C.P. - Art. 590-quinquies - Definizione di strade urbane e extraurbane
Codice penale
Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane).
Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.