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| Titolo | RE: |
| Autore | Seneca |
| Inviato il | 28/12/2008 18.05.03 |
| Messaggio | No! per il principio di specialità. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Mirko > Moderatore |
| Inviato il | 28/12/2008 18.11.47 |
| Messaggio | Bè qualche sentenza a favore c'è stata, ma sono ancora poche per poter affermare che ciò possa essere automatico. Salutiiiiiiiiiiiiiiiii |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Seneca |
| Inviato il | 28/12/2008 19.10.08 |
| Messaggio | L'automobilista che prosegue la marcia nonostante l'ordine di fermarsi impartito da un Agente di Polizia, non può essere soggetto a una condanna penale. Questo comportamento determina infatti, normalmente, solo l'applicazione di una sanzione amministrativa specificamente prevista dal codice della strada. (Corte di Cassazione, sez. I pen., con la sentenza n. 3943 del 24 gennaio 2008). |
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| Titolo | RE: Seneca |
| Autore | Mirko > Moderatore |
| Inviato il | 28/12/2008 19.23.03 |
| Messaggio | Se è per quello ce ne sono anche (una a favore dei Carabinieri) dove la con la fuga si concreta anche la resistenza. Il problema, semmai, è che la Cassazione non ha sempre un orientamento ben delineato. Salutiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
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| Titolo | come gia' detto |
| Autore | tartassato |
| Inviato il | 28/12/2008 20.00.19 |
| Messaggio | Dipende se si tratta di posto di blocco oppure posto di controllo. Se trattasi di posto di controllo, andrebbe ben verificato se effettuare l'inseguimento oppure no. Poiche' si possono mettere a repentaglio vite umane sia del soggetto fuggente, sia degli inseguitori, sia di terzi. Aggravato dal fatto che la reazione del soggetto dipende anche dal fattore emotivo dovuto all'inseguimento stesso che potrebbe fargli perdere il controllo del mezzo e avente come causa di questo l'azione degli inseguitori.
Saluti |
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| Titolo | RE: tartassato |
| Autore | enrico |
| Inviato il | 28/12/2008 20.46.25 |
| Messaggio | ma perché non si ferma, così non mette a repentaglio la vita altrui; è l'automobilista che sceglie di non fermarsi, l'agente o pattuglia, cosa fa, resta a guardare, direi di no; non diamo come al solito la colpa a chi fa il proprio lavoro, ma andiamo alla fonte. un augurio a tutti |
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| Titolo | La cassazione è chiarissima! |
| Autore | kevin |
| Inviato il | 28/12/2008 21.21.20 |
| Messaggio | ASSOLUTAMENTE NO, per l'ovvio principio di specialità confermato dalla sentenza che ha postato Seneca! Smettiamola anche di prendercela con la cassazione, che è il nostro supremo organo nomofilattico: l'orientamente è univoco e chiarissimo. La sentenza di cui parla Mirko si riferisce a una persona che si è data volontariamente alla fuga nei vicoli del centro storico, pur sapendo di essere inseguita, mettendo in pericolo l'incolumità collettiva e quella degli agenti (resistenza attiva). Niente a che vedere con la persona che "semplicemente" non si ferma. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | mamo |
| Inviato il | 29/12/2008 15.07.59 |
| Messaggio | Assolutamente NO La resistenza a pubblico ufficiale si configura in altre situazioni. Nel caso di specie l'utente, a fronte dell'ordine imposto dall'agente, ha optato per il non rispetto, mettendo in atto così una condotta omissiva prevista dal codice quale ex art. 40 c.p. Va applicata sanzione prevista dal CdS.
qualora, una volta fermato il veicolo, il conducente rifiuti di fornire generalità ed in un momento di disattenzione dell'agente fugga imperterrito, ivi si concretizzerebbe il concetto di resistenza. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Da attilio |
| Inviato il | 29/12/2008 18.16.08 |
| Messaggio | Allora parto dal principio che non si deve applicare la legge secondo la cassazione, quest'organo dà un orientamento, solo questo, ma bisogna applicare la legge, quindi se il soggetto non si ferma e raggiunto viene fermato successivamente senza che commetta altre cavolate (di natura penale), allora si applica l'amministrativo, ma se durante la sua fuga tenta di buttare fuoristrada la pattuglia delle FF.OO. o peggio la sperona, li commette il reato di resistenza a mio avviso. Invito tutti quindi a non tirare in ballo sempre come fanno i gionalisti la cassazione che ricordiamoci non fà le leggi ma fà stato solo all'interno della/delle sua sentenza. Nel caso prospettato l'amministrativo è più che congruo. saluti |
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| Titolo | per quesito sbirroman |
| Autore | ciccio formaggio |
| Inviato il | 29/12/2008 18.22.55 |
| Messaggio | senza frantumarsi il cervello: se non ti fermi all'alt degli agenti-anche un semplice posto di controllo- e ti dai alla fuga costringendomi a fermare il tuo veicolo mettendo a repentaglio la mia e l'altrui incolumità (poichè ad es. mi hai costretto a seguirti, magari usando i sistemi acustici, in una intersezione con il semaforo rosso o a velocità tale da rappresentare pericolo ecc.)si configura la resistenza. Quando mi fai rischiare la pellaccia per fare il mio lavoro non può essere altrimenti!!! Due persone denunciate per tale motivo, entrambe condannate! |
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| Titolo | x ciccio formaggio |
| Autore | tartassato |
| Inviato il | 29/12/2008 20.13.36 |
| Messaggio | E se succede l'incidente con gravi conseguenze con un altro soggetto, glielo spieghi te che il tuo lavoro ti diceva che dovevi fermarlo ad ogni costo? Perche' ti ha opposto resistenza? E se e' l'inseguito a subire un incidente sicuro di non avere ripercussioni? Se non riesci a farlo fermare usi anche le armi, sparando alle gomme come nei film americani?
Saluti |
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| Titolo | RE: |
| Autore | bangy |
| Inviato il | 29/12/2008 20.22.04 |
| Messaggio | Be, parlare di violazioni penali è da valutare sempre attentamente, io di solito applico il 192 in concorso con il 43 c.3/146 c.3(143.00 - 6 punti); quest'ultimo è applicabile anche se il veicolo si ferma subito dopo il posto di controllo è un mio parere ciao buon lavoro |
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| Titolo | RE: |
| Autore | king121 |
| Inviato il | 29/12/2008 23.12.42 |
| Messaggio | Fuga e resistenza Un fatterello molto semplice e frequente. Nel corso di un servizio di pattugliamento, i Carabinieri notano un’auto con una persona a bordo, in sosta nei pressi di una villa, dalla quale prima avevano visto uscire un altro individuo, che poi era salito sulla macchina. Alla vista dell’auto dei Carabinieri che si stava avvicinando, i due individui si danno alla fuga a bordo della loro auto. Bloccati poco dopo, i due, privi di documenti, vengono invitati a recarsi in caserma. All’invito, il conducente dell’auto reagisce ingranando la marcia e iniziando una fuga a forte velocità che mette a repentaglio non solo gli agenti inseguitori, ma anche gli altri utenti della strada. La fuga si protrae fino a un centro abitato e finisce su una via priva di uscita. Da questa (piccola) vicenda la Corte di Cassazione ha tratto spunto per riaffermare (ma forse, per inasprire definitivamente) un orientamento che era andato formando col tempo. Una simile fuga, ha detto la Corte, realizza il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto in essa ricorre la violenza tipica di tale delitto, ossia “un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo”. Deve quindi “rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un’autovettura, anziché fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l’inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo” (Cass. 21.12.2006, n. 41936). Aveva detto le stesse cose già nella sentenza 28.7.2003, n. 31716. Ora quindi, il principio dovrebbe essere assodato: la fuga ad alta velocità e/o in una situazione di traffico (e quindi in una situazione in sé difficile) costituisce automaticamente resistenza a pubblico ufficiale. In effetti, il ragionamento non fa una grinza. Integra infatti la resistenza c.d. impropria qualsiasi comportamento diretto a ostacolare o impedire l’esercizio di una funzione pubblica. Ma l’equazione fuga-resistenza non era sempre stata così immediata in giurisprudenza. Nelle pronunce precedenti della Corte si era sempre colta la necessità di qualcosa di più, un valore aggiunto (anche consequenziale) che caratterizzasse maggiormente la violenza nel suo aspetto “fisico”. Quindi, la Corte aveva affermato che “nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o la minaccia deve consistere in un comportamento potenzialmente idoneo ad opporsi all’atto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sta legittimamente compiendo e deve in modo concreto palesare il proposito di interdire od ostacolare il suo compimento, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un’autovettura, dopo essersi fermato a seguito dell’ordine ricevuto, invece di esibire i propri documenti, come richiesto, si sia dato alla fuga per impedire la propria identificazione, trascinando per un tratto di strada il pubblico ufficiale che cercava di trattenerlo aggrappandosi allo sportello” (Cass. 5.9.1996, n. 8299). In questo caso, a perfezionare la violenza era intervenuto il trascinamento del pubblico ufficiale. Più o meno nello stesso periodo, aveva pure affermato che “la materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell’esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola. Solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all’art. 337 cp (Cass. 15.7.1996, n. 7061). Il caso specifico era la condotta di chi, per sfuggire alla polizia, non ottemperi all’intimatogli ‘alt’ e diriga il proprio veicolo contro gli agenti, li eviti e prosegua in corsa spericolata nonostante l’inseguimento immediato da parte loro. La simulazione dell’intento di investire (e quindi di uccidere) costituiva il comportamento idoneo a integrare la violenza. Più marcata, sotto questo particolare profilo fattuale, era stata una pronuncia precedente, in cui la Corte aveva detto che “costituisce il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del conducente di autovettura che, privo di patente di guida, per sfuggire al controllo di polizia, non ottemperando al segnale di alt, si dia alla fuga anche a costo di investire uno degli agenti operanti” (Cass. 9.2.1990, n. 1788). In questo caso vi era stata addirittura l’accettazione del rischio effettivo di investire gli operatori di polizia. Più tenui, ma sempre nell’ottica di un fattore aggiunto, se pure sfumato, erano state altre due pronunce più remote, in cui la Corte aveva rilevato che “configura il delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale l’illecita iniziativa del prevenuto di marciare con un’auto in direzione vietata, mettendo in pericolo l’incolumità degli inseguitori e di terzi, al fine di sottrarsi con la fuga alla identificazione da parte dei militari dell’arma” (Cass. 30.5.1990, n. 7530), e che “la condotta di colui che, per sottrarsi alla identificazione da parte di un pubblico ufficiale, fugge in macchina zigzagando, non integra gli estremi della resistenza passiva, ma integra l’illecito previsto dall’art. 337 cp” (Cass. 24.4.1985, n. 3941). Ossia, per porre in essere una resistenza, occorreva che la fuga venisse attuata con particolari modalità (andando in direzione vietata o zigzagando per seminare gli agenti), sì da rendere assai disagevole l’inseguimento. Ma la Corte aveva anche espressamente negato che l’inseguimento tout court costituisse resistenza, adducendo che “nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; sicché, in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l’indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali, non deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un’autovettura, non essendosi fermato con il segnale ‘rosso’, aveva tentato di sottrarsi all’inseguimento degli agenti, viaggiando ad elevata velocità” (Cass. 12.9.2003, n. 35448). Ora l’orientamento maggioritario e consolidato sembra essere quello contrario. Tuttavia, forse sarebbe opportuno l’intervento delle Sezioni Unite, stante anche la frequenza con cui simili situazioni si verificano, e considerata anche una conseguenza non trascurabile: che potrebbe essere confiscato il veicolo, quale mezzo di reato.
di Michele Leoni - Gip presso il Tribunale di Forlì Da Il Centauro n.124
http://www.polizialocalebg.it/news/tabid/59/ctl/ArticleView/mid/378/articleId/2847/301008-Fuga-e-resistenza.aspx |
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| Titolo | RE: |
| Autore | mamo |
| Inviato il | 30/12/2008 2.31.47 |
| Messaggio | a volte mi chiedo a cosa servano gli esami di giurisprudenza visto che basta guardare un cumulo di sentenze per avere l'impressione di sapere la legge.
Trovo inutile esplicare la valenza dei vari gradi di giudizio e le espressioni che possono concorrere alla giurisprudenza.
Al di la di questo preambolo, basti precisare che per il reato di resistenza deve essere riscontrabile violenza (diretta od indiretta) nell'interdire l'esercizio della funzione del pubblico ufficiale.
Non fermarsi all'alt è un concetto, forzare un posto di blocco un'altro.
E' un po la differenza che corre nel rifiuto di consegnare i documenti in un posto di blocco od in un controllo identificativo (controllo del territorio).
Poi non diciamo che i giudici sono incapaci, a volte gli agenti sono un po troppo fantasiosi. |
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| Titolo | RE: tartassato |
| Autore | ciccio formaggio |
| Inviato il | 30/12/2008 9.14.21 |
| Messaggio | ma che ne so io chi c'è a bordo del veicolo e perchè sta scappando: potrebbe aver appena rapito tua figlia o violentato tua moglie! So solo che un soggetto sta tentndo di sottrarsi ad un controllo di polizia.So solo che se lo lascio andar via, tu benpensante che magari sei stato appena rapinato dal soggetto mi accuserai di essere un incapace! Non preoccuparti non gli sparo nelle gomme, sono stato formato ed ho studiato per un uso corretto dell'arma di ordinanza sia dal punto di vista tecnico che giuridico. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | ste84 |
| Inviato il | 30/12/2008 10.23.55 |
| Messaggio | Fra parentesi non gli spari alle gomme perchè siamo in italia...
Perchè se fossimo in un qualunque altro paese normale la risposta alla domanda: "cosa si fa se uno non si ferma?" sarebbe "Gli sparo POSSIBILMENTE SE RIESCO nelle gomme..."
E apparirebbe a chiunque come la cosa più normale di questo mondo senza troppe paranoie su amministrativo, penale, possibili incidenti e menate varie... Perchè se anche succedesse un'incidente non si farebbe nient'altro che metterlo sul conto del soggetto... Dato che se si fermava non succedeva nulla... |
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| Titolo | RE: |
| Autore | monica |
| Inviato il | 31/12/2008 15.20.51 |
| Messaggio | Personalmente credo che non sia ravvisabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, applico quindi il cds e lo inseguo se ci sono le condizioni di sicurezza necessarie senza pensare nemmeno lontanamente a far uso delle armi(io che sono stata costretta a farlo ti garantisco che non è per niente piacevole e a distanza di tempo quando ci penso mi assale l'ansia per giorni)anche se la faccenda ha avuto un risvolto positivo. Naturalmente devi fare anche i conti con il contesto sociale in cui operi, il collega che lavora in contesti dove la criminalità è molto presente si comporterà diversamente di quello che opera in un paese dove tutti si conoscono. Hai anche un'altra strada da percorrere, puoi fare un'informativa all'autorità giudiziaria, o porgli per scritto un quesito attraverso il tuo comando. Ciao |
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| Titolo | RE: |
| Autore | ROBIN HOOD |
| Inviato il | 05/01/2009 7.12.20 |
| Messaggio | . |
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