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Data documento 12/06/2004 
 
Regione Emilia-Romagna - Libretto di idoneità sanitaria - F.A.Q. 
-
 
Lazzaro Fontana 
Con la legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003 e con la delibera di giunta Regionale n. 342 del 1 marzo 2004, cosa cambia?

Con la nuova legge le persone addette alla lavorazione degli alimenti, sia a livello industriale sia a livello artigianale, non hanno più l’obbligo di possedere il “Libretto di idoneità sanitaria”.

Il libretto è sostituito da un attestato ottenuto a seguito di un breve ma specifico percorso formativo, finalizzato a rafforzare nell’operatore l’abitudine ad adottare comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario.

La formazione è differenziata a seconda del rischio collegato alla mansione svolta: non tutte le mansioni lavorative con contatto o manipolazione di alimenti comportano infatti lo stesso rischio per chi li consuma.

D’ora in poi nessuna persona addetta, nella regione Emilia-Romagna, ad attività lavorative che comportano contatto con gli alimenti dovrà più sottoporsi al controllo sanitari annuale per ottenere il “Libretto di idoneità sanitaria”



Chi è tenuto a seguire gli appositi corsi di formazione e ad avere il relativo attestato?

1. Le persone che svolgono mansioni a rischio più elevato - nella delibera 342/2004 le mansioni a rischio più elevato sono classificate come LIVELLO 2 :
Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie),
Pasticceri;
Gelatai (produzione);
Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
Addetti alla produzione di pasta fresca;
Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori;
Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni , del pesce e dei molluschi;
Salumieri;
Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio).

2. Le persone che svolgono mansioni che comportano comunque un rischio, anche se più basso delle precedenti - nella delibera n. 342/2004 le mansioni a rischio più basso del livello 2 sono classificate come LIVELLO 1 :
Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande);
Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi;
Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli;
Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.

Tutti coloro invece che svolgono attività che non comportano rischi igienico sanitario per i consumatori non hanno l’obbligo di possedere l’attestato di formazione.

Le persone che svolgono mansioni considerate “non a rischio” - classificate come LIVELLO 0 nella delibera 342/2004 - e che quindi non hanno l’obbligo di possedere l’attestato formazione sono le seguenti:
Camerieri;
Lavapiatti;
Addetti all´industria conserviera;
Addetti alla produzione delle paste alimentari secche;
Trasportatori/magazzinieri;
Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;
Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande;
Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;
Tabaccai e farmacisti;
Promoter;
Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive;
Personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie;
Personale docente nelle strutture scolastiche;
Addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale (torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, …); Addetti alla vendita del pesce;
Addetti all’imballaggio delle uova;
Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi precedenti.


Le persone che sono già in possesso di specifici titoli di studio, anche se svolgono mansioni classificate a rischio, possono ottenere direttamente l’attestato senza necessità di frequentare corsi di formazione.

I titoli di studio che permettono questa possibilità sono i seguenti:

- diploma di scuola alberghiera
- diploma di perito agrario
- laurea in:
medicina e chirurgia
biologia
farmacia
medicina veterinaria
tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro (o titolo equipollente)
assistente sanitario (o titolo equipollente)
scienze infermieristiche ( o titolo equipollente)
tecnologia alimentare ( o titolo equipollente)
scienze nutrizionali (o titolo equipollente)
agraria
scienza delle produzioni animali ( o titolo equipollente)
- altri titoli di studio con documentato superamento di almeno un esame in discipline attinenti i rischi biologici collegati al consumo di alimenti.



Ogni quanti anni deve essere fatto l’aggiornamento?

MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 1

A) Corso di formazione per il rilascio del primo attestato:
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività lavorativa (o comunque entro 30 giorni)

B) Corso di aggiornamento per chi ha già l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 4 anni

C) Fase transitoria: corso di aggiornamento per chi possiede libretto di idoneità sanitaria valido al 08/07/2003
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: entro il 31/12/2007

MANSIONI DI LIVELLO RISCHIO 2

A) Corso di formazione per il rilascio del primo attestato:
Durata: 3 ore
Quando effettuarlo: prima di iniziare l’attività lavorativa (o comunque entro 30 giorni)

B) Corso di aggiornamento per chi ha già l’attestato:
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: ogni 3 anni

C) Fase transitoria: corso di aggiornamento per chi possiede libretto di idoneità sanitaria valido al 08/07/2003
Durata: 2 ore
Quando effettuarlo: entro il 31/12/2006



Chi organizza i corsi di formazione?

I corsi di formazione sono organizzati dai Dipartimenti di sanità pubblica dell’Azienda Usl competente per territorio (di residenza o di luogo di lavoro).

Possono esserci inoltre corsi organizzati dalle aziende alimentari nell’ambito degli obblighi previsti dal decreto legislativo 155/97 e altre normative specifiche di settore in materia di autocontrollo, previa valutazione di congruità del corso con gli obiettivi di formazione stabiliti dalla delibera della Giunta regionale 342/2004.



Chi organizza i corsi di aggiornamento successivi al primo corso di formazione?

I corsi di aggiornamento sono organizzati:

- dai Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende Usl;
- dalle aziende alimentari nell’ambito degli obblighi previsti dal decreto legislativo 155/97 e altre normative
specifiche di settore in materia di autocontrollo, previa valutazione di congruità del corso con gli obiettivi
di formazione.

E´ possibile inoltre:
- la partecipazione a specifiche iniziative di aggiornamento organizzate dalle Associazioni di categoria,
preventivamente condivise con il Dipartimento di sanità pubblica e che prevedano comunque contenuti
compatibili con quelli identificati dal presente atto deliberativo e per i quali siano previste valutazioni finali
dell’apprendimento;
- l´accesso diretto al test finale di verifica di apprendimento, presso il Dipartimento di sanità pubblica.

Per facilitare la formazione del personale alimentarista le Aziende USL forniranno agli interessati materiale didattico-formativo.



Come fare per ottenere l’attestato di formazione?

L’attestato viene rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL ove l’interessato risiede, o dove svolge la propria attività lavorativa.

L’attestato viene rilasciato a seguito del superamento di un test di verifica.


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Inserito il 12/06/2004 - Visite: 1480 
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