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| Titolo | RE: |
| Autore | Seneca |
| Inviato il | 03/02/2008 13.32.09 |
| Messaggio | Bisogna sempre adeguarsi e pertanto ottemperare al regolamento del Comune in cui ci si trova. per regola generale. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Sergio |
| Inviato il | 03/02/2008 13.36.48 |
| Messaggio | Grazie Seneca,
questo vuol dire che pur rispettando quanto recita il regolamento del mio comune, laddove transitassi su roma non rispettando il loro regolamento sono sanzionabile ? In caso affermativo le sanzioni applicabili sono quelle del comune di Roma ?
Chi le applica ?
Il mio Comune o quello di Roma ?
Qualora le dovesse applicare il mio comune che sanzioni applica se non lo prevede nel proprio regolamento ?
E se la sanzione comminatami dai vigili del comune di Roma, prevede la sospensione dell'aut.ne comunale che di norma spetta al sindaco che ha rilasciato l'aut.ne ?
Faccio queste domande, perchè nella legge quadro nazionale, non è chiaro questo passaggio tanto meno sulla legge regionale. Grazie a tutti per le risposte |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Seneca |
| Inviato il | 03/02/2008 19.53.37 |
| Messaggio | 1. Nel caso di specie se la violazione si concretizza a Roma sono gli Agenti del luogo ad elevare e sanzionare in base all'art. 86 del c.d.s. 2. L'autorizzazione comunale, così come previsto viene ritirata, a seguito di violazione delle norme disciplinante il NCC ed inviata al Comune che l'ha rilasciata per i provvedimenti del caso. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Sergio |
| Inviato il | 03/02/2008 20.54.17 |
| Messaggio | Seneca, forse non riesco a farmi capire cerco di essere più chiaro, anche perchè leggendo l'art 86 del cds è l'inottemperanza delle norme del comune che ha rilasciato il titolo che causano il ritiro della licenza e non l'inottemperanza delle norme di altro comune
Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo 1, sezione II, del titolo VI.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Ritorno quindi a bomba sulla mia domanda iniziale.
Se io possego una aut.ne del comune di vattelapesca, vado per servizio nel comune di pippo, infrango un art del regolamento comunale di quest'ultimo, art. che non è previsto nel reg comunale del comune di vattelapesca, questo art prevede il ritiro della aut.ne, può la PM del comune di PIPPO ritirarmi l'aut.ne, non essendo io obbligato a conoscere i reg. di tutti i comuni italiani ?
Non si preavvisa un'abuso o quanto meno una errata interpretazione delle legge in questo caso nazionale, che demanda ai comuni che rilasciano le aut.ni di regolare il servizio con relativi sanzioni a coloro ai quali ha rilasciato il titolo ?
Grazie |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Sergio |
| Inviato il | 03/02/2008 21.02.57 |
| Messaggio | E' ovvio che se infrango la legge nazionale qualsiasi agente di PM può ritirarmi il titolo. |
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| Titolo | RE: per amico Sergio |
| Autore | riccardo |
| Inviato il | 03/02/2008 22.01.58 |
| Messaggio | Gentile amico Sergio, mi perdoni se le rivolgo questa domanda: ma lei può svolgere il servizio taxi in un altro comune che non sia il suo (naturalmente dove è stata rilasciata la licenza)?
Non si stupisca della domanda, sostanzialmente voglio dire: se dopo aver trasportato a domicilio il cliente, fatto salire in auto nel suo comune, può trattenersi in questo comune, diverso dal suo, per prendere a bordo un altro cliente e fare servizio taxi per un’ora in quel comune?
Cordiali saluti,
riccardo |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Sergio |
| Inviato il | 04/02/2008 8.31.37 |
| Messaggio | Per Riccardo, per il TAXI ovviamente NO
Per il servizio di Noleggio con conducente, laddove il secondo cliente aveva precedentemente prenotato, ritengo che il servizio si possa effettuare, a condizioni che a fine servizio la vettura rientri nella rimessa comunale. |
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| Titolo | RE: per amico Sergio |
| Autore | riccardo |
| Inviato il | 04/02/2008 16.10.50 |
| Messaggio | Gentile amico Sergio, parlando del Taxi, la risposta poteva essere solo il NO.
Pertanto lei, nei comuni diversi dal suo, non effettua e non può effettuare servizio Taxi e quindi, secondo me, non è soggetto allo specifico regolamento comunale del comune in cui effettua il trasporto del cliente.
Difatti il viaggio che è iniziato nel suo comune alle condizioni prescritte dal regolamento in esso vigente e può terminare in qualsiasi comune d’Italia.
Salvo, naturalmente, l'osservanza di quanto prescritto nel Codice della Strada e leggi specifiche a livello nazionale.
Ovviamente, sempre per il servizio Taxi, il rientro nel suo comune deve avvenire a “vuoto”, ma questo anche era chiaro.
Pertanto credo che non le possa essere applicato alcun articolo del regolamento del comune in cui conduce il cliente, perché in nessun altro comune, a parte il suo, lei esercita con la licenza il servizio di taxi, trovandosi in altro comune o oltrepassando altri comuni solo per “collegamento”.
Ovviamente questo e solo un mio personale parere che, eventualmente, mi riservo di approfondire.
Cordiali saluti,
riccardo |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Sergio |
| Inviato il | 04/02/2008 18.30.34 |
| Messaggio | Per Riccardo, anch'io convengo con Lei, ma da quanto mi dicono alcuni colleghi, ci sono dei VVUU che interpretano diversamente. Grazie |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Seneca |
| Inviato il | 04/02/2008 18.57.29 |
| Messaggio | UN PICCOLO APPUNTO, LE NORME COMPORTAMENTALI PER IL NOLEGGIATORE SONO, PER LA MAGGIOR PARTE, QUELLE SOTTOELENCATE. ORA SE NEL COMUNE DIVERSO DA QUELLO CHE HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE AVVIENE, OLTRE QUELLE DEL C.D.S.,TALI VIOLAZIONI GLI AGENTI DEL COMUNE DIVERSO APPLICANO O NO! IL REGOLAMENTO VIOLATO DEL LORO COMUNE?
Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di ________ - Servizio Polizia Amministrativa - Ufficio Vetture Pubbliche, il numero di telefono e il numero dell'autorizzazione;
j)ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Sergio |
| Inviato il | 04/02/2008 20.57.07 |
| Messaggio | Secondo la mia personale opinione, un Noleggiatore con aut.ne di Roma che si trovi per Servizio a Firenze, è passibile di sanzione, unicamente se infrange la legge quadro nazionale e le norme del CDS, non è passibile di ammenda se infrange art.li del regolamento comunale di Firenze. La mia convinzione nasce dal fatto che ogni Regione può legiferare e che ogni comune può adottare un proprio regolamento, ne consegue che i noleggiatori dovrebbero conoscere a memoria sia le leggi regionali che i reg. di tutti i Comuni Italiani che regolano la materia, il che mi sembra impossibile. |
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| Titolo | RE: Autonoleggio fuori comune |
| Autore | Peppe |
| Inviato il | 04/03/2008 19.11.38 |
| Messaggio | Scusatemi ma sto impazzendo attorno a un punto. Il conduttorre di un'auto Ncc con licenza rilasciata a Pachino (Siracusa), al pari di uno con licenza di Capranica Prenestina (Roma) possono o non possono lavorare nel Comune di Roma o all'aeroporto di Fiumicino?
Il loro servizio deve iniziare nei loro rispettivi comuni? Quindi non potrebbero lavorare con altri clienti, tutta la giornata, a Roma e al Leonardo da Vinci?
Rispondetemi vi prego perché mi sono fatto partire il cervello cercando in Internet una norma definitiva, fra emendamenti e similari che fino all'anno scorso hanno interessato la legge regionale in questione e per ultimo sentenze Tar. Cosa c'è di definitivo e attualmente in vigore? |
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| Titolo | RE: Errore |
| Autore | Peppe |
| Inviato il | 04/03/2008 19.30.51 |
| Messaggio | Precedentemente ho dato una mail sbagliata e non esistente. E' esatta invece quella legata a questo messaggio. Chiedo scusa. La domanda/quesito invece rimane. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Seneca |
| Inviato il | 04/03/2008 20.17.18 |
| Messaggio | OPERATIVITA' DEL SERVIZIO 1 – I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano. 2 – Per il servizio Taxi, il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio devono essere effettuati con partenza dal territorio dell’area comunale, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa. L’inizio del servizio può avvenire, nelle apposite aree stabilite con Ordinanza del Sindaco individuabili da apposita segnaletica. 3 – I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle aree di sosta secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E’ tuttavia facoltà dell’utente scegliere il taxi di cui servirsi indipendentemente da tale ordine, solo in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, convenzioni etc). E’ inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. 4 – E’ consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dall’aree di stazionamento, con richiesta a vista o a mezzo di chiamata radio. 5 – E’ vietato far salire a bordo l’utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo dello stazionamento qualora vi siano taxi o utenti in attesa nell’area di stazionamento, fatto salvo per le richieste a mezzo radiotaxi. 6 – Per le chiamate a mezzo telefonico colonnina o radiotaxi nelle aree ferroviarie, marittime e aeroportuali destinate alla sosta taxi gli utenti devono attendere il prelievo presso i punti “prelievo chiamata radio taxi” predisposti con apposita segnaletica, da posizionare a non meno di 50 m. dai posteggi fissi. 7 – Il servizio N.C.C. è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all’interno del territorio comunale su area privata. 8 – Al noleggiatore è vietata l’acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche. 9 – Il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 11 commi 3 e 4 della Legge n. 21/92. 10 – L’Amministratore comunale, può derogare da quanto previsto al comma 8, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali, portuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada. 11. – Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere utilizzate per l’effettuazione dei servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dall’Amministrazione Comunale così come previsto dall’art. 4 e 5 del D.L. 19/11/97 n. 422. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Peppe |
| Inviato il | 04/03/2008 20.24.32 |
| Messaggio | Letto tutto ciò, è corretto dire che un'auto Ncc con licenza di Tivoli deve iniziare il servizio sempre a Tivoli... Non esiste nulla in merito a leggi regionali del Lazio che abbia cambiato questa situazione? |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Peppe |
| Inviato il | 04/03/2008 22.09.10 |
| Messaggio | La mia domanda su possibili cambiamenti da parte della regione Lazio deriva dal fatto che nell'articolo 11 sopra citato, quello della legge 21/92, il comma 2 stabilisce sì che l'inizio del servizio avvenga dal comune che ha rilasciato la licenza, ma chiude con la frase "fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art 4". Nel comma e nell'articolo citati sta scritto che "per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali". Quindi, come ha inteso mutare la Regione Lazio - se lo ha fatto - con sue norme, l'articolo 11 della legge 21/92? |
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| Titolo | RE: |
| Autore | claudio |
| Inviato il | 14/03/2008 14.09.59 |
| Messaggio | salve forum,
vorrei sapere come poter fare x proteggere i miei interessi, mi spiego:
qui sul mio territorio padroneggiano gli " ABUSIVI " e pieno di noleggiatori con licenze di altre REGIONI, abbiamo piu' volte segnalato hai vigili, al comune, ed altri organi, ma senza nessuna risposta..... premetto che i veri personaggi che lavorano sul territorio, hanno la residenza in zona, al massimo sono residenti a roma.
qualcuno puo' darmi un consiglio ???
grazie !!! |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Sergio |
| Inviato il | 02/01/2009 18.43.14 |
| Messaggio | In risposta a Claudio
Annota le targhe e denuncia facile no ? |
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| Titolo | RE: Sergio |
| Autore | Rhyme |
| Inviato il | 02/01/2009 19.46.36 |
| Messaggio | Per quale tipologia di reato? Libera circolazione di cose e persone sul territorio dello stato? |
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| Titolo | RE: Sergio |
| Autore | ALDO I. |
| Inviato il | 03/01/2009 19.05.21 |
| Messaggio | Sarebbe stato più semplice rivolgera la domanda: "io voglio fare questo, lo posso fare".Ti parla un tecnico che per aver autorizzato la targa AUTO A NOLOGGIO è stato finanche minacciato non solo dall'estenno, ma anche dall'Assessore alla P.M. con lo zio taxista. Il tutto si risolse con la modifica della tatga luminosa NOLEGGIO DA RIMESSA con tassa per pubblicità su auto prevista dal codice.Un cordiale saluto. |
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| Titolo | UP |
| Autore | ROBIN HOOD |
| Inviato il | 05/01/2009 7.06.40 |
| Messaggio | ............ |
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