Il portale professionale per la polizia municipale e gli utenti
a cura di Ugo Sergio Auteri

Home

News

Doc.

Speciali

Ultimi

Più visti

Forum

Eventi

Iscritti

Reg.

Logout

Login

Giurisprudenza  Sistema sanzionatorio 
Documento
Data documento 03/03/2004 
 
L'obbligo di indicare l'Autorità competente e i termini di opposizione sussiste, ma non è causa di invalidità 
Corte di Cassazione sez. civile sez.I - Sentenza 3/3/2004 n. 4296
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La polizia municipale di ... redigeva, in data 22.03.00, verbale di contestazione di violazione del limite di velocità a carico di autovettura di proprietà della ... s.r.L, per aver superato di oltre 40 km/h il limite di velocità, imposto nel tratto stradale in questione in 70 km/h. Il verbale veniva poi notificato alla società, che proponeva opposizione censurando la violazione dell’art. 3.4 l.s. 241/90, perché il verbale ometteva di indicare la possibilità di ricorrere alla autorità giudiziaria ed il termine entro quale proporre il ricorso, indicando solo la possibilità ed il termine per ricorrere al Prefetto; l’illegittimità della contestazione differita, anziché immediata.
Con sentenza 18.07/28.09.00 il giudice di pace di Pordenone rigettava l’opposizione, accogliendo le deduzioni del Comune di Prata sia in ordine alla mancanza di un obbligo di indicare la ricorribilità diretta al giudice, sia in ordine alla impossibilità, per l’agente accertatore, di procedere alla contestazione immediata. Aggiungeva il giudicante, richiamandosi alle decisioni 8356/93; 6338/96 e 71/97 della Cassazione, che la contestazione differita, anche nei casi in cui è possibile la contestazione immediata, non è causa di invalidità del verbale o di estinzione della sanzione. Con atto notificato al Comune di ... il 16.01.01 ricorre la società, denunciando la sentenza per il duplice vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e di violazione di norme di legge, specificate nell’art. 3.4 l.s. 241/90; negli artt. 200 e 201 dlgs 285/92 e 384 dpr 495/92; negli artt. 3.1 l.s. 241/90, 18.1 l.s. 689/81, 201 dlgs 285/92, 383 dpr 495/92. Resiste, con controricorso notificato il 26.02.01, il Comune.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ravvisa il vizio di motivazione; nel rinvio alle deduzioni difensive del Comune, senza tener conto delle decisive repliche della società; nell’incertezza sulla ragione del rigetto, dal momento che non è possibile stabilire se la contestazione immediata è stata ritenuta impossibile (e, nel caso, perché l’autovelox non era in grado di segnalare l’infrazione istantaneamente al passaggio nell’auto - come riportato nel verbale - , o perché l’unico agente non poteva contemporaneamente accertare e contestare, come dedotto dal Comune) o possibile ma non necessaria.
La sentenza, senza dubbio di non facile lettura, si articola nelle seguenti affermazioni: a) non necessità della indicazione di ricorribilità al giudice; b) affidabilità dell’accertamento di velocità, data l’utilizzazione di uno strumento tecnicamente avanzato; c) discrezionalità della contestazione immediata o differita, purché nel termine prescritto. In ordine alla prima affermazione, la sentenza rinvia alle deduzioni del Comune resistente, peraltro riportate nella parte narrativa; in ordine alla seconda, richiama ugualmente le affermazioni del Comune: il vizio di motivazione, poiché le relative deduzioni del Comune non sono riportate in narrativa, sussiste, ma il punto non è decisivo perché sulla affidabilità dell’autovelox non vi è censura; la terza affermazione è supportata dal richiamo ad un consolidato indirizzo della Cassazione.
La motivazione, per quanto qui rileva, è quindi adeguata.
Col secondo motivo si censura la sentenza: a) per non aver rilevato l’inadempienza nel verbale all’obbligo di indicare il giudice, come autorità a cui ricorrere in alternativa al Prefetto, ed il termine per proporre tale ricorso; b) per aver ritenuto che la contestazione differita sia valida anche nel caso in cui la contestazione immediata è possibile; c) perché - avendo la ricorrente dimostrato che l’autovelox impiegato consentiva il rilievo immediato e che l’impiego di un solo agente per l’accertamento costituiva carenza organizzativa non aveva annullato il verbale.
La censura sub a) è inammissibile per difetto d’interesse. L’obbligo di indicare tempo e modo della opposizione indubbiamente sussiste, ma la sanzione dell’omissione non è la invalidità, ma l’esclusione della decadenza (Cass. 3340/03; 9725/00) e, poiché il ricorrente ha tempestivamente proposto l’opposizione, non aveva e non ha interesse a censurare l’omissione.
Il rigetto della censura sub b) richiede alcune precisazioni.
Derogando - come norma speciale - all’art. 14 della l.s. 689/81, l’art. 201 dlgs 285/92 prevede la notifica solo “quando la violazione non possa essere immediatamente contestata”. L’art. 384 dpr 495/92 indica, a titolo esemplificativo, alcune situazioni tipizzate di differimento giustificato; altre possono ricorrere nel caso concreto ma in ogni caso - come ha reiteratamente affermato questa Corte: Cass. 9502, 4048, 3017/02; 14313, 11184, 8528, 2494/01; 4010/00; 6123/99 - le ragioni del differimento debbono essere indicate, in termini concreti e specifici, nel verbale di contestazione differita.
È quindi errata, in diritto, l’affermazione che la contestazione immediata è discrezionale, ma tale errore è, sul piano pratico, irrilevante perché il verbale indicava le ragioni del differimento e tale indicazione è sufficiente, ove la parte non dimostri che le ragioni dedotte sono insussistenti.
Il ricorso va perciò rigettato, rimanendo assorbita la censura sub c) dal rilievo che, avendo i vigili giustificato il differimento e non avendo la parte fornito la prova contraria, l’errore di diritto in cui è incorso il giudice a quo è irrilevante. Spese compensate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

 
Inserito il 16/10/2004 - Visite: 2529 
Leggi anche :
Data Titolo Sottotitolo Visite
Nessun record
Vai alla pagina precedente

Home Page Documenti Amministrazione