Quindi, non è comprensibile quanto asserisci circa il “preavviso di rigetto”(ex art. 10-bis Legge 241/1990) insita nelle competenze della P.A.. In quanto tale istituto, avente natura endoprocedimentale, è ravvisabile allorché l’istanza sia sottesa al conseguimento di un provvedimento o atto positivo.
Preme aggiungere, ad ogni buon conto, che la Legge 241/1990 e s.m.i. opera su ogni tipologia di atto amministrativo!
Il Verbale elevato per accertata violazione alle norme del C.d.S. è un ATTO AMMINISTRATIVO!
E’ esso un provvedimento emanato secondo il diritto, in ordine unilaterale, da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione. E’ la mera espressione della potestà, che non tiene conto della volontà di quanti siano i destinatari della produzione del suo contenuto.
Questa è la mia opinione.
Mandrake, 12/11/2011
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IP già iscritto
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
12/11/11 23:59
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| occhio vigile |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita': |
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Rileggiti il tuo post che ti ho richiamato sopra, tu parti dal presupposto che il trasgressore non paga...e non venendo data comunicazione al proprietario entro i 100 giorni il verbale è annullabile per violazione di legge...ma non bisogna dimenticare che il trasgressore può anche pagare entro i 60 gg.
Se uno dei soggetti indicati dall'art. 196 riceve tale notifica, è nelle sue facoltà presentare ricorso per chiedere l'annullamento al gdp o al prefetto del verbale...se dovesse venire accolto sebbene il precedente pagamento del trasgressore...come la mettiamo???
Ho sentito più pareri contrastanti in merito... |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
13/11/11 08:38
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| mandrake |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 26/04/10 18:00
Post: 711
Localita': valenzano |
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Ad "Occhio Vigile"
Ritengo di aver già risposto:
…se per il Verbale è stato assolto il pagamento come richiesto, la commessa violazione e la consequenziale obbligazione è da ritenersi estinta."
"Diverso sarebbe con posizioni ribaltate…….. sanzione amministrativa co-accessoria della decurtazione dei punti.."
Ad ogni modo.
Il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., con l’art. 204-bis, una volta stabilito ed acclarato l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, preclude la possibilità di proporre ricorso.
La Corte Costituzionale con Ordinanza 5 - 20 febbraio 2007, n. 46, ha stabilito sulla censura di costituzionalità sollevata dal Giudice di Pace di Gorizia, che la normativa de qua (art. 204-bis) non viola l’art. 24 Cost., perché “si tratta di una libera scelta dell’interessato che non subisce limitazioni di sorta.”
Ciò necessariamente premesso, posto, altresì, che tra il conducente e l’avente titolo del veicolo non vi sia corrispondenza d’amorosi sensi, una volta proposto il ricorso ed intimata parte avversa (Comune, UTG, ecc.), quest’ultima solleverà ovviamente la questione, chiedendo il rigetto del ricorso.
A tal punto, l’avente titolo del veicolo potrà far valere la lesione del diritto riconosciutogli dal novellato art. 201, comma 1, ultimo cpv. C.d.S., così come esplicitato nel post del 09/11/11.
Spero di aver fugato qualche residuo dubbio rimasto tra le pieghe.
Questo è sempre e comunque il mio parere.
Mandrake, 13 novembre 2011
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IP già iscritto
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Oggetto :Re:Re:temini notificazione violazione cds..
13/11/11 08:45
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| dacej1951 |
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| Maestro |
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Iscritto: 30/06/09 16:08
Post: 589
Localita': |
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non mi sono spiegato bene o non hai capito. il preavviso di rigetto non era per il caso in oggetto, ma come esempio, ti risulta che il pretetto prima di emanare l'ordinanza a seguito di ricorso, preavvisi come dice la 241?
poi leggi qui, http://www.altalex.com/index.php?idnot=34028. con questa sentenza a me pare che le sanzioni amministrative sono una cosa a se rispoetto agli altri atti amministrativi. del resto non mi pare che annesso al verbale ci siano tutte le indicazioni richieste dall'art. 8 della 241. e quindi o nessno applica la legge o la legge non si applica a questi atti. o sbaglio?
mentre apro un discorso nuovo. legge sulla privacy, si deve applicare a tutti i documenti, qualcuno mette l'informativa sui verbali?
non voglio fare il polemico o il saputello, ma desidero un confronto ben sapendo che le sfumature di sono in ogni cosa e non è facile essere sempre informati.
ciao
[mandrake 12/11/11 21:00]:
Caro Maestro dacej1951,
Per quanto afferisce l’annullabilità del Verbale, nel nostro caso, è da richiedersi con inderogabile ricorso da proporre ex art. 205 C.d.S. e art 22 e segg. Legge 689/1981, alla competente autorità giurisdizionale, per palese violazione dell’art. 21-ocites Legge 241/1990 e s.m.i..
L’A.G. potrà pronunciarsi adottando quanto stabilito dall’Allegato “E” Legge 2248/1865.
Quindi, non è comprensibile quanto asserisci circa il “preavviso di rigetto”(ex art. 10-bis Legge 241/1990) insita nelle competenze della P.A.. In quanto tale istituto, avente natura endoprocedimentale, è ravvisabile allorché l’istanza sia sottesa al conseguimento di un provvedimento o atto positivo.
Preme aggiungere, ad ogni buon conto, che la Legge 241/1990 e s.m.i. opera su ogni tipologia di atto amministrativo!
Il Verbale elevato per accertata violazione alle norme del C.d.S. è un ATTO AMMINISTRATIVO!
E’ esso un provvedimento emanato secondo il diritto, in ordine unilaterale, da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione. E’ la mera espressione della potestà, che non tiene conto della volontà di quanti siano i destinatari della produzione del suo contenuto.
Questa è la mia opinione.
Mandrake, 12/11/2011
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IP già iscritto
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Saluti a tutti i colleghi e non. |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
14/11/11 12:13
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| mandrake |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 26/04/10 18:00
Post: 711
Localita': valenzano |
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Maestro Dacej1951
se fossi un calciatore supereresti Maradona nei dribbling stretti! Sgusci che è una meraviglia. Complimenti!! |
IP già iscritto
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Ultima modifica: 14/11/11 12:14 Da mandrake Motivo: |
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Oggetto :Re:Re:temini notificazione violazione cds..
14/11/11 12:49
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| dacej1951 |
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| Maestro |
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Iscritto: 30/06/09 16:08
Post: 589
Localita': |
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infatti sono sempre di corsa.
non so perchè, ma capitano tutte a me. quello che scrivo sono cose accadute al 99%. ( Tipo ho beccato un ricorso perchè non c'era l'informativa sulla pricavy nei verbali cds)
[mandrake 14/11/11 12:13]:
Maestro Dacej1951
se fossi un calciatore supereresti Maradona nei dribbling stretti! Sgusci che è una meraviglia. Complimenti!!
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IP già iscritto
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Saluti a tutti i colleghi e non. |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
15/11/11 13:41
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| DIABOLIK |
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| Maestro |
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Iscritto: 08/07/11 20:02
Post: 416
Localita': |
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Signori cari......riconosco che il LEGISLESE non è sempre di facile comprensione ma....il MANDRAKE è stato ALTAMENTE ILLUMINANTE ed altrettanto chiaro.
E concordo interamente con quanto da EGLI asserito.
E' chiara l'autorevole pronuncia della Corte Costituzionale con Ordinanza 20 febbraio 2007, n. 46, che ha sancito la legittimità dell'art.204 bis co.1 del c.d.s., secondo il quale è inammissibile il ricorso quando uno dei soggetti indicati dall'art.196 abbia provveduto al pagamento in misura ridotta.
E' altrettanto chiaro il diritto previsto dall'ultimo capoverso dell'art.201 co.1°, modificato dalla Legge 29.7.2010 n. 120, esercitabile qualora all'avente titolo del veicolo (che voglia tutelare un interesse legittimo collegato, ad esempio, alla sanzione accessoria del fermo amm.vo del mezzo) non venga notificata la violazione entro 100 giorni dall'accertamento, indipendentemente dal fatto che la stessa sia già stata estinta mediante pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore.
Analoga chiarezza va al concetto espresso dal Mandrake, col quale concordo, per quanto riguarda l'esempio in cui una sanzione pecuniaria, che prevede anche quella accessoria della decurtazione dei punti, venga pagata in misura ridotta dall'avente titolo (obbligato in solido) del veicolo.
In tale ipotesi, il trasgressore, diverso dal proprietario che ha pagato, potrà proporre ricorso al fine di tutelare un diritto soggettivo "riveniente dalla titolarità dell’abilitazione alla guida e collegato segnatamente alla decurtazione del punteggio" (ultimo periodo testualmente citato da MANDRAKE). Ordinanza 20 febbraio 2007, n. 46 |
IP già iscritto
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Ultima modifica: 15/11/11 13:46 Da DIABOLIK Motivo: |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
15/11/11 21:30
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| occhio vigile |
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| Gran Maestro |
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Iscritto: 06/04/11 19:53
Post: 892
Localita': |
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Vabbè...a parte che il riferimento dell'ordinanza della Corte Costituzionale del 2007 non ha nulla a che vedere con l'esempio che ho fatto io sopra...inquanto io mi riferivo al fatto che se il trasgressore(se soggetto diverso dal proprietario del veicolo) identificato in strada provvede al pagamento entro i 60 gg e poi tale verbale viene notificato al proprietario entro i 100 gg (come novella la legge 120/2010 art. 201 cds ultimo capoverso di recente introduzione). Può quest'ultimo presentare ricorso, anche se non vi siano sanzioni accessorie o incombenze relative a decurtazioni punti(quindi solo s.a.p.), chiedendo agli organi competenti, l'annullamento del verbale qual'ora riscontrasse palesi vizi formali precedentemente "sfuggiti al trasgressore pagatore"?
Altra questione rimasta irrisolta è la questione legata ai costi della notifica e del procedimento di tale verbale al proprietario....
Alcuni colleghi li sommano già all'importo che il trasgressore dovrà corrispondere(e quà ai vari corsi ho sentito molti relatori mugugnare)...altri inviano il verbale al proprietario con l'importo della sanzione gravato dalle varie spese...altri inviano un verbale in cui sono indicate solo le varie spese(per non ingenerare confusione di sorta sulla cifra da corrispondere...ho notizia di ruoli di 11/12 euro!!!).
Ai corsi ho sentito relatori riferire che tali spese sarebbero a carico del Comando a cui dipende l'organo accertatore...ma siccome tale notifica nella stragrande maggioranza dei casi è considerata una mera notizia inutile...se il trasgressore provvede nei 60 gg al pagamento, non avviene la notifica al proprietario...ma bensì solo quando il trasgressore non provvede al pagamento. |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
18/04/12 11:26
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| abaddon333 |
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| Matricola |
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Iscritto: 09/01/11 16:37
Post: 9
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questo forum funziona malissimo..volevo informarvi ma non mi accetta mai il post.. |
IP già iscritto
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sono stanco |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
18/04/12 11:26
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| abaddon333 |
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| Matricola |
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Iscritto: 09/01/11 16:37
Post: 9
Localita': |
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questo forum funziona malissimo..volevo informarvi ma non mi accetta mai il post.. |
IP già iscritto
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sono stanco |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
18/04/12 12:16
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| DIABOLIK |
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| Maestro |
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Iscritto: 08/07/11 20:02
Post: 416
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Grazie per averci informato !!! Se magari te ne fossi accorto prima, ci avresti risparmiato la gran perdita tempo prezioso che NOI tutti abbiamo messo a tua disposizione, per fornire una risposta alla tua domanda.
Saluti. |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
28/04/12 10:03
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| abaddon333 |
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| Matricola |
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Iscritto: 09/01/11 16:37
Post: 9
Localita': |
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il giudice di pace mi ha dato sentenza favorevole, inoltre ha condannato la prefettura al risarcimento per multa ingiusta e termini scaduti per la stessa,€.300+ 300€ rimborso spese, ma dico io..il tutto è cosi,mi hanno rubato in garage degli operai ma non so chi il contrassegno del mio ciclomotore,non me ne sono accorto subito, me ne sono accorto quando mi è arrivata la sanzione in base all'art.196,ciclomotore non mio.. il trasgressore ha dichiarato che era il suo,contrassegno il mio. contestazione immediata al trasgressore.il 18/3/2011,per:patente revocata,senza copertura assicurativa
verbale notificato alle poste di Roma il 05/10/2011,ovvero 201 giorno
ma è mai possibile che un ufficiale della POLIZIA STRADALE non conosca tali termini? e non si è posto la domanda, di come mai il trasgressore era in possesso del mio contrassegno?avendo presentato regolare denuncia di furto?
perchè il trasgressore viene lasciato tranquillo e hanno rotto me?bastava un po'di spirito investigativo e chiedergli::: di chi è il contrassegno? e non poteva dirlo perchè non lo sapeva e al quel punto procedere adeguatamente..
siamo messi,male |
IP già iscritto
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sono stanco |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
28/04/12 10:39
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| DIABOLIK |
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| Maestro |
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Iscritto: 08/07/11 20:02
Post: 416
Localita': |
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Concordo con TE sulla negligenza dell'operatore di Polizia. La prossima volta però posta in modo chiaro il tuo quesito, perchè mi pare che tutti i dettagli aggiuntivi che hai inserito adesso, non siano stati per niente accennati in apertura. Ti sei limitato soltanto a chiedere in merito ai termini per la notificazione, concetto per il quale credo che TU abbia ricevuto ampie delucidazioni e per le quali sei stato per nulla riconoscente. Saluti. |
IP già iscritto
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
28/04/12 14:51
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| abaddon333 |
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| Matricola |
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Iscritto: 09/01/11 16:37
Post: 9
Localita': |
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no no io vi ringrazio molto,solo che postare qui è molto difficile,non mi prende mai i post,solo 1 su dieci,poi non mi lascio manco modificare il testo..
si non sono stato chiaro,perchè dovrei prima preparlo in word poi copia incolla.
grazie di nuovo..
spero di non disturbare +
Distinti saluti |
IP già iscritto
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sono stanco |
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Oggetto :Re:temini notificazione violazione cds..
28/04/12 23:16
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| DIABOLIK |
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| Maestro |
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Iscritto: 08/07/11 20:02
Post: 416
Localita': |
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Quindi deduco che ti riferissi a tale aspetto asserendo che il sito funziona malissimo, giusto??? Comunque capiti come il cacio sui maccheroni. Anche io ho dei problemi simili. Non riesco a modificare i post e ad evidenziare le parole con shift+directional arrow (<- - >), ma in compenso riesco ad inserirli. Direi che forse è il caso di interessare l'ADMINISTRATOR. Io personalmente ho Windows XP a 64 bit con un p.c. a processore six core, connessione internet ADSL ad 8 mega con Modem TP-Link. Dipenderà dal sistema operativo o forse dal modem ??? ADMIN che ci dici in merito ???? In attesa di risposta....saluti. |
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