C.d.S. - Art. 034-bis - Decoro delle strade - ABROGATO

    Codice della strada

    Art. 34-bis - Decoro delle strade [1]

    […]

     


    [1] L’articolo, introdotto dalla legge 15.7.2009 n. 94 che recitava "1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.", è stato successivamente abrogato dall'art. 5 della legge 29.7.2010 n. 120 con decorrenza dal 13.08.2010, e il contenuto è stato inserito nell’art. 15, comma 1, lett. f) e i), c.d.s.

    Tags: art.34bis cds, art.15 cds

    Stampa Email

    Documenti correlati

    1. News
    2. Approfondimenti
    3. Normativa
    4. Giurisprudenza
    5. Prassi
    6. Quesiti
    7. Articoli