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a cura di Ugo Sergio Auteri
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T-Red - Photored - Autostop - Traffiphot - FTR
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Data documento 18/03/2004
Documentatore fotografico di infrazioni ITALTRAFF srl denominato "PHOTORED F17" - Revoca approvazione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto Dirigenziale N. 1134 del 18/03/2004
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Prot. n°1134
VISTO il D.M. n.3653 ,in data 18 novembre 1986, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “Photored F17”, della ditta Italtraff s.r.l., con sede in Zona Industriale-Manduria (Taranto);
VISTO l’art.201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con legge 1° agosto 2003,n.214, che regolamenta le modalità di notifica delle violazioni;
VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art.201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione,e tra questi l’attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;
VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;
CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti:
l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati,per ogni infrazione, almeno due fotogrammi ,di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;
CONSIDERATO che la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , con il voto n.21/2004, ha espresso parere che il dispositivo denominato “Photored F17”,tenuto conto che la sua approvazione risale all’anno 1986,è costituito da apparecchiature e tecnologia ormai obsoleta;
DECRETA
Art. 1. E’ revocata l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato“Photored F17”, concessa con D.M. n. 3653,in data 18 novembre 1986, alla ditta Italtraff s.r.l., con sede in Zona Industriale - Manduria (Taranto).
Roma, 18 marzo 2004
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini )
Inserito il 01/02/2005 - Visite: 7314
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