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Circolari e note  Patente di guida 
Documento
Data documento 01/06/2004 
 
Disposizioni dal Ministero in materia di patenti di guida e recepimento direttive comunitarie 
Ministero dell'Interno - Circolare n. 300/A/1/32901/109/12/2 del 1° giugno 2004
 
 
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato

Prot. n. 300/A/1/32901/109/12/2
Roma 1° giugno 2004

OGGETTO: Decreto 30 settembre 2003. Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.

Per opportuna conoscenza, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003, recante “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.(All. 1)

Al fine della corretta ed omogenea applicazione del sopracitato decreto si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:

- la nuova normativa in materia di patenti impone la disapplicazione delle disposizioni del vigente articolo 116 C.d.S. nelle parti non più compatibili con la regolamentazione comunitaria. In particolare devono essere completamente disapplicate le disposizioni del comma 3° del citato art. 116 C.d.S., relativo alle categorie di patenti di guida non più corrispondenti alle nuove disposizioni;

- le patenti di guida della categoria “A” o “A1”, ai sensi degli artt. 3, comma 1°, e 5, comma 3°, del decreto, consentono la guida di tricicli e quadricicli a motore nonché, rispettivamente, di motocicli e di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima di 11 Kw;

- sulla base del nuovo assetto normativo le patenti di guida della categoria “D” non consentiranno più la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria “C” e, pertanto, le patenti di categoria “D” non conterranno più alcun riferimento alla categoria “C” (art. 5, comma 2° del Decreto); Si precisa che sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri agli Uffici dipendenti con la circolare che si allega in copia (All. 2), le disposizioni riguardanti le patenti della categoria D troveranno applicazione a far data dal 1° ottobre 2004.

- la previsione, contemplata dall’art. 3, comma 1°, della patente di categoria “B+E” anche per i complessi di veicoli composti da una motrice della categoria “B” e da un rimorchio, la cui massa complessiva, risultante dalle carte di circolazione, ecceda i 3500 Kg. Con questa previsione si ritengono superate le disposizioni secondo le quali il controllo dei suddetti veicoli doveva essere effettuato accertando il peso reale del complesso e non con la somma delle masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che lo formano.

Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli

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Inserito il 14/07/2004 - Visite: 2935 
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