C.d.S. - Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Codice della strada

Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli [1] [2]

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.[3] Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta [4] del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 218,00 a euro 435,00.[5] [6]

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,[7] chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 351 e 352.

[2] Articolo modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160; legge 29.7.2010 n. 120

[3] Periodo aggiunto dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[4] Con l’art. 27 della legge 29.7.2010 n. 120 sono state soppresse le seguenti parole: “o la fermata”.

[5] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[6] La sanzione comminata nel presente comma non è stata oggetto di incremento biennale previsto dal DI 17.12.2008 in quanto non decorso il previsto biennio dalla sua entrata in vigore.

[7] Parole aggiunte dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

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