C.d.S. - Art. 197 - Concorso di persone nella violazione

Codice della strada

Art. 197 - Concorso di persone nella violazione [1]

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.[2]


[1] Vedi anche art. 5 legge n. 689/1981.

[2] Per l'applicabilità della confisca amministrativa del veicolo, in caso di reiterazione di violazione, nei confronti di uno dei diversi proprietari di veicoli vedi circolare del Ministero dell'interno 4.8.2003 prot. n. M/6326/57.

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