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a cura di Ugo Sergio Auteri
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Normativa
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Somministrazione alimenti e bevande
Documento
Data documento 24/06/2003
Regione Emilia-Romagna - Abolizione del libretto di idoneità sanitaria
Legge regionale n.11 del 24 giugno 2003
LEGGE REGIONALE N. 0011 DEL 24 06 2003 EMILIA-ROMAGNA ( VII LEGISLATURA)
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24 06 2003 N. 89
Articolo 0001
Finalita'
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, con la presente legge disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, e promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.
Articolo 0002
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio ed i suoi familiari che prestino attivita' - anche a titolo gratuito - nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari;
b) responsabile dell'industria alimentare: il titolare, od il responsabile specificamente delegato, dell'attivita' di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione di prodotti alimentari.
Articolo 0003
Formazione ed obblighi del personale alimentarista
1. La formazione del personale alimentarista e' finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati pericoli di trasmissione di malattia attraverso gli alimenti.
2. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate, dall'atto deliberativo di cui al comma 4, come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, e' tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo attestato, secondo le modalita' disciplinate dal medesimo atto deliberativo.
3. L'attivita' di formazione e di aggiornamento svolta nei confronti del personale alimentarista ai sensi del presente articolo costituisce livello ulteriore dei Livelli Essenziali di Assistenza stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza).
4. La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto:
a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo conto anche delle situazioni di temporaneita' tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;
b) i contenuti, le modalita' di svolgimento e la periodicita' dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attivita' svolte dal personale alimentarista di cui alla lettera a), individuando i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento, nonche' a rilasciare la relativa attestazione;
c) le modalita' ed i tempi di attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di progressiva sostituzione del libretto di idoneita' sanitaria con l'attestato di formazione;
d) la possibilita' di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato, ovvero nell'ambito della applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), nonche' con sistemi di formazione a distanza;
e) la possibilita' di intendere soddisfatto il requisito dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).
Articolo 0004
Informazione alla popolazione
1. Con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, vengono definiti, sentite le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro regionale previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), i contenuti, le modalita' e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione sulle modalita' efficaci di prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.
Articolo 0005
Obblighi del responsabile dell'industria alimentare
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997, il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il personale alimentarista in possesso della attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attivita' svolta.
Articolo 0006
Sanzioni
1. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell'articolo 5 sono punite con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro.
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono alla applicazione della sanzione amministrativa, qualora i contravventori non provvedano ad eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che comunque non dovra' essere superiore a trenta giorni.
Articolo 0007
Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale dell'atto deliberativo della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, e' soppresso l'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa altresi' l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneita' sanitaria per il personale alimentarista in possesso, alla stessa data, di libretto valido.
3. Le Aziende unita' sanitarie locali sono tenute a rilasciare il libretto di idoneita' sanitaria anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, ai soggetti che prestano attivita' lavorativa nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.
Articolo 0008
Adeguamento dei Regolamenti comunali
1. I Regolamenti comunali si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di quattro mesi dalla sua entrata in vigore, trascorso il quale cessano di avere applicazione per la parte relativa al rilascio del libretto sanitario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.
Inserito il 13/10/2003 - Visite: 3163
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