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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 08/04/2006 14.34.54 |
| Messaggio | Nessuno interviene? |
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 08/04/2006 14.34.54 |
| Messaggio | Nessuno interviene? |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Andremor |
| Inviato il | 08/04/2006 19.29.53 |
| Messaggio | Buongiorno; visto che Tommaso si è addormentato riesco a dare una sbirciatina al forum... Secondo me l'interpretazione da dare è proprio "per motivi di giustizia". Infatti potrebbe apparire palesemente "ingiusto" e quindi non in sintonia con i principi di giustizia (intesa anche come equità) il potersi sottrarre all'applicazione del fermo solo perché ci si è sottratti - magari furbescamente con una fuga - alla contestazione immediata. Boh?! Salutoni |
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| Titolo | RE: X CC |
| Autore | BM |
| Inviato il | 08/04/2006 19.46.03 |
| Messaggio | Probabilemente nessuno è ancora intervenuto in quanto nessuno o pochi applicano la sanzione accessoria del fermo (ma anche del sequestro) successivamente all'accertamento della violazione (si torna sul quesito da me posto sulla procedibilità del 193 d'ufficio nella quale avevi postato questa circolare)quindi nessuno ad ora si è posto ancora il problema di una eveventuale mancanza di collaborazione nell'esecuzione della sanzione accessoria successiva. A mio avviso comunque (pur non avendo ancora applicato la sanzione accessoria successivamente all'accertamento)risulta difficile l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art.650 c.p.; anche se come espresso con sentenza della Cassazione penale sez. I, 23 marzo 1998, n. 4247 "L'inottemperanza all'ordine della motorizzazione civile di consegnare la patente di guida a seguito della disposta sospensione del documento integra violazione dell'art. 650 c.p." PUO ESSERE CONSIDERATO UN CASO SIMILE ? Secondo me è interessante che altri colleghi intervengano in merito all'applicazione delle sanzione successivamente all'accertamento in modo da approfondire l'argomento. Cordiali saluti. |
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| Titolo | RE: Pwe BM |
| Autore | CC |
| Inviato il | 08/04/2006 19.54.37 |
| Messaggio | Mi posti la sentenza? |
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| Titolo | RE: X CC |
| Autore | BM |
| Inviato il | 08/04/2006 21.05.15 |
| Messaggio | 650 Inosservanza dei provvedimenti delI`Autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall`Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d`ordine pubblico o d`igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 400.000
Sentenza n. 4247 del 1998
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. TERESI RENATO Presidente del 23.03.1998 1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA 2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 354 3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE 4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 03355/1998 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: 1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. PRETURA di PISA nei confronti di: ...... avverso sentenza del ....... G.I.P. PRETURA di PISA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata. Fatto e Diritto I. Con sentenza del 16 dicembre 1997, il gip presso la pretura circondariale di Pisa dichiarava non doversi procedere nei confronti di .....in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. perché il fatto non integrava gli estremi del reato contestato, sul rilievo che l'inottemperanza dell'ordine della Motorizzazione Civile di consegnare la patente di guida a quello stesso ufficio, a seguito della disposta sospensione del documento, non costituiva alcuna violazione ne' penale ne' amministrativa, non potendo ritenersi che detto ordine sia emesso per motivi di giustizia e, comunque perché l'obbligo di consegnare la patente non è previsto dalla legge, è sostanzialmente inutile e non risulta inoltre sanzionato espressamente da nessuna norma penale. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Pisa, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge nella interpretazione dell'art. 650 c.p., la sussistenza del reato contestato all'imputato, osservando che l'ordine in questione deve considerarsi emesso per motivi di giustizia, essendo diretto ad impedire la commissione di gravi reati che potrebbero essere facilmente commessi da chi continui a guidare un veicolo in maniera apparentemente regolare pur essendo sfornito dei requisiti prescritti dal codice della strada. Il P.M. ricorrente fa leva in proposito sulla norma dell'art. 212 dello stesso codice, la quale, con riferimento alla mancata ottemperanza dell'obbligo di cessare o di sospendere una determinata attività prevista come sanzione amministrativa accessoria, prevede l'applicazione delle pene previste dall'art. 650 del codice penale. II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre premettere che nel nuovo codice della strada la sospensione della patente, disciplinata negli artt. 129, 218, 222 e 224, è prevista da un lato come conseguenza della violazione di un comportamento e dall'altro come fatto cautelare-intedittivo connesso alla validità della patente e alle sue vicende.. Nella prima ipotesi di violazione delle norme di comportamento, la sospensione della patente costituisce una sanzione amministrativa accessoria a un illecito amministrativo e/o all'accertamento di un reato ed ha uno scopo essenzialmente afflittivo. La relativa procedura di applicazione è dettata dall'art. 218, che contiene una serie di disposizioni minute in ordine alle modalità di attuazione della sanzione, iniziando dal ritiro della patente, dalla menzione dell'avvenuto ritiro nel verbale di contestazione della violazione e dal permesso provvisorio di guida rilasciato dall'agente accertatore limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato. La disciplina della materia prevede poi l'invio della patente alla prefettura che l'ha rilasciata, l'ordinanza di sospensione contenente l'indicazione della durata della stessa, la notificazione dell'ordinanza all'interessato e la sua comunicazione al competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. L'art. 218 conclude punendo come fatto contravvenzionale la circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente, con la specifica previsione ulteriore della sanzione amministrativa della revoca della stessa (comma 5). La seconda ipotesi di sospensione attiene alla validità della patente e alle sue vicende, comprende cioè - come precisa l'art. 129 comma 2 - tutti i casi in cui in sede di accertamento sanitario per la conferma o la revisione della patente risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici indispensabili alla guida. Il relativo provvedimento è regolato dall'art. 129, con riferimento alla competenza, che spetta ai competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C. (comma 3, modificato dal Regolamento del 1994); alla durata che è a tempo indeterminato, protraendosi fino a che l'interessato non si sia sottoposto a nuovi accertamenti presso la Commissione medica locale e questa accerti che lo stesso ha recuperato le proprie condizioni fisiche e psichiche necessarie per la guida; e alla ricorribilità del provvedimento in via gerarchica al Ministro dei trasporti nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza. Se il ricorso è accolto - avverte il comma 4 - "la patente è restituita all'interessato": il che presuppone, evidentemente, che la patente gli sia stata ritirata. In questa seconda ipotesi di sospensione, che consegue all'esito di una procedura esclusivamente amministrativa, è presente il fine interdittivo che garantisce l'interesse della pubblica amministrazione alla sicurezza della circolazione rispetto ai pericoli che possono derivare dalla guida di persone, sia pure temporaneamente, non idonee per difetto dei requisiti psicofisici necessari. Proprio in vista di questo fine interdittivo, le conseguenze che possono derivare dall'inadempimento dell'obbligo di consegnare la patente all'ufficio che ne ha disposto la sospensione, anziché far ritenere attenuato o del tutto assente un profilo sanzionatorio per la mancata previsione della iscrizione della ordinanza di sospensione sulla patente come è previsto invece nell'ipotesi corrispondente di applicazione della sanzione amministrativa accessoria (art. 218 comma 2), inducono a configurare un potere-dovere dell'amministrazione diretto alla protezione e alla realizzazione del proprio interesse, essendo di tutta evidenza che il mantenimento del possesso della patente può trarre in inganno i terzi che, ignorando l'esistenza del provvedimento di sospensione, sono portati a ritenere che il soggetto sia in grado di condurre con sicurezza veicoli a motore (art. 119). In quest'ottica, la norma dell'art. 650 c.p., punendo l'inosservanza di un provvedimento col quale l'autorità pubblica (nella specie, la Direzione Generale della M.C.T.C.) impone al titolare delle patente una particolare condotta commissiva a tutela della sicurezza della circolazione e dell'ordine pubblico, rende esplicita la ragione della legittimità di un ordine emanato più per ragioni di "sicurezza pubblica" che di "giustizia", rilevando che esso si riferisce all'assolvimento del compito istituzionale di prevenzione di illeciti amministrativi o di reati e, più in generale, di prevenzione del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (arg. ex art. 218 comma 2). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al pretore di Pisa per nuovo giudizio. P. Q. M. Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. a n n u l l a la sentenza impugnata e rinvia al pretore di Pisa per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1998 |
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 14/07/2006 15.12.54 |
| Messaggio | Altri interventi......?
Forza Inferno, Noce, Giangiacomo, Massimo F., ...... l'argomento mi sembra iinteressante, non trovate?
Sapete se qualche collega ha applicato l'art. 650 C.P. nel caso di fermo / sequestro a posteriori? |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Inferno |
| Inviato il | 15/07/2006 9.38.16 |
| Messaggio | l'unica giurisprudenza esistente in relazione all'art. 650 del c.p. è la seguente: http://www.tutticodici.it/CODICE%20PENALE%20650-734%20C.html#_Toc445553863 un onorato saluto |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Inferno |
| Inviato il | 15/07/2006 10.40.40 |
| Messaggio | Comunque io (indipendentemente se sia stato o no applicato in precedenza da altri colleghi), il 650 ce lo vedo poco > un onorato saluto |
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| Titolo | RE: ci provo |
| Autore | Montalbano |
| Inviato il | 16/07/2006 15.24.29 |
| Messaggio | Effettivamente è un aspetto sul quale neanche nel mio comando chi gestisce viabilità e uff. verbali ha chiarito e proceduto in tale senso. Mi viene da conformarmi alla circolare postata da CC Però.. non sapendo come muovermi (grave!) si può provare a fare un po' di "brain storming". Se il destinatario del sequestro è residente o ha il veicolo nel Comune del verbalizzante non vedrei grosse difficoltà. Il problema, quasi, è se invece questi e/o il veicolo è al di fuori del Comune di competenza. Una soluzione potrebbe essere quella delegare i colleghi del Comune interessato a notificare il verbale di sequestro e l'ordine di ricoverare il veicolo presso la depositeria autorizzata, eventualmente completando e firmando il verbale in tempi diversi dandone atto nel testo. Nel caso di impossibilità a ricoverare in depositeria nei primi 30 gg il veicolo, non mi scandalizzerebbe il dare atto del perchè si è proceduto al sequestro in assenza di rimozione. Il 650 cp lo vedrei sia come ordine a ricoverare il veicolo o, come nell'ultimo caso, a consegnare il documento di circolazione. Qualcun altro con un sistema più rodato?
nel frattempo ho trovato questa sentenza che, sebbene parli d'altro, mi pare che le argomentazioni non si discostino molto dalle valutazioni di chi propende per il 650 CP.
Saluti
-------------------------------------------------------- Cassazione Penale, Sez. I, 11 novembre 2003, n. 383 Fatto-Diritto Con sentenza del 15 ottobre 2002 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia - Sez. dist. di San Severo - il 19 dicembre 2001, con la quale R. M. era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, siccome responsabile del reato di cui all'art. 650 c.p., per non avere ottemperato all'ordine, legalmente dato per motivi di giustizia, di presentarsi al Commissariato di P.S. di San Severo per essere sottoposto ai vincoli della libertà controllata. Osservava la Corte territoriale che la condotta dell'imputato integrava gli estremi del reato contestato, tuttora previsto dall'ordinamento - mentre era stata depenalizzata l'ipotesi di cui all'art. 15 del T.U.L.P.S.- e che, inoltre, non poteva essere accolta la richiesta dell'appellante volta alla declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse, tenuto conto delle modalità del fatto e della condotta anteatta dell'imputato. Costui ha proposto ricorso, tramite il difensore, denunciando: 1) inosservanza di legge, in quanto la violazione contestata rientra nella previsione dell'art. 15 T.U.L.P.S. e, quindi, è soggetta a sanzione amministrativa; 2) inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, non essendo stati valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Anche dopo la depenalizzazione - ad opera dell'art.1 del D. L.vo 13-7-1994 n. 480 - del reato di inottemperanza all'invito di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 15 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18-6-1931 n. 773, la condotta in esso descritta, qualora l'invito sia stato dato per motivi di sicurezza pubblica, costituisce illecito penale, rientrando nella previsione dell'art.650 c.p. in forza della clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato") contenuta nella nuova formulazione dell'art. 15, che ne esclude la applicabilità, in deroga al generale principio di specialità stabilito dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981. Peraltro, nel caso in esame deve escludersi comunque un concorso di norme, in quanto l'ordine era stato dato, oltre che per ragioni riconducibili al concetto generale di sicurezza pubblica, per ragioni di giustizia, dovendo darsi concreta attuazione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria. E' radicalmente destituito di fondamento anche il motivo di gravame attinente al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, che trova corretta giustificazione nelle considerazioni svolte dal Giudice di merito circa la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, negativamente connotata da molteplici precedenti penali. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecento euro. Inizio documento P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500 alla cassa delle ammende. Roma, 11 novembre 2003 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GEN. 2004. -------------------------------------------------
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 16/07/2006 21.15.50 |
| Messaggio | In effetti c'è una certa analogia tra il trasgressore che non ottempera all'invito della Prefettura di portare la patente per la sospensione e quello che non ottempera all'invito della della P.L. di portare il veicolo per il fermo / sequestro..... |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Inferno |
| Inviato il | 16/07/2006 21.24.09 |
| Messaggio | rimango nel mio pantano del dubbio > un onorato saluto |
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| Titolo | RE: |
| Autore | Inferno |
| Inviato il | 17/07/2006 1.39.39 |
| Messaggio | ...anche perchè in ambito penale le analogie sono VIETATE > quindi, ho trovate sentenze ad hoc, oppure NISBA > un onorato saluto |
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| Titolo | errata corrige dattilografica |
| Autore | Inferno |
| Inviato il | 17/07/2006 1.41.12 |
| Messaggio | ho = o di oppure un onorato saluto |
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| Titolo | RE: come Inferno |
| Autore | Max de Ghisa |
| Inviato il | 17/07/2006 18.45.29 |
| Messaggio | Anche io come Inferno non applicherei l'art. 650 c.p., penso che archivierebbero subito la segnalazione. Piuttosto sanzionerei solamente dal punto di vista pecuniario specificando sul VDC che non si è potuto procedere al fermo del veicolo perchè non nella materiale disponibilità dell'Ente accertatore causa accertamento postumo. Nel dubbio, pro reo.
In tema di analogie, mi vengono in mente i fermi amministrativi comminati, ad esempio dall'ESATRI, per mancati pregressi pagamenti a verbali o cartelle esattoriali. Non mi pare che in quei casi intimino ai sensi del 650 cp. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 07/10/2006 19.15.13 |
| Messaggio | Oggi ho discusso la questione con un cancelliere della procura di Lecco; lui mi ha detto che a suo parere è corretto applicare l'art- 650 trattandosi qui di motivi di "giustizia". |
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 08/01/2007 22.34.18 |
| Messaggio | Qualcuno ha mai applicato l'art. 650 C.P. in caso di fermo o sequestro a posteriori? |
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 01/03/2007 0.14.24 |
| Messaggio | Abbiamo sentito la Nostra Prefettura: ci ha detto di procedere come da circolare del Ministero (Art. 650 C.P. in caso di inottemperanza). In settimana un collega sentirà la Procura. |
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 23/03/2008 22.41.52 |
| Messaggio | Segnalo anche:
Ministero dell'Interno DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. n. M/2413-6 Roma, 30 agosto 1999 OGGETTO: Artt. 180-193 del Codice della Strada. Quesito. E' stato chiesto se sia possibile procedere o meno alla confisca del veicolo, anche in assenza del sequestro amministrativo, in caso di accertamento d’ufficio della violazione prevista dall’art. 193 C.d.S. In proposito si osserva che il citato art. 193 C.d.S., nel prescrivere la copertura assicurativa per i veicoli a motore e i rimorchi, richiama gli artt. 13, comma 3, e 21, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689 in base ai quali risulta essere obbligatorio sia il sequestro del mezzo nell’ambito dell’attività di accertamento della violazione (art. 133 legge 689/81) che la confisca dello stesso in caso di mancato pagamento della somma ingiunta con ordinanza prefettizia e del premio di assicurazione per almeno sei mesi (art. 21/1 legge 689/81). Non pare pertanto che possano sorgere dubbi interpretativi in merito alla confiscabilità del bene anche nel caso in cui non si sia provveduto al suo sequestro, in quanto – come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione – il sequestro consiste in una misura cautelare autonoma rispetto alla sanzione amministrativa accessoria della confisca. La stessa legge 689/81, inoltre, nel disporre la disciplina generale del sequestro amministrativo prevede un’ipotesi di eventuale restituzione del bene a seguito di opposizione al sequestro (art. 19), senza che ciò faccia venir meno l’obbligo della confisca allorquando il trasgressore non ottemperi a quanto disposto con la successiva ordinanza ingiunzione. Si ritiene, pertanto, che l’organo accertatore che si trovi nell’impossibilità di disporre il sequestro del veicolo dovrà comunque trasmettere all’autorità amministrativa competente il rapporto relativo alla violazione dell’art. 193 C.d.S., indicando i motivi in base ai quali non è stata disposta la misura cautelare di che trattasi. Il Prefetto, ricevuti i suddetti atti e ritenuto fondato l’accertamento, procederà ai sensi del citato art. 21, comma 1, della legge 689/81, fatti salvi i diritti di terzi che eventualmente avessero acquisito la titolarità del bene in buona fede. IL DIRETTORE GENERALE (Catalani) |
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 23/03/2008 22.43.08 |
| Messaggio | La circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale Prot. n. 300/A/2/33521/101/20/21/4 del 11.06.2001 (che ho postato all'inizio), afferma: "...In proposito si fa presente che la Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e gli Affari del Personale, con la nota prot. M/2413-25 del 20 settembre 2000 che si allega, ha ritenuto che non possano sorgere dubbi interpretativi in merito all'applicazione della sanzione accessoria nel caso in cui l'accertamento dell'infrazione avvenga in un momento successivo a quello della commissione della violazione".
Eccola:
http://pers.mininterno.it/codiceStrada/pdf/112Q20000920a.pdf
Ministero dell'Interno DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. M/2413-25 Roma, 20 settembre 2000 OGGETTO: Sanzione accessoria del “fermo amministrativo” del veicolo – Modalità di applicazione in casi particolari. Quesito. Sono state chieste notizie in merito alla possibilità di applicare il fermo amministrativo del veicolo nel caso in cui l’accertamento delle violazioni avvenga d’ufficio a seguito della richiesta di esibizione dei documenti a norma dell’art. 180 del C.d.s.. In proposito si osserva quanto segue. Ai sensi dell’art. 214 C.d.s., quando è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’organo di polizia stradale provvede a far cessare la circolazione e a far custodire il mezzo solo dopo aver accertato la relativa violazione. Non pare quindi che possano sorgere dubbi interpretativi in merito alla applicazione della sanzione accessoria di che trattasi anche nel caso in cui l’accertamento dell’infrazione avvenga in un momento successivo a quello della commissione della violazione. Pertanto, quando il veicolo si trovi in luogo distante da quello della commessa violazione, si ritiene che – in adesione ai principi di economicità e razionalità dell’azione amministrativa – l’organo accertatore, disposto il fermo amministrativo del mezzo, possa autonomamente valutare la possibilità di interessare il Comando di Polizia Municipale del luogo di residenza o di domicilio del proprietario del bene affinchè lo stesso provveda, in loco, all’esecuzione dell’atto in argomento, ricoverando il veicolo in apposito luogo di custodia e curando che la sua restituzione al proprietario avvenga solo dopo il pagamento delle spese al titolare della depositeria. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO (Maffei) |
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 23/03/2008 23.19.54 |
| Messaggio | Fonte: www.marchimaurizio.it
OGGETTO: Verbale di fermo amministrativo e delega all’esecuzione per violazione alle norme del C.d.S. non contestata immediatamente. Allegato al verbale di accertata violazione n. del Visto il verbale n. del con cui in data …………. alle ore ……. in via ………………… del comune di ……………………. Provincia di …….. i sottoscritti ……………………………………….. hanno accertato che trasgressore/conducente (se identificato) Sig. nato a il residente a in Via veicolo tipo…………… Targa proprietario/obbligato in solido Sig. nato a il residente a in Via ha violato le norme di cui agli artt. Codice Codice Codice Codice del Cds Considerato che la violazione alle norme di cui sopra prevede l’applicazione della sanzione accessoria del Fermo amm.vo del veicolo per gg. ……. e che non è stato possibile procedere immediatamente alla contestazione immediata della violazione per le ragioni riportate nel verbale di accertata violazione e che qui si riportano integralmente: si dispone il Fermo Amministrativo del veicolo di cui sopra per gg. ….….. con decorrenza dalla data di esecuzione del presente fermo amministrativo. Per l’esecuzione del Fermo Amministrativo si delega il Comando P. M. di _____________________________________ che dovrà procedere alla nomina del custode, al ricovero del veicolo in luogo idoneo ed all’apposizione dei sigilli compilando la parte sottostante ai sensi delle norme previste dall’art. 214 del C.d.S. e secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 Gli agenti accertatori ____________________________________________ Oggi …………………… alle ore …………. in ………………………….…………………………………………………… Noi sottoscritti, in esecuzione al presente verbale con cui è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo tipo…………. Targa , procediamo a Nomina Custode ? il veicolo è affidato in custodia al Sig. …………………………………………………………………………………… nato a …………………………………… il …………………. Residente a ………………………………………………. via ……………………………………….. n. ………………… in qualità di …………………………………………….. il quale dichiara di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e che in forza del presente atto, ad ogni effetto di legge, assume a proprie spese fin da ora la custodia dello stesso. Il veicolo dovrà essere custodito presso un luogo di cui ha la disponibilità, non soggetto a pubblico passaggio,, individuato con il consenso dei verbalizzanti, in …………………………………………………………………………………………… Via …………………………………………………………………………..……………………………… n. ……………… ? Il veicolo è condotto a mezzo carro attrezzi presso il luogo di cui sopra. ? Il custode è autorizzato a raggiungere il luogo di cui sopra attraverso il percorso più breve e nel rispetto delle inderogabili condizioni di sicurezza per la circolazione. ? Poiché il proprietario/……………………., nonostante il formale invito dei verbalizzanti, non ha acconsentito a trasportare e/o custodire il veiocolo a proprie spese ? poiché oggetto del fermo amm.vo è un ciclomotore/motociclo i sottoscritti ne dispongono la rimozione ed il trasporto a cura della ditta, convenzionata con l’UTG-Prefettura, ……………. …………………………………………. Sita in ………………………………………………………………………………. Via …………………………………………………… n. ………..., il cui rappresentante legale assume la qualità di custode. Si dà atto che è stato collocato il sigillo al fine di configurarne il fermo. Lo strumento di borso indica una percorrenza di Km. ………………. Al momento dell’affidamento in custodia il veicolo presentava: ? nessun danno attribuibile a fatti recenti ? i seguenti danni ________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ Il custode è stato edotto degli obblighi e delle responsabilità connesse con l’incarico che gli viene conferito, a norma degli artt. 334 e 335 C.P. e art. 10 DPR 571/82 nonché delle sanzioni previste dall’art. 214 c. 8 in caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Prefetto di ………….. Ovvero, in alternativa, al Giudice di Pace di ……………………… Firma e timbro dei verbalizzanti____________________________ |
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| Titolo | RE: |
| Autore | CC |
| Inviato il | 24/03/2008 0.00.17 |
| Messaggio | Tempo fa qualche forumista aveva postato anche:
UNA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI TREVISO:
Oggetto: sanzione accessoria del "fermo amministrativo" del veicolo - modalità di applicazione in casi particolari. Quesito.
Con la nota sopradistinta, codesta Prefettura ha trasmesso il quesito con il quale il Comando di Polizia Municipale di Treviso ha chiesto notizie in merito alla possibilità di applicare il fermo amministrativo del veicolo nel caso in cui i l'accertamento delle violazioni avvenga d'ufficio a seguito della richiesta di esibizione dei documenti a norma dell'art. 180 del CdS.
In proposito si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 214 CdS, quando è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'oprgano di polizia stradale provvede a far cessare la circolazione e a far custodire il mezzo solo dopo aver accertato la relativa violazione.
Non pare quindi che possano sorgere dubbi interpretativi in merito alla applicazione della sanzione accessoria di che trattasi anche nel caso in cui l'accertamento dell'infrazione avvenga in un momento successivo a quello della commissione della violazione. Pertanto quando il veicolo si trovi distante da quello della commessa violazione, si ritiene che- in adesione ai principi di economicità e razionalità dell'azione amministrativa- l'organo accertatore, disposto il fermo amministrativo del mezzo, possa autonomamente valutare la possibilità di interessare il Comando di Polizia Municipale del luogo di residenza o di domicilio del proprietario del bene affinchè lo stesso provveda, in loco, all'esecuzione dell'atto in argomento, ricoverando il veicolo in apposito luogo di custodia e curando che la sua restituzione avvenga solo dopo il pagamento delle spese al titolare della depositeria.
A parte le ultime due righe penso che sia ancora attuabile questo sistema.
Come riferimenti della circolare ho Prto. M/2413-25 del 20 settembre 2000
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